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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 36005/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 27/11/2017, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 24/05/2016 con la quale il Tribunale di Urbino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore di Mamy s.r.I., dichiarata fallita il 25/10/2011, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di aggravamento del dissesto per mancata adozione dei necessari provvedimenti e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena principale - condizionalmente sospesa - di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo e di prove decisive favorevoli all'imputato.

Erroneamente la Corte di appello ha richiamato le varie cariche rivestite dall'imputato nel consiglio d'amministrazione della fallita, essendo emerso che egli non aveva affatto la gestione materiale della società, posto che, come confermato dai testi, per ogni decisione da assumere doveva rivolgersi allo studio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], che pure curava la tenuta della contabilità, tanto che nei soli 12 mesi di amministrazione non è stata convocata alcuna assemblea e alcun consiglio d'amministrazione.

Il direttore di banca Paroccini ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto alla banca per un prestito e che lo stesso direttore si era dovuto rivolgere allo studio [OSCURATO:PERSONA], laddove il prestito fu erogato, ma a favore del collaboratore dello studio Bonaventura, che lo riversò nelle casse della società.

Già nell'agosto del 2010 [OSCURATO:PERSONA] rassegnò di fatto le proprie dimissioni e si recò all'estero, mentre al suo rientro trovò la serratura di ingresso sostituita e la prosecuzione dell'attività da parte di altre persone.

Risulta dunque che l'imputato non ha esercitato in modo continuativo e significativo l'attività di amministratore, sicché non aveva consapevolezza di esercitare le relative funzioni.

I giudici di merito ritengono che [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato i provvedimenti ex artt. 2842-bis e 2842-ter cod. civ., ma l'imputato non aveva la conoscenza della reale situazione della società né delle circostanze inerenti alla precedente gestione, essendo subentrato solo nel settembre del 2009, laddove gli ammanchi risultano riferibili al periodo in cui la società era amministrata da Bianchi.3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento, ma deve essere rilevata l'illegalità delle pene accessorie fallimentari e l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice.

2. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d.

"generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma primo, n. 2),

I. fall. (che è quella ritenuta nel caso di specie) per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non è necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280).

3. La Corte distrettuale ha ritenuto effettivo l'espletamento delle funzioni amministrative da parte del ricorrente richiamando, in primo luogo, l'iniziale partecipazione al consiglio d'amministrazione (anche con il ruolo di presidente), seguita all'assunzione della carica di amministratore unico dal 01/10/2009 fino al fallimento.

Sottolinea poi il giudice di appello che: l'imputato aveva avuto più volte accesso alla - parziale e frammentaria - documentazione contabile della società e aveva personalmente riscontrato delle anomalie; egli era conoscenza, almeno, di alcune delle posizioni debitorie di [OSCURATO:SOCIETA]. e si era attivato per tentare di risollevare le sorti della società.

Da tali dati, la Corte distrettuale inferisce che [OSCURATO:PERSONA] esercitò le cariche amministrative non solo formalmente, ma anche sostanzialmente e anche se si fosse rivolto ad altri per avere delucidazioni sull'amministrazione della società ovvero fossero da imputare ad altri soggetti il materiale compimento di atti pregiudizievoli, comunque non sarebbe esente da responsabilità.

4. Il ricorso si sottrae al puntuale confronto con i dati probatori e con le valutazioni del giudice di appello, reiterando la prospettazione disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici.

4.1. L'affidarsi a uno studio commerciale per la necessaria assistenza non smentisce l'affermazione della Corte di appello circa la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di alcune anomalie, né lo solleva dalle responsabilità connesse alla carica, proprio perché a conoscenza di tali anomalie.

Il ricorso poi insiste nelle "dimissioni di fatto", locuzione che già sul piano semantico non confuta l'affermazione della Corte distrettuale circa il permanere nella carica fino al fallimento.

La vicenda del prestito bancario non è, di per sé, espressiva di un ruolo solo formale di [OSCURATO:PERSONA], laddove le ulteriori deduzioni circa la permanenza all'estero e i fatti accaduti al rientro sono del tutto aspecifiche, essendosi il ricorrente sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

4.2. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento all'imputazione di bancarotta semplice (essendo le relative censure basate sui medesimi argomenti già esaminati), per la quale, tuttavia, deve rilevarsi il perfezionamento, in data 25/04/2019, della fattispecie estintiva del reato per prescrizione.

Poiché la pena principale è stata commisurata nel minimo edittale e sono state applicate, nella loro massima potenzialità diminuente, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, la declaratoria di estinzione del reato ex art. 224

I. fall. per prescrizione resta senza effetti rispetto alla pena irrogata.

5. Rileva, invece, d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall. irrogate al ricorrente.

Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ad. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Si vede in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857).

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo b) perche' il reato e' estinto per prescrizione.

