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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14779/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, condannato per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale di versare, a titolo di cauzione, la somma di euro 750,00 alla Cassa delle ammende entro trenta giorni dall'esecuzione della misura stessa; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il provvedimento impugnato, con doglianze in punto di fatto, nella parte in cui non avrebbe assolto il dovere di accertare le condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione (v. pag. 3, ove il giudice di appello ha valorizzato in chiave negativa - tra l'altro - la mancanza di specifiche allegazioni da parte dell'imputato, l'importo non particolarmente elevato della cauzione, l'assenza di una richiesta di rateizzazione ed il periodo non breve entro il quale l'odierno ricorrente avrebbe potuto adempiere); [OSCURATO:PERSONA], infatti, che in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Rv. 262266 - 01); Rilevato che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, articola deduzioni rivalutative del merito della decisione, le cui argomentazioni appaiono logiche ed esaustive (v. pag. 4, ove il giudice di appello non soltanto ha rilevato la spiccata capacità a delinquere del soggetto, dedotta dai plurimi precedenti penali e di prevenzione, ma anche l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti innominate); [OSCURATO:PERSONA], infine, che il terzo motivo (riguardante la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato atteso che la pena inflitta è pari al minimo edittale, di talché non potrebbe essere oggetto di ulteriori riduzioni; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, condannato per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale di versare, a titolo di cauzione, la somma di euro 750,00 alla Cassa delle ammende entro trenta giorni dall'esecuzione della misura stessa; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il provvedimento impugnato, con doglianze in punto di fatto, nella parte in cui non avrebbe assolto il dovere di accertare le condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione (v. pag. 3, ove il giudice di appello ha valorizzato in chiave negativa - tra l'altro - la mancanza di specifiche allegazioni da parte dell'imputato, l'importo non particolarmente elevato della cauzione, l'assenza di una richiesta di rateizzazione ed il periodo non breve entro il quale l'odierno ricorrente avrebbe potuto adempiere); [OSCURATO:PERSONA], infatti, che in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Rv. 262266 - 01); Rilevato che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, articola deduzioni rivalutative del merito della decisione, le cui argomentazioni appaiono logiche ed esaustive (v. pag. 4, ove il giudice di appello non soltanto ha rilevato la spiccata capacità a delinquere del soggetto, dedotta dai plurimi precedenti penali e di prevenzione, ma anche l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti innominate); [OSCURATO:PERSONA], infine, che il terzo motivo (riguardante la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato atteso che la pena inflitta è pari al minimo edittale, di talché non potrebbe essere oggetto di ulteriori riduzioni; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M
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