CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13562/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Trattazione cartolare Deposita in [OSCURATO:PERSONA], -C APR. 2025 IL i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestandosi al ricorrente di aver ricevuto in ripetute occasioni dal [OSCURATO:PERSONA] quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che venivano poi ceduti a [OSCURATO:PERSONA] a fini di spaccio. Precisamente si contesta di aver ceduto sostanza del tipo cocaina pari a grammi 300, in data 07/06/2012; un ulteriore quantitativo di cocaina, non inferiore a grammi 300, in data 13/07/2012; infine, un quantitativo di cocaina non inferiore a grammi 300 in data 20/11/2012. La Corte territoriale, a seguito della sentenza della Corte cost. del 23/01/2019, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione e euro 27.000 di multa, assumendo la pena base di anni sei di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata esclusivamente sui contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], dal tenore neutro e non esplicito, inidonee a fornire una prova indiziaria adeguata anche in relazione alle quantità e alla tipologia di stupefacente a cui si farebbe riferimento, concernenti in realtà lo svolgimento di attività di clon'azione di carte di credito, e non quella di cessione di sostanza stupefacente. Evidenzia che presso l'abitazione del ricorrente non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente o strumentazione atta al taglio e al confezionamento di stupefacente, che non è stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente, eccetto l'episodio, non direttamente riferibile al Popescu, in cui la cocaina è stata recapitata al [OSCURATO:PERSONA], nè sono stati identificati gli acquirenti finali dello stupefacente, i quali avevano contatti solo ed esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA]. Non sono stati neppure acquisiti riscontri in ordine al trasferimento di somme di danaro in relazione alle presunte cessioni. Lamenta altresì che le dichiarazioni accusatorie rese dal [OSCURATO:PERSONA], teste assistito giudicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai medesimi fatti, non hanno ricevuto alcun riscontro. [OSCURATO:PERSONA] non è credibile, tanto che il giudice di primo grado ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ed è stato risentito anche nel giudizio di appello. La Corte territoriale ha affermato la responsabilità per tutti e tre gli episodi di cessione contestati, sulla base di un solo sequestro di sostanza stupefacente rinvenuta presso il [OSCURATO:PERSONA], affermando che i soprannomi, sempre diversi, cui faceva richiamo il [OSCURATO:PERSONA] durante le conversazioni telefoniche intercorse con terzi soggetti, siano tutti riferibili al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, v d.P.R.309/1990, e alla conseguente mancata dichiarazione di prescrizione del reato, contestando in particolare la quantità e la qualità dello stupefacente asseritamente ceduto al [OSCURATO:PERSONA] e destinato a successive vendite, posto che dal tenore delle conversazioni intercettate non vi è alcun cenno esplicito a quantitativi e alla tipologia di sostanza stupefacente. La questione era stata sottoposta al giudice territoriale in sede di appello, evidenziando le lacune motivazionali del diniego da parte del primo giudice e tuttavia non è stata congruamente valutata, posto che, nel caso di specie, non è contestato lo svolgimento in modo organizzato dell'attività illecita né si è accertata la sussistenza di un'organizzazione o di una rete organizzativa. Non è stato accertato il principio attivo della cocaina e l'esatto dato ponderale ed è stato effettuato un solo sequestro di droga. Il ricorrente evidenzia che trattasi di attività di piccolo spaccio, svolta per un ridotto periodo di tempo, sia pure con l'aiuto e la collaborazione di terzi, avente ad oggetto la cessione di dosi da conteggiarsi in decine; elementi che denotano la complessiva minore portata lesiva delle condotte contestate, non rilevando la qualità di stupefacente ma piuttosto il quantitativo e la sussistenza di una struttura organizzativa. 2.3.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per la continuazione. Il giudice a quo ha assunto come pena base, la pena di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa e, applicata la riduzione per le concesse attenuanti generiche, è giunto alla pena pari a anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, cui è stato applicato l'aumento a titolo di continuazione interna in complessivi anni uno di reclusione ed euro 9000 di multa per entrambi i reati satellite. Il giudice a quo avrebbe dovuto motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei due reati satellite e corredare la quantificazione della pena ita un adeguato apparato motivazionale, in modo da consentire un controllo sul rispetto del principio di proporzione e dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argonnentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che, in relazione al primo episodio del 7 giugno 2012, concernente la consegna controllatafpresso un negozio Buffetti ove lavorava il [OSCURATO:PERSONA] quale dipendente/di una busta proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], contenente 300 grammi di cocaina pura al 75%, dalle intercettazioni telefoniche effettuate sia sull'utenza del negozio che su quella del [OSCURATO:PERSONA] emerge in modo inequivocabile il coinvolgimento di quest'ultimo nella ricezione della sostanza stupefacente. Con specifico riferimento alla responsabilità del Popescu, il giudice ha richiamato in particolare l'intercettazione di un'ulteriore telefonata, giunta appena qualche giorno dopo la consegna controllata presso il negozio Buffetti, da parte di un soggetto ignoto che chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di essere messo in contatto con un soggetto di nazionalità rumena, indicato col nomignolo Costa. Il suddetto soggetto ignoto telefonava anche il giorno successivo e chiedeva nuovamente al [OSCURATO:PERSONA] notizie del soggetto di nazionalità rumena, soprannominandolo stavolta Tipi e facendo riferimento a una "lettera ferma da una settimana". [OSCURATO:PERSONA] forniva a tale interlocutore un nùrnerò di cellulare, che veniva poi identificato in quello in uso al Popescu, in quanto in suo possesso al momento dell'arresto. Sulla base delle suddette risultanze, il giudice a quo ha ritenuto che i ripetutiti riferimenti aesoggetto rumeno, denominato ora Costa ora Tipi, concernessero il Popescu, e che la partita di cocaina giunta ip data 7 giugno presso il negozio Buffetti, proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e destinata al [OSCURATO:PERSONA], tale da riferire al Popescu. Inoltre, dalla attività di ascolto della pluralità di comunicazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Popescu - che a giudizio del giudice a quo non lasciano adito a dubbi interpretativi - emerge che ii Popescu era solito rifornire il [OSCURATO:PERSONA] con notevoli quantitativi di cocaina da immettere nel mercato, messo in atto non solo in occasione della consegna controllata di giugno, ma anche a luglio e novembre. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino; Sez. 6, n. 17619 del 8/01/2008; Sez. 6, n. 15396 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239636). Quanto al mancato rinvenimento di sostanza stupefacente nell'abitazione del ricorrente a seguito di perquisizione, il giudice a quo ha evidenziato il descritto modus operandi: la sostanza stupefacente veniva recapitata direttamente, mediante spedizione dall'estero, al [OSCURATO:PERSONA] presso il negozio Buffetti, che poi si occupava del taglio della sostanza e della cessione al dettaglio. In ordine alla credibilità del [OSCURATO:PERSONA], il giudice a quo ha precisato che la citazione del testo assistito è stata rinnovata solo per motivi di completezza della testimonianza, per la necessità di integrare l'ascolto su alcuni aspetti significativi che non erano stati esaminati durante la precedente escussione, incentrata su una pluralità di contestazioni concernenti altri imputati, e non in quanto il teste assistito sia stato ritenuto non credibile. [OSCURATO:PERSONA], sentito la seconda volta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado, ha fatto il nome del Popescu, confermando l'uso di nomignoli, la tipologia della sostanza stupefacente cui si alludeva nelle comunicazioni telefoniche e affermando che egli procedeva al taglio della sostanza stupefacente fornitagli dal Popescu. Le dichiarazioni etero accusatorie del teste assistito sono quindi ritenute credibili dal giudice a quo, in quanto riscontrate dalle operazioni di osservazione e pedinamento e dalle intercettazioni telefoniche dell'utenza del [OSCURATO:PERSONA] e del negozio Buffetti. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità ; avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Anche la seconda dOglianza, inerente il mancato riconoscimento dell'ipotesi dèlla lieve entità, è manifestamente infondata. Anche nell'attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di sostanza del tipo cocaina pura, ancora da tagliare, nonchè la frequenza degli invii dall'estero dello stupefacente nell'arco di pochi mesi e i collegamenti con fornitori sudamericani. Di qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Il terzo motivo è infondato. Si ribadisce che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In motivazione, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Conseguentemente, si è affermato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005). Nel caso in disamina, quanto alla quantificazione dell' aumento applicato ai sensi dell'art.81 cod. pen., il giudice a quo, dopo aver individuato il reato più grave in quello relativo alla consegna controllata avvenuto in giugno, ha applicato la pena della reclusione di sei mesi ed euro 4500 per ciascuno dei due reati satellite, a fronte di una pena base di anni sei che, ridotta ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., ammontava ad anni quattro di reclusione. Considerato che anche nei due reati satellite si contesta la detenzione del medesimo quantitativo di stupefacente, non inferiore a grammi 300 di cocaina, e che il giudice ha applicato un aumento minimo di sei mesi per ciascuno dei reati, assai più basso del cumulo materiale ed assai inferiore alla pena base di anni quattro di reclusione inflitta per la violazione più grave, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 81 cod. pen. e del rapporto di proporzione tra reato base e reati satellite. 2.11 ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle s