CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2023
Cassazione n. 48313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 504/23 in data 20/05/2023 del Tribunale di Catania, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/05/2023, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 12/04/2023 applicativa nei confronti del sunnominato della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione a delinquere, per aver partecipato a un sodalizio diretto a commettere una serie indeterminata di furti di autovetture finalizzati all'estorsione dei proprietari nonché alla ricettazione e al riciclaggio. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. La individuata "abitualità" della condotta ad opera del Tribunale del riesame non poteva essere posta di per sé alla base della ritenuta sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato, tale da giustificare l'applicazione della misura custodiale. L'ordinanza impugnata, inoltre, si appalesa priva di motivazione nella parte in cui ha omesso di indicare le ragioni per cui l'applicazione di una misura meno restrittiva, anche cumulativamente ad altra, non sia idonea a contenere le esigenze cautelari del caso di specie. 3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. 4. Premesso che in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita: tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994-01), evidenzia il Collegio come il ricorrente, sostanzialmente reiterando il motivo di gravame di merito, abbia omesso di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, del tutto esente da vizi logico-giuridici, in relazione ad entrambe le questioni devolute. Scrive il Tribunale: "va confermato il concreto e attuale pericolo di recidiva, considerando la personalità dell'indagato e le modalità dei fatti. In particolare, quanto al primo aspetto, il Cammarata annovera gravi condanne definitive per i reati ex artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990 e numerose e più recenti condanne per truffa e appropriazione indebita (del 2004, del 2009 e del 2011). Quanto al secondo aspetto, le modalità dei fatti indicavano il forte radicamento del Cammarata nel circuito criminale di ladri, ricettatori e committenti, i suoi collegamenti con le diverse zone della Sicilia, l'abitualità e professionalità delle condotte perpetrate con previa organizzazione e allestimento di mezzi e risorse. Quanto all'epoca dei fatti, il loro monitoraggio cessava nel 2021 come conseguenze dell'interruzione delle intercettazioni e non per spontanea interruzione da parte degli associati. Tali elementi inducono pertanto a ritenere unica misura adeguata alla professionalità criminale e spregiudicatezza dell'indagato la custodia in carcere, non potendosi contare sull'osservanza da parte dell'indagato delle prescrizioni degli arresti domiciliari invocati in via subordinata dalla difesa. Peraltro tale misura, anche se con braccialetto elettronico (strumento idoneo solo a scongiurare la fuga), sarebbe inidonea a recidere i consolidati rapporti criminali dell'indagato con gli associati e soggetti compiacenti con cui potrebbe facilmente continuare a mantenere rapporti telefonici anche per future azioni illecite". 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.