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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28770/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, accogliendo la richiesta di concordato formulata ex art.599-bis cod.proc.pen., confermava la condanna dell'imputato e rideterminava la pena così come richiesto dalle parti

2. Il ricorrente ha formulato un unico motivo, con il quale contestal'affermazione della responsabilità penale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, posto che, per consolidata giurisprudenza, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv.278170 e successive conformi).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, accogliendo la richiesta di concordato formulata ex art.599-bis cod.proc.pen., confermava la condanna dell'imputato e rideterminava la pena così come richiesto dalle parti 2. Il ricorrente ha formulato un unico motivo, con il quale contestal'affermazione della responsabilità penale. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, posto che, per consolidata giurisprudenza, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv.278170 e successive conformi). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28770/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris