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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34390/2025

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5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16901/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n.9952/2018 depositata il 19 novembre 2018 ●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; ●rilevatoche: - la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale al difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, avv. [OSCURATO:PERSONA], non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata non presente sul sistema RegInde ; - da informazioni acquisite è emerso che il predetto difensore risulta cancellato dall’albo degli avvocati; -anche il successivo tentativo di comunicazione effettuato nei confronti della prefata società e del suo liquidatore pro tempore ha avuto esito negativo; ●ritenuto che: -al fine di garantire la possibilità di una piena esplicazione del diritto di difesa, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, prevedendo che l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato alla parte ricorrente personalmente; -in base al combinato disposto degli artt. 136, comma 3, e 145 c.p.c., detto avviso potrà essere notificato, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, ove occorra a norma dell’art. 140 o 143 del medesimo codice; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, secondo quanto indicato in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16901/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n.9952/2018 depositata il 19 novembre 2018 ●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; ●rilevatoche: - la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale al difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, avv. [OSCURATO:PERSONA], non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata non presente sul sistema RegInde ; - da informazioni acquisite è emerso che il predetto difensore risulta cancellato dall’albo degli avvocati; -anche il successivo tentativo di comunicazione effettuato nei confronti della prefata società e del suo liquidatore pro tempore ha avuto esito negativo; ●ritenuto che: -al fine di garantire la possibilità di una piena esplicazione del diritto di difesa, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, prevedendo che l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato alla parte ricorrente personalmente; -in base al combinato disposto degli artt. 136, comma 3, e 145 c.p.c., detto avviso potrà essere notificato, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, ove occorra a norma dell’art. 140 o 143 del medesimo codice; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, secondo quanto indicato in motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Co
Sentenza Cassazione n. 34390/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris