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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 05925/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11077/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SULMONA, [OSCURATO:PERSONA], 7/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL]., che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.257/2024depositata il 21/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11077/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SULMONA, [OSCURATO:PERSONA], 7/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL]., che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.257/2024depositata il 21/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 05925/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris