CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 luglio 2021
Cassazione n. 43281/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 31 gennaio 2022, ha confermato la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma il 30 luglio 2021 in relazione a reato di tentato furto aggravato. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione alla pena, giudicata eccessiva e non adeguatamente argomentata in relazione alla posizione dell'imputato. 1.2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Deve premettersi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. 3, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata e logica sia in relazione alla conferma della pena determinata in primo grado, sia al diniego di una più generosa misura della diminuzione di pena, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Si rammenta, del resto, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ott