Annulla la stessa sentenza, quanto al capo a), limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 27/11/2017, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 24/05/2016 con la quale il Tribunale di Urbino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore di Mamy s.r.I., dichiarata fallita il 25/10/2011, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di aggravamento del dissesto per mancata adozione dei necessari provvedimenti e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena principale - condizionalmente sospesa - di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo e di prove decisive favorevoli all'imputato. Erroneamente la Corte di appello ha richiamato le varie cariche rivestite dall'imputato nel consiglio d'amministrazione della fallita, essendo emerso che egli non aveva affatto la gestione materiale della società, posto che, come confermato dai testi, per ogni decisione da assumere doveva rivolgersi allo studio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], che pure curava la tenuta della contabilità, tanto che nei soli 12 mesi di amministrazione non è stata convocata alcuna assemblea e alcun consiglio d'amministrazione. Il direttore di banca Paroccini ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto alla banca per un prestito e che lo stesso direttore si era dovuto rivolgere allo studio [OSCURATO:PERSONA], laddove il prestito fu erogato, ma a favore del collaboratore dello studio Bonaventura, che lo riversò nelle casse della società. Già nell'agosto del 2010 [OSCURATO:PERSONA] rassegnò di fatto le proprie dimissioni e si recò all'estero, mentre al suo rientro trovò la serratura di ingresso sostituita e la prosecuzione dell'attività da parte di altre persone. Risulta dunque che l'imputato non ha esercitato in modo continuativo e significativo l'attività di amministratore, sicché non aveva consapevolezza di esercitare le relative funzioni. I giudici di merito ritengono che [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato i provvedimenti ex artt. 2842-bis e 2842-ter cod. civ., ma l'imputato non aveva la conoscenza della reale situazione della società né delle circostanze inerenti alla precedente gestione, essendo subentrato solo nel settembre del 2009, laddove gli ammanchi risultano riferibili al periodo in cui la società era amministrata da Bianchi.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento, ma deve essere rilevata l'illegalità delle pene accessorie fallimentari e l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice. 2. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall. (che è quella ritenuta nel caso di specie) per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non è necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280). 3. La Corte distrettuale ha ritenuto effettivo l'espletamento delle funzioni amministrative da parte del ricorrente richiamando, in primo luogo, l'iniziale partecipazione al consiglio d'amministrazione (anche con il ruolo di presidente), seguita all'assunzione della carica di amministratore unico dal 01/10/2009 fino al fallimento. Sottolinea poi il giudice di appello che: l'imputato aveva avuto più volte accesso alla - parziale e frammentaria - documentazione contabile della società e aveva personalmente riscontrato delle anomalie; egli era conoscenza, almeno, di alcune delle posizioni debitorie di [OSCURATO:SOCIETA]. e si era attivato per tentare di risollevare le sorti della società. Da tali dati, la Corte distrettuale inferisce che [OSCURATO:PERSONA] esercitò le cariche amministrative non solo formalmente, ma anche sostanzialmente e anche se si fosse rivolto ad altri per avere delucidazioni sull'amministrazione della società ovvero fossero da imputare ad altri soggetti il materiale compimento di atti pregiudizievoli, comunque non sarebbe esente da responsabilità. 4. Il ricorso si sottrae al puntuale confronto con i dati probatori e con le valutazioni del giudice di appello, reiterando la prospettazione disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici. 4.1. L'affidarsi a uno studio commerciale per la necessaria assistenza non smentisce l'affermazione della Corte di appello circa la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di alcune anomalie, né lo solleva dalle responsabilità connesse alla carica, proprio perché a conoscenza di tali anomalie. Il ricorso poi insiste nelle "dimissioni di fatto", locuzione che già sul piano semantico non confuta l'affermazione della Corte distrettuale circa il permanere nella carica fino al fallimento. La vicenda del prestito bancario non è, di per sé, espressiva di un ruolo solo formale di [OSCURATO:PERSONA], laddove le ulteriori deduzioni circa la permanenza all'estero e i fatti accaduti al rientro sono del tutto aspecifiche, essendosi il ricorrente sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). 4.2. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento all'imputazione di bancarotta semplice (essendo le relative censure basate sui medesimi argomenti già esaminati), per la quale, tuttavia, deve rilevarsi il perfezionamento, in data 25/04/2019, della fattispecie estintiva del reato per prescrizione. Poiché la pena principale è stata commisurata nel minimo edittale e sono state applicate, nella loro massima potenzialità diminuente, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, la declaratoria di estinzione del reato ex art. 224 I. fall. per prescrizione resta senza effetti rispetto alla pena irrogata. 5. Rileva, invece, d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. irrogate al ricorrente. Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ad. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si vede in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci). Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo b) perche' il reato e' estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza, quanto al capo a), limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio p
Decreto Cassazione n. 36005/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris