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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35159/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 8 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Savona in data 16 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa continuata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure relative al merito della vicenda finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede, e inerenti a profili già vagliati dalla Corte di appello con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui i giudici di secondo grado hanno evidenziato come la vicenda non potesse essere ricondotta ad un mero inadempimento contrattuale, essendoci agli atti una scrittura privata attestante una dazione di denaro priva di causa e idonea a comprovare i raggiri posti in essere dal prevenuto, consistiti nell'essersi presentato alla vittima, peraltro sotto falso nome, come promotore finanziario, senza che tale quadro probatorio potesse essere scalfito dalle piccole e giustificate incongruenze presenti nel racconto della persona offesa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 8 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Savona in data 16 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa continuata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure relative al merito della vicenda finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede, e inerenti a profili già vagliati dalla Corte di appello con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui i giudici di secondo grado hanno evidenziato come la vicenda non potesse essere ricondotta ad un mero inadempimento contrattuale, essendoci agli atti una scrittura privata attestante una dazione di denaro priva di causa e idonea a comprovare i raggiri posti in essere dal prevenuto, consistiti nell'essersi presentato alla vittima, peraltro sotto falso nome, come promotore finanziario, senza che tale quadro probatorio potesse essere scalfito dalle piccole e giustificate incongruenze presenti nel racconto della persona offesa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris