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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 18119/2022

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[OSCURATO:PERSONA].

SENTENZA sul ricorso n. 19550/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione contro la grandine - società cooperativa, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA]‘nco Rossetti, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Intino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1677/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], D'INTINO E VETERE.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Società svizzera di assicurazione contro la grandine, chiedendo che fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 6.550,78, allegando di avere stipulato nell'anno 2012, tramite l'intermediario [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le polizze integrative di prezzo segnate dai numeri 3956 e 4847, aventi ad oggetto colture e terreni da lui gestiti, già assicurati con le polizze agevolate di cui ai numeri 163 e

793. Premessa la sua qualità di imprenditore agricolo, l'attore espose, a sostegno della domanda, di aver perso il raccolto a causa del verificarsi di eventi atmosferici avversi compresi nell'assicurazione e aggiunse che la società convenuta, mentre aveva liquidato la somma prevista dalle polizze agevolate, si era invece rifiutata di corrispondere l'indennizzo previsto dalle due polizze non agevolate, adducendo la mancata conclusione del contratto di assicurazione ovvero la sua nullità per essere stato il premio pagato dopo il verificarsi dell'evento assicurato.

Precisò l'attore, inoltre, di non essere in possesso dei contratti di cui alle suindicate polizze integrative (3956 e 4847), che erano state da lui firmate presso l'intermediario e che non gli erano state consegnate; ma che, tuttavia, la prova dell'esistenza del contratto doveva dedursi dall'ulteriore documentazione da lui prodotta.

Si costituì in giudizio la Società svizzera di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

La convenuta chiese, inoltre, di poter chiamare in causa il suo (ex) agente ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), onde essere da questo manlevata in caso di condanna.

Nel merito, la convenuta eccepì che i contratti di assicurazione fatti valere dal [OSCURATO:PERSONA] erano, in realtà, inesistenti; che non c'era prova scritta del loro perfezionamento e che non era stato corrisposto alcun premio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiamata in causa, si costituì aderendo, in sostanza, alla domanda proposta dall'attore.

Rilevò detta società che i contratti di assicurazione in questione si erano effettivamente perfezionati, che i premi erano stati corrisposti ed aggiunse che tutti gli originali delle polizze erano stati da essa consegnati alla Società svizzera il 15 ottobre 2012, ma che essa non era in condizione di stamparne ulteriori copie perché la Società svizzera le aveva precluso l'accesso ai suoi mezzi informatici a seguito della cessazione del rapporto di agenzia.

Il Tribunale rigettò la domanda dell'attore nonché quella di manleva della convenuta, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore sia della Società svizzera che della chiamata [OSCURATO:SOCIETA].

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dall'attore soccombente e in via incidentale dalla Società svizzera di assicurazione (in relazione al profilo della manleva da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.).

Nel corso del giudizio, la Corte d'appello di Milano ha ordinato all'appellata Società svizzera, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio dei certificati relativi alle polizze in questione e l'appellata ha prodotto il solo certificato n. 3956.

Indi, con sentenza del 16 aprile 2019, la Corte d'appello ha accolto l'appello principale, ha rigettato quello incidentale e ha condannato la Società svizzera al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 6.550,78, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore sia dell'appellante principale che della terza chiamata società [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. I passaggi principali dell'articolata motivazione possono essere sintetizzati come segue.

2.2. Il certificato della polizza integrativa n. 3956 depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] in riscontro all'ordine di esibizione consentiva di ritenere acquisita la prova della conclusione dei contratti; tuttavia, essendo dibattuti sia il valore probatorio di quel documento, stampato il 4 settembre 2012 e recante la dicitura «annullato», sia le conseguenze della mancata produzione del certificato n. 4847, era da ritenere preliminare l'esame degli altri motivi che sul tema erano stati proposti.La sentenza ha premesso che la prova dell'esistenza di un contratto di assicurazione può essere data anche «mediante atti diversi dal certificato assicurativo», posto che la polizza costituisce il documento «probatorio tipico non esclusivo».

Nel caso specifico, gli atti scritti dimostrativi dell'esistenza delle polizze integrative sono stati individuati dalla Corte d'appello nei seguenti documenti: a) il tabulato datato del 6 novembre 2012, redatto e timbrato dall'appellata e da quest'ultima sottoscritto nella prima pagina (doc. 19 [OSCURATO:SOCIETA]) al quale andava attribuita efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., poiché predisposto e sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene fatto valere; in esso la compagnia assicurativa appellata elencava nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate emesse dall'intermediario [OSCURATO:SOCIETA], indicando in 2184 i contratti trasmessi in direzione ed in Euro 208.677,92 i premi incassati; tra questi contratti, alle pagine 35 e 50, si rinvenivano le polizze non agevolate integrative di prezzo con l'assicurato [OSCURATO:PERSONA]; ed era la stessa appellata ad attribuire loro i numeri di contratto 3956 e 4847, lo stato di «emesso» e a dare atto dell'avvenuto incasso del premio (rimarca la Corte che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nei tabulati prodotti sub doc. 19 [OSCURATO:SOCIETA] riconosca l'emissione delle polizze, attribuendo loro un numero identificativo, fornisce la prova sia del perfezionamento dell'accordo sia della emissione e della trasmissione della polizza); b) il verbale di ispezione datato 17 ottobre 2012 redatto da funzionari della [OSCURATO:PERSONA] (doc. 10 [OSCURATO:SOCIETA]) nel quale gli ispettori, nel dare conto dell'esito di alcuni controlli a campione sugli incassi dei contratti non agevolati da contribuzione pubblica, menzionano espressamente l'assicurato [OSCURATO:PERSONA]; a quel verbale doveva essere riconosciuto valore ricognitivo ai sensi dell'art. 2710 cod. civ.; c) le stampe delle schermate del server di parte appellata (docc. 10- 11 dell'appellante) contenenti tutti gli elementi essenziali dei due contratti, ivi compresi il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia (10 maggio 2012); tali produzioni rappresentavano riproduzioni informatiche che, se come in questo caso non contestate, ai sensi dell'art.2712 cod. civ., fanno piena prova in ordine alla provenienza e al contenuto.

2.3. La sentenza è passata, quindi, ad esaminare i profili dell'esistenza, a norma dell'art. 1326 cod. civ., di una valida proposta contrattuale e dell'effettiva conclusione di un contratto.

La Corte di merito ha premesso che il contratto di assicurazione è un contratto per adesione e che nel caso in esame la proposta era stata firmata dal [OSCURATO:PERSONA] «su un modulo predisposto dall'assicuratore ovvero dal suo agente».

Non vi era alcuna prova, secondo la Corte, del fatto che la Società svizzera utilizzi specifiche condizioni generali di contratto per le c.d. polizze SARGA (cioè quelle in discussione) «diverse da quelle dettate per i contratti assicurativi agevolati da contribuzione pubblica».

In mancanza di produzione, da parte dell'assicuratore, di un fascicolo informativo specifico contenente clausole generali per le polizze SARGA, doveva dedursi che le condizioni erano le medesime per entrambe le polizze.

A tale conclusione, del resto, si perveniva anche attraverso ulteriori elementi, quali il fatto che il modulo di cui al documento n. 9 veniva usato per entrambi i tipi di polizze.

A tanto doveva aggiungersi che, in base alle «procedure di assunzione 2001», secondo le indicazioni impartite dalla Società svizzera (il riferimento è al testo di una e-mail del 6 aprile 2011, prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] come allegato n. 2 alla propria comparsa), anche la garanzia relativa alle polizze integrative doveva decorrere dalla notifica della proposta; la Corte di merito ha citato, in tal senso, l'affermazione contenuta nella mail secondo cui «In questo modo si creerà in automatico un vero e proprio contratto che si aggiungerà all'agevolato e integrativo di Consorzio ...» e ha osservato che è ben vero che il testo della mail prosegue richiedendo la firma del contratto da parte dell'assicurato, ma tale adempimento non influisce sul perfezionamento del contratto; ed infatti, che la garanzia dovesse decorrere dalla notifica, cioè dalla data della trasmissione telematica della proposta alla compagnia di assicurazione, era previsto esplicitamente dall'art. 10 delle Condizioni generali in materia di decorrenza e cessazione della garanzia, erroneamente rubricato come art. 5 nella proposta sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA]; mentre la successiva trasmissione del certificato assicurativo era prevista non ai fini del perfezionamento del contratto assicurativo ma in ossequio alla previsione dell'art. 1888, secondo comma, codice civile.

La prova della notifica, non contestata dall'appellata, era stata poi fornita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva prodotto gli attestati di notifica trasmessi alla società di assicurazione (doc. 17) relativi alle polizze assicurative agevolate e integrative intestate a [OSCURATO:PERSONA], nonché l'avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente attivazione della garanzia e perfezionamento del contratto (doc. 19).

La sentenza ha aggiunto che la prova documentale per eccellenza della conclusione dei contratti era comunque data dal certificato n. 3956 prodotto; poiché il contratto assicurativo si era perfezionato non già all'atto della stampa e sottoscrizione della polizza, ma con la comunicazione informatica della proposta contrattuale alla compagnia assicurativa, il fatto che il certificato fosse stato stampato e sottoscritto successivamente al verificarsi del sinistro non aveva rilievo.

Quel certificato, stampato il 4 settembre 2012, indicava come data di notifica il 4 maggio 2012 e conteneva la sottoscrizione, per la società assicurativa, dell'intermediario; per cui la circostanza che il certificato riportava la medesima data di notifica indicata negli attestati e nei tabulati di provenienza della [OSCURATO:PERSONA] provava «l'attivazione della garanzia e il perfezionamento dell'accordo alla data della notifica e non posteriormente all'avverarsi del sinistro, come eccepito da parte appellata», con conseguente infondatezza dei profili di nullità sollevati dalla società di assicurazione.2.4.

La Corte d'appello ha poi affrontato il problema del pagamento del premio da parte dell'assicurato [OSCURATO:PERSONA].

Ha premesso che l'appellante aveva prodotto il bonifico con la relativa causale (pagamento polizze SARGA) e che l'incasso del premio era stato riconosciuto sia dalla società [OSCURATO:SOCIETA] che dalla [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito, la sentenza ha chiarito che doveva considerarsi dimostrata l'esistenza di un accordo derogatorio rispetto alla previsione dell'art. 1901, primo comma, del codice civile.

La prova di tale accordo era costituita, secondo la Corte di merito, dalla comunicazione datata 10 luglio 2012, inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'assicurato, con la quale veniva richiesto il pagamento del premio entro il 31 agosto 2012 (doc. 2 [OSCURATO:PERSONA]); nonché dalla prassi «già invalsa nel settore» e confermata dalla circolare emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2011, in base alla quale il pagamento del premio per le polizze integrative individuali doveva aver luogo entro la fine dell'annata agraria (20 novembre 2011).

Il che costituiva un'ulteriore prova del fatto che non c'era differenza, ai fini del pagamento, tra le polizze agevolate e quelle non agevolate.

L'accordo derogatorio, oltre a risultare dalla suindicata prova documentale, era confermato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di quel pagamento, come emergeva dalla lettera da essa inviata alla [OSCURATO:SOCIETA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento di tutti i premi incassati relativi alle polizze integrative.

Tale richiesta, oltre a dimostrare la consapevolezza dell'esistenza di quel contratto assicurativo in capo all'assicuratrice, con la volontà di darvi esecuzione, assumeva a tutti gli effetti, secondo la Corte d'appello, natura di atto di ratifica dell'operato dell'intermediario [OSCURATO:SOCIETA].

D'altra parte, ha aggiunto la sentenza, per il caso di mancato o tardivo pagamento del premio assicurativo, la legge prevede non già la nullità del contratto bensì la facoltà per l'assicuratore di sospendere la garanzia; e la Corte d'appello ha ritenuto di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo (a fortiori se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un'ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ. (sentenza 19 luglio 2004, n. 13344).

2.5. In relazione, poi, al secondo contratto fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA], vale a dire quello di cui al certificato n. 4847, la Corte milanese ha rilevato che, risultando l'avvenuta trasmissione anche di quel certificato dal già citato tabulato del 6 novembre 2012 e dall'elenco del 15 ottobre 2012, la mancata esibizione dello stesso nonostante vi fosse stato l'ordine di cui all'art. 210 cod. proc. civ. doveva valere come ammissione del fatto, secondo la previsione dell'art. 116, secondo comma, del codice di rito civile.

2.6. Quanto, infine, alla responsabilità dell'intermediaria [OSCURATO:SOCIETA] oggetto dell'appello incidentale, la sentenza ha osservato che l'operato della stessa era stato ratificato dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'accettazione del pagamento del premio; per cui, in conformità alla previsione dell'art. 1711, primo comma, cod. civ., le conseguenze dell'assunzione dei vincoli contrattuali rimanevano a carico della [OSCURATO:PERSONA].

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso la Società svizzera di assicurazione contro la grandine con atto affidato a tredici motivi.

Resistono con due separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione; quest'ultima, in particolare, si costituisce più che altro per difendersi dalla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla Società svizzera.

In data 24 febbraio 2022 la società ricorrente ha depositato istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito in sede di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., assenza di una completa proposta assicurativa suscettibile (ove accettata) di dar luogo ad un contratto assicurativo, omesso esame di un fatto decisivo in relazione violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1346, 1418, 1882 e 1887 del codice civile.

Lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto completa una proposta assicurativa carente di elementi costituitivi principali e secondari quali, ad esempio, il premio ed i massimali-franchigie.

2. Con il secondo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (travisamento delle risultanze processuali).

Rileva che l'informazione probatoria utilizzata nella sentenza impugnata, tratta dal documento n. 17 di [OSCURATO:SOCIETA] (la presunta notifica della proposta contrattuale), sarebbe inesistente o comunque diversa ed inconciliabile con quella contenuta nel documento stesso.

Osserva che appare ictu °cui/ evidente che sul documento n. 17 di [OSCURATO:SOCIETA] non figurava né un rapporto di invio dall'intermediario alla ricorrente né tantomeno un rapporto di consegna, non essendo dato neppure comprendere la modalità con cui lo stesso sarebbe stato portato all'attenzione della ricorrente, se via fax o per posta elettronica certificata.

Rileva ancora delle incongruenze con riferimento alla indicazione numerica dei contratti.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione del divieto di praesumptio de praesumpto di cui all'art. 2727 cod. civ., con riferimento alla ulteriore documentazione esaminata dal giudice d'appello in funzione probatoria dell'accordo vincolante.Lamenta che la Corte di merito avrebbe violato il divieto di doppia presunzione, facendo discendere l'accertamento del fatto ignoto (il contratto) da mere presunzioni.

Rileva che i documenti menzionati in sentenza (tabulato [OSCURATO:SOCIETA] del 6 novembre 2012 e verbale di ispezione del 17 ottobre 2012) non proverebbero l'esistenza dei contratti perché non provano in modo certo e diretto la notifica, ma la presumono; in particolare, il termine «emesso» non starebbe a significare, come ritenuto in sentenza, che la proposta sia stata notificata, al qual fine lo stesso tabulato usa, in altra parte, la diversa locuzione «notificato completo»; aggiunge che in altra sentenza la stessa Corte d'appello aveva ritenuto che i medesimi documenti fossero atti interni tra compagnia e intermediario, privi di efficacia esterna.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1888, 2725 e 2729 cod. civ., a causa di un'ulteriore violazione riguardante la residua documentazione indiziaria.

Afferma che in ogni caso, in assenza della prova del fatto storico della notifica, la residua documentazione esaminata sarebbe priva di pregio giuridico, consistendo in meri indizi insufficienti a provare la stipula, risultando peraltro inammissibili per il combinato disposto dei citati artt. 1888, 2725 e 2729.

Rileva che, con riferimento all'analogo caso del contratto di agenzia per il quale è prevista la forma scritta ad probationem (art. 1742, comma secondo, cod. civ.), questa Corte ha escluso che lo stesso possa essere provato per testi o per presunzioni.

5. Con il quinto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 1895 cod. civ. per l'inesistenza di un accordo vincolante anteriore al sinistro e la nullità dei certificati esibiti in giudizio perché sottoscritti dopo il sinistro.Sostiene che, all'opposto di quanto affermato in sentenza, in assenza di prova di un pregresso accordo vincolante, i certificati esibiti in giudizio, risultando sottoscritti successivamente ai sinistri, sarebbero nulli.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1887, 1888 e 1895 cod. civ., per l'irrilevanza del pagamento di somme ai fini della stipula contrattuale.

Afferma che, in assenza di prova di un pregresso accordo vincolante, anche il pagamento eseguito dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro successivamente al sinistro, non poteva avere efficacia ai fini della stipula.

7. Con il settimo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1895 e 1901 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo.

Lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non operante la sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., pur in presenza di un pagamento eseguito successivamente al sinistro.

Rileva che infondatamente la prova scritta del patto in deroga all'art. 1901 cod. civ. sarebbe stata desunta da un documento non firmato, riconducibile all'ex agente privo di potere di rappresentanza, in cui non vi è una rinuncia espressa alla sospensione della garanzia ed al cui interno si afferma che la notifica della proposta aveva riguardato solo le polizze collettive.

Aggiunge che il documento che avrebbe dovuto confermare la prassi generalizzata del patto in deroga all'art. 1901 cod. civ. confermava, semmai, il contrario, atteso che era comunque sempre previsto il pagamento del 20 per cento del premio per l'attivazione della garanzia, quota che non era stata versata, essendo pacifico che il pagamento era avvenuto in un'unica soluzione il 20 settembre 2012.

8. Con l'ottavo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., motivazione meramente apparente e/o perplessa oltre a contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Rileva che la sentenza trae convincimento della conferma di un generalizzato patto in deroga all'art. 1901 cod. civ., dalla seguente affermazione contenuta nella menzionata missiva di [OSCURATO:SOCIETA]: «L'incasso delle polizze non agevolate dovrà essere tassativamente effettuato dall'agenzia con un versamento del premio di almeno il 20 per cento al fine di attivare la garanzia prestata.

Il saldo del premio complessivo deve avvenire entro il 15 novembre».

Osserva che tale affermazione, semmai, smentisce l'ipotizzata prassi.

9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1399, 1711, 1188 e 1901 cod. civ., in relazione alla presunta sussistenza di una ratifica, da parte sua, dell'operato dell'agente intermediario.

Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto ratificato l'operato del falsus procurator società [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al presunto patto in deroga all'art. 1901 cod. civ., in assenza di una specifica manifestazione in tal senso da parte dell'assicuratore.

In questo senso non poteva essere considerata la richiesta di riversamento bancario di tutte le somme bonificate ad [OSCURATO:SOCIETA] da parte dei singoli agricoltori (e non del solo [OSCURATO:PERSONA]), attenendo, invece, detta richiesta all'esigenza della società ricorrente di promuovere l'istruttoria per la verifica della legittimità e validità delle migliaia di posizioni assicurative riscontrate nei tabulati di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito dell'ispezione del 17 ottobre 2012.

Infatti, la richiesta di riversamento bancario ad [OSCURATO:SOCIETA] fu effettuata due giorni dopo l'ispezione, a conferma che la compagnia non poteva ancora aver esaminato nessuna posizione e non aveva consapevolezza di nulla (si cita la sentenza 10 luglio 2002, n. 9554).

La rinuncia all'operatività della sospensione, aggiunge la ricorrente, deve essere specifica, non potendo essere desunta dalla semplice accettazione del ritardato pagamento.10.

Con il decimo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, rileva che la sentenza ha tratto la presunta conferma della uniformità di disciplina tra polizze collettive e individuali (in particolare con riferimento al perfezionamento contrattuale a seguito di semplice notifica della proposta) dal contenuto di una ma// inviata da una dipendente della società ricorrente all'agente [OSCURATO:SOCIETA].

Osserva che, oltre al fatto che la mittente della mali non aveva la legale rappresentanza della Compagnia e non poteva vincolarla né nei confronti del destinatario della missiva, Assiteann, né tantonneno nei confronti dei terzi, tale mail sarebbe stata prodotta in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] e non dall'attore [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che ciò impedisce di ritenere che l'attore ne fosse a conoscenza e, quindi, che fosse a conoscenza che, con il semplice (presunto) inoltro della (incompleta) proposta, si sarebbe vincolato a pagare un premio di cui non conosceva l'ammontare, atteso che nella proposta tale elemento costitutivo era assente.

11. Con l'undicesimo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 1326 cod. civ., a causa dell'inapplicabilità alla fattispecie de qua della speciale normativa prevista per la contrattazione agevolata.

Afferma che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto applicabile alle polizze individuali la disciplina prevista per le polizze collettive, atteso che solo per queste ultime era previsto il perfezionamento del contratto e la decorrenza della garanzia a seguito di semplice notifica della proposta contrattuale e solo per queste era previsto che il pagamento del premio potesse avvenire anche dopo i sinistri.

Osserva che la ratio di tale differente regolamentazione risiede nel fatto che il contraente di queste polizze collettive è il Consorzio di difesa (organismo pubblico vigilato dal Ministero competente e delle Regioni), che si fa garante del pagamento del premio.

Esso poi si rivale sugli agricoltori, suoi soci, potendo riscuotere le somme anche a mezzo ruolo coattivo affidato ai concessionari della riscossione.

12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. a causa dell'illegittima inversione dell'onere della prova.

Rileva che, spettando al [OSCURATO:PERSONA], in quanto attore, dimostrare l'applicabilità, alle polizze individuali azionate, della disciplina prevista per la contrattazione collettiva, la società ricorrente non aveva alcun onere probatorio al riguardo, potendosi limitare ad allegare un fatto impeditivo a tale applicazione, discendente dalla diversità ontologica fra i due tipi di contratto.

13. Con il tredicesimo motivo la ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la riproposta domanda di garanzia nei confronti dell'intermediaria [OSCURATO:SOCIETA].

Deduce al riguardo, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione dell'art. 1711 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'agente non avesse superato i limiti del mandato.

Deduce che da una parte, non vi è stata alcuna ratifica del suo operato da parte di essa ricorrente; dall'altra, che era contrattualmente previsto che l'agente dovesse astenersi dall'assumere impegni scritti o verbali che impegnassero l'impresa preponente verso terzi senza una preventiva autorizzazione scritta e firmata dal legale rappresentante.

14. Giova innanzitutto premettere che il presente ricorso si inserisce in un gruppo di ricorsi simili, aventi ad oggetto altre sentenze della Corte d'appello di Milano, alcuni dei quali sono stati già decisi in precedenti pronunce di questa Corte; uno di questi, in particolare (r.g. n. 18086 del 2019), è stato trattenuto in decisione alla medesima udienza pubblica nella quale è stato discusso il presente ricorso.La Corte d'appello ha specificato, all'inizio della motivazione della sentenza qui impugnata (p. 12), di dover pervenire all'accoglimento dell'appello «per le ragioni già espresse nel precedente n. 5175/2018, Cons.

Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]»; e la pronuncia ora richiamata è stata esaminata da questa Corte nella recentissima sentenza 30 dicembre 2021, n. 42076, alla quale l'odierna decisione intende richiamarsi, data la sostanziale identità dei motivi di ricorso proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel presente ricorso.

15. Ciò premesso, il Collegio osserva, in conformità a quanto già detto nella sentenza n. 42076, che il fulcro della motivazione «si concentra essenzialmente nel rilievo che, ai fini della prova della conclusione delle polizze de quibus e della decorrenza della copertura assicurativa, la Corte territoriale assegna - oltre e indipendentemente dai certificati solo in parte esibiti - alla documentazione acquisita nel giudizio di primo grado», nella specie costituita da: a) tabulato datato 6 novembre 2012, redatto e timbrato dall'appellata e da quest'ultima sottoscritto nella prima pagina (doc. 19 [OSCURATO:SOCIETA]), nel quale la compagnia assicurativa elenca nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate emesse dall'intermediario [OSCURATO:SOCIETA], tra questi comprendendo le polizze non agevolate integrative di prezzo con l'assicurato [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione agli stessi dello stato di «emesso» e indicazione dell'avvenuto incasso del premio; b) verbale di ispezione datato 17 ottobre 2012 redatto da funzionari della [OSCURATO:PERSONA] (doc. 10 [OSCURATO:SOCIETA]), che menziona espressamente l'assicurato [OSCURATO:PERSONA] e ricomprende tra i contratti emessi dall'Agenzia anche le polizze integrative multirischio non agevolate di cui ai numeri 3956 e 4847; c) stampe delle schermate del server dell'odierna ricorrente (docc. 10-11 [OSCURATO:PERSONA]) contenenti tutti gli elementi essenziali dei due contratti, ivi compresi il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia (10 maggio 2012).Alla documentazione ora richiamata la Corte milanese ha riconosciuto l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2702, 2710 e 2712 cod. civ., provenendo la medesima dalla società di assicurazione nei confronti della quale è stata fatta valere; ne consegue che a quella documentazione la Corte di merito ha attribuito, come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 42076 del 2021, «non già valore di prova indiziaria ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., bensì di prova scritta idonea di per sé a dimostrare direttamente l'esistenza del contratto di assicurazione e la sua decorrenza».

Tale ragionamento probatorio, «oltre a non essere pertinentemente contrastato, appare comunque corretto in iure, ex art.1888 cod. civ., in quanto conforme alla costante interpretazione di questa Corte secondo cui, ai fini della prova del contratto, possono rilevare anche documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo, essendo vietato soltanto che la prova documentale possa essere sostituita o integrata da quella orale, fuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art 2724 n. 3 cod. civ.» (così la citata sentenza n. 42076, con richiami di giurisprudenza).

15.1. Alla luce di questa ricostruzione compiuta dalla Corte di merito, vengono a cadere, per essere in parte inammissibili ed in parte infondati, i motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quarto.

Più nello specifico, i motivi terzo e quarto risultano privi di fondamento, in quanto la Corte di merito, come si è detto, ha attribuito una valenza probatoria piena alla documentazione suindicata, il che esclude che vi sia una violazione delle norme riguardanti la prova presuntiva (terzo motivo).

Né possono sussistere le violazioni di legge prospettate nel quarto motivo, dal momento che, anche volendo prescindere dalla totale genericità della censura ivi formulata, in essa si fa riferimento alla mancanza di prova del contratto partendo dal presupposto che non ci sia stata la notifica da [OSCURATO:SOCIETA] ad AGS; mentre la sentenza impugnata ha rilevato (p. 20) che la prova dell'avvenuta notifica non era stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed era stata comunque fornita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva prodotto «gli attestati di notifica trasmessi alla società di assicurazione» e l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte della società assicuratrice.

15.2. Risultano altresì inammissibili, e comunque infondati, anche i motivi primo e secondo.

Il primo, avente ad oggetto la presunta incompletezza della proposta contrattuale, trova adeguata risposta, come già rilevato dalla sentenza n. 42076 del 2021, nel fatto che la Corte di merito ha richiamato, come fonte documentale della prova della conclusione del contratto, il tabulato del 6 novembre 2012 cit., nel quale risultavano elencati tutti i dettagli delle polizze, tra cui quelle relative al [OSCURATO:PERSONA], con indicazione dell'avvenuto incasso del premio, il che vuol dire che tra le parti il premio era stato esattamente concordato.

Inutile risulta, a tal fine, la discussione che l'odierna ricorrente compie confrontando la decisione del Tribunale, ad essa favorevole, con quella della Corte d'appello; anche perché la decisione qui in esame si fonda anche sull'ulteriore presupposto che il modulo utilizzato per raccogliere le adesioni alle polizze agevolate ed integrative era il medesimo e che per entrambe trovasse applicazione l'art. 10 delle Condizioni generali di contratto (v. sentenza, p. 19).

Il secondo motivo, poi, invoca il «travisamento delle risultanze processuali» senza considerare che la Corte d'appello ha valutato la documentazione prodotta con un accertamento di merito congruamente motivato ed insindacabile nella presente sede di legittimità; tanto più che la doglianza non si confronta con l'esplicita affermazione contenuta in sentenza secondo cui la notifica della proposta non era stata contestata dalla società assicuratrice.

15.3. In conseguenza del ragionamento seguito fin qui, risultano destituiti di fondamento anche i motivi quinto e sesto, che ai precedenti in qualche modo si collegano.

Il quinto motivo, infatti, anche tralasciando i profili di inammissibilità che conseguono al fatto che la censura proposta tende in modo palese al riesame del merito, è privo di fondamento.

