CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.404/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 8606/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] SA), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso nell’aprile del 2021. A fondamento della propria pretesa, espose che, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, veniva urtato dal motociclo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], il quale, provenendo da una via privata, si immetteva imprudentemente nel traffico veicolare, senza osservare le regole di precedenza stabilite dal codice della strada. Si costituì in giudizio la compagnia assicurativa convenuta, contestando la fondatezza della domanda, mentre rimase contumace [OSCURATO:PERSONA]. Istruita la causa mediante escussione di un testimone ed espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice di p ace rigettò la domanda, ritenendo non raggiunta la prova dell’evento dedotto dall’attore. 2.In riforma della pronuncia di primo grado il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8606/2021, ha accolto l’appello, reputando che l’attore avesse provato sia l’evento dannoso lamentato, sia le sue conseguenze pregiudizievoli, per come accertate e quantificate dalla CTU. Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria nei soli confronti del responsabile del sinistro, [OSCURATO:PERSONA] e non, invece, della compagnia assicurativa appellata, ritenendo che quest’ultima, a causa della mancanza di copertura assicurativa del veicolo del [OSCURATO:PERSONA], fosse dispensata da ogni obbligazione risarcitoria. 3.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. Considerato che: 4.Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza pubblica, infatti, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L’atto di rinuncia risulta controfirmato dal difensore della società di assicurazione; trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacch é soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.). Dato l’esito del giudizio, non si fa luogo a pagamento del doppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civi