CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ LAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 25 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Venezia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso il 21 agosto 2021, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo al giudizio di pericolosità, all'elemento soggettivo del reato, ai motivi del reingresso e al diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla disposta sostituzione della pena con l'espulsione dal territorio dello Stato; rilevato che la sentenza di appello ha esaminato le doglianze proposte con l'atto di appello; ritenuto che il motivo si risolve nella prospetta:zione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimil:à; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marz