Come già affermato nella citata sentenza n. 42076, non si vede «perché il fatto che il certificato di polizza sia stato consegnato successivamente al sinistro ne debba comportare la nullità; avendo funzione di prova e non costitutiva del contratto, il detto dato temporale non dimostra affatto che anche il contratto sia stato concluso posteriormente al sinistro assicurato».

D'altra parte, la prova dell'avvenuta conclusione del contratto in data anteriore al sinistro, se non ricavabile dal certificato medesimo, si ricava comunque dalla documentazione indicata dalla Corte d'appello, non suscettibile di ulteriore esame in questa sede.

Il sesto motivo - che in qualche misura potrebbe dirsi assorbito dal rigetto dei precedenti - è inammissibile perché non coglie, sul punto, la ratio decidendi della sentenza impugnata; la quale ha considerato il pagamento del premio non come prova della conclusione del contratto (prova che è stata dedotta da altri elementi), ma solo come dimostrazione del corretto adempimento da parte dell'assicurato.

16. Si deve procedere, a questo punto, all'esame dei motivi settimo, ottavo e nono del ricorso, i quali pongono il delicato problema del pagamento successivo al verificarsi del sinistro e della conseguente interpretazione dell'art. 1901 cod. civ., nonché quello della sussistenza di una ratifica, da parte dell'odierna ricorrente, dell'operato dell'agente Assitea m.

Si deve innanzitutto ribadire come il rigetto dei motivi terzo e quarto del ricorso comportino, implicitamente, che rimane fermo l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata circa l'avvenuta conclusione del contratto in data antecedente il verificarsi del sinistro e la conseguente operatività della garanzia a decorrere dal 10 maggio 2012 (risultando perciò rispettata la previsione dell'art. 1895 cod. civ.).

Quanto all'interpretazione dell'art. 1901 cit., la presente decisione ritiene di dover pervenire alla stessa conclusione di rigetto sostanzialmente indicata dalla sentenza n. 42076 del 2021 (che è formalmente di inammissibilità), ma attraverso una differente interpretazione delle norme.

L'appena citata decisione, infatti, ha dichiarato, sia pure ad abundantiam, di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo (a fortiori se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un'ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa di cui all'art. 1901 cod. civ. (richiamando la sentenza 19 luglio 2004, n. 13344, in linea con altri più remoti precedenti).

È opinione del Collegio, invece, che debba darsi continuità all'altro orientamento secondo cui la rinuncia agli effetti della sospensione non può essere desunta dal fatto che l'assicuratore abbia accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinuncia da parte dell'assicuratore (così, in passato, la sentenza 1° luglio 2002, n. 9554, confermata dalla sentenza 14 marzo 2014, n. 5944, e ribadita assai di recente dall'ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38216, contenente un'ampia ricostruzione alla quale si rimanda, e dalla sentenza 10 febbraio 2022, n. 4357).

Nonostante, però, siano fondati in diritto i rilievi contenuti in particolare nel settimo motivo di ricorso, la sentenza impugnata resiste ugualmente alle prospettate censure.

La Corte di merito, come si è detto, ha stabilito che doveva ritenersi dimostrata l'esistenza di un accordo derogatorio dell'art. 1901 cod. civ., la cui prova è stata tratta dalla comunicazione inviata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in data 10 luglio 2012 e dalla prassi del settore confermata dalla circolare [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2011.

Tale accordo, sulla cui esistenza questa Corte non ha motivi né possibilità di interloquire, trattandosi di un tipico accertamento del giudice di merito, è da ritenere giuridicamente lecito; com'è noto, infatti, l'art. 1932 cod. civ., nel qualificare come inderogabili una serie di disposizioni in materia di assicurazione, tra cui l'art. 1901 cit., espressamente ammette la deroga purché in senso più favorevole all'assicurato.

E poiché è fuor di dubbio che l'esistenza di un accordo che consente all'assicurato di pagare il premio anche dopo la scadenza costituisce una deroga all'art. 1901 cit. più favorevole al medesimo, il Collegio ritiene trattarsi di una deroga consentita dalla legge, tale da far sì che ne risulti priva di fondamento la censura contenuta nel settimo motivo di ricorso.

Né può essere taciuