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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 01983/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA]._date-awise--affe-prerrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2021 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Xichun WANG alla pena di tre mesi, dieci giorni di reclusione e 300 euro di multa, condizionalmente sospesa, per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso Xichun WANG, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato ex art. 474 cod. pen. per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza di appello.

2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per lo stesso reato previsto dall'art. 474 cod. pen. e, in subordine, alla omessa riqualificazione del fatto nel delitto ex art. 517 cod. pen. 2.3.

Violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., consentita per il delitto di ricettazione, nella ipotesi attenuata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, risultando il secondo manifestamente infondato e il terzo non consentito.

2. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la contraffazione della merce sulla base delle risultanze del verbale di sequestro e della deposizione resa dal finanziere, pure riportata per estratto in ricorso, particolarmente qualificata in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (sul punto v., ad es., Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv. 241312; Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Valgimigli, Rv. 247526).

La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, ha poi rimarcato che l'imputato "era sprovvisto della documentazione contabile e fiscale relativa all'acquisto di detti beni, condizione ulteriormente dimostrativa della provenienza delittuosa dei beni".

3. Nelle conclusioni scritte presentate per l'udienza del 10 marzo 2021 la difesa non aveva in alcun modo sollecitato l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020, cosicché il motivo sul punto risulta inammissibile, in conformità al principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale detta causa non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 é del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 229913).

4. E' fondato, invece, il motivo inerente alla prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.

Per un errore di calcolo la Corte territoriale ha ritenuto che per il delitto ex art. 474 cod. pen., commesso il 10 agosto 2013, il termine massimo di sette anni e sei mesi (ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) comportasse la maturazione della prescrizione il 10 aprile 2021 e non già il 10 febbraio 2021, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, quanto alla condanna per il delitto ex art. 474 cod. pen., estinto per prescrizione, potendo il Collegio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., elidere direttamente l'aumento determinato a titolo di continuazione per detto reato, residuando la pena inflitta per il reato di ricettazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 67 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Pi rp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA]._date-awise--affe-prerrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2021 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Xichun WANG alla pena di tre mesi, dieci giorni di reclusione e 300 euro di multa, condizionalmente sospesa, per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso Xichun WANG, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato ex art. 474 cod. pen. per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per lo stesso reato previsto dall'art. 474 cod. pen. e, in subordine, alla omessa riqualificazione del fatto nel delitto ex art. 517 cod. pen. 2.3. Violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., consentita per il delitto di ricettazione, nella ipotesi attenuata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, risultando il secondo manifestamente infondato e il terzo non consentito. 2. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la contraffazione della merce sulla base delle risultanze del verbale di sequestro e della deposizione resa dal finanziere, pure riportata per estratto in ricorso, particolarmente qualificata in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (sul punto v., ad es., Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv. 241312; Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Valgimigli, Rv. 247526). La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, ha poi rimarcato che l'imputato "era sprovvisto della documentazione contabile e fiscale relativa all'acquisto di detti beni, condizione ulteriormente dimostrativa della provenienza delittuosa dei beni". 3. Nelle conclusioni scritte presentate per l'udienza del 10 marzo 2021 la difesa non aveva in alcun modo sollecitato l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020, cosicché il motivo sul punto risulta inammissibile, in conformità al principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale detta causa non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 é del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 229913). 4. E' fondato, invece, il motivo inerente alla prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. Per un errore di calcolo la Corte territoriale ha ritenuto che per il delitto ex art. 474 cod. pen., commesso il 10 agosto 2013, il termine massimo di sette anni e sei mesi (ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) comportasse la maturazione della prescrizione il 10 aprile 2021 e non già il 10 febbraio 2021, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, quanto alla condanna per il delitto ex art. 474 cod. pen., estinto per prescrizione, potendo il Collegio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., elidere direttamente l'aumento determinato a titolo di continuazione per detto reato, residuando la pena inflitta per il reato di ricettazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 67 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi rp
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