CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 28404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9753-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9753/2021 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3886/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 1081/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta alla declaratoria di illegittimità o inefficacia della revoca, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica, con condanna della società al ripristino del beneficio o al risarcimento dei danni. 2. La Corte territoriale ha ritenuto: che il recesso di [OSCURATO:SOCIETA] dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte della società. 3. Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., errata applicazione dell’art. 33 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermato dal c.c.n.l. 21.2.1989, per non avere la Corte d'appello considerato che l’agevolazione tariffaria è stata riconosciuta quale incentivo all'esodo in favore dei singoli dipendenti che hanno accettato il pensionamento anticipato, con la conseguenza che la permanenza di tale beneficio in capo ai medesimi sfugge alla disciplina dell'accordo collettivo, configurandosi come rapporto di natura privatistica tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il singolo dipendente. 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1362 c.c. ed errata applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 33 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermato dal c.c.n.l. 21.2.1989. Si sostiene che la riduzione tariffaria è stata concessa ai dipendenti [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei contratti collettivi succedutisi a far tempo dal 1979, come parte integrante della retribuzione, come confermato dalla nota [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla nota del 17.12.1983; il beneficio in oggetto costituisce parte integrante del patrimonio intangibile dei ricorrenti e come tale, anche in ragione del carattere incentivante alla pensione, assume la natura di diritto quesito. 7. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione ed omessa applicazione dell’art. 1197 c.c. nonché violazione dell’obbligo di buona fede ex art. 1366 c.c. ed errata applicazione dell’art. 33 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermato dal c.c.n.l. 21.2.1989. Si afferma che, nei confronti degli attuali ricorrenti, il beneficio della riduzione tariffaria permane in virtù dell'accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] privo di termine di durata; che gli accordi intercorsi con l'[OSCURATO:PERSONA] non sono opponibili ai ricorrenti, che non hanno demandato la loro rappresentanza alle OO.SS., potendo incidere solo sulle posizioni dei dipendenti in servizio; che gli accordi con i ricorrenti, sottoscritti in regime di natura privatistica, potevano essere modificati solo ai sensi dell'art. 1197 c.c., mancando nella specie il consenso; che è priva di efficacia la disdetta inviata dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2015. 8. Con il quarto motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 96 c.p.c. e per contraddittorietà della motivazione. Si contesta la statuizione d’appello nella parte in cui ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di primo grado in mancanza di impugnazione del relativo capo, assumendosi che l’impugnazione della decisione nel merito reca implicitamente anche l’impugnazione del capo relativo alle spese. 9. Il ricorso non è fondato. Tutte le questioni poste con i motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni di questa Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513, 10138, 10206, 10726,11342,11550, 11557, 12604, 12638, 12684 del 2023). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali. 10. Nei richiamati precedenti si è evidenziato, in base agli atti di causa, che l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 1996. Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l’istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione della complessiva disciplina aziendale in vigore. In tale contesto si colloca la stipula dell’accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che, per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996, restavano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del c.c.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di energia elettrica. Con il contratto collettivo elettrici dell’anno 2006 [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale della questione relativa al riesame della materia delle agevolazioni tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolazioni tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema della previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all’epoca di assunzione; tale processo fu portato a conclusione con l’accordo in data 1° dicembre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e le parti sindacali e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, dell’istituto delle agevolazioni tariffarie con misure di sostegno al sistema della previdenza complementare in Azienda. Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo elettrici. In data 12 ottobre 2015 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicò alle [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti. In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 1° gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all’età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione. 11. Dalla evoluzione della disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento dell’istituto, ritenuto evidentemente anacronistico in considerazione sia della mutata natura dell’[OSCURATO:PERSONA], da ente pubblico economico a società per azioni per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. lgs. n. 79/1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, processo completato il 1° luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007). L’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas (AEEG) intervenne con delibera del 29 dicembre 2007 sollecitando l’incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996, al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici e di ridurre il rischio di un uso inefficiente dell’energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e al venditore. Alla luce di tale complessivo contesto e, in particolare, della evoluzione della disciplina collettiva in tema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi in esame. 12. Una prima questione concerne la natura, retributiva (rectius corrispettiva) o meno, dell’agevolazione tariffaria in controversia; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive, induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente. 13. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, ove tale agevolazione aveva carattere alternativo rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Né orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la presenza di “certificazioni” in cui la società avrebbe riconosciuto il mantenimento del diritto alla riduzione tariffaria ai ricorrenti all’atto del loro pensionamento; ciò sia perché tali documenti esprimono solo la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che non può essere significativa della comune volontà delle parti collettive nella regolamentazione dell’istituto, sia perché l’interpretazione di tali atti unilaterali si traduce in un accertamento di fatto ed è affidata al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come «reddito da lavoro» ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. 14. Una seconda questione concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex dipendenti, al mantenimento del beneficio. Posto che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, sono diritti quesiti solo quelle «situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato» (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009), la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti è espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; una volta esclusa la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpe tuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); in questa prospettiva risulta privo di fondamento normativo l’assunto della necessità della disdetta riferita all’intero contratto collettivo e non ad una sua parte. 15. La ricostruzione complessiva qui condivisa esclude ogni rilevanza alla circostanza che i soggetti sindacali stipulanti l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avessero la rappresentanza del personale in quiescenza, atteso che, ai fini della perdita del beneficio, ciò che rileva è la legittimità della disdetta delle precedenti pattuizioni collettive mentre l’accordo del 2015 si limita a conferire, senza vincolarli, agli ex dipendenti la possibilità di conseguire un somma una tantum a fronte della sottoscrizione di un accordo conciliativo. 16. Anche il quarto motivo è infondato. Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n. 14916 del 2020). Nel caso in esame non è allegata la proposizione di uno specifico ed autonomo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado anche sul capo relativo alle spese di lite ma è dedotto, unicamente, che tale impugnativa era “implicita” per “il carattere accessorio di tale clausola” (ricorso, pag. 16), il che conferma che la modifica della regolazione delle spese era stata chiesta quale conseguenza della invocata riforma della sentenza nel merito delle domande proposte. 17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con regolazione delle spese secondo il criterio di soccombenza e liquidazione come in dispositivo. 18. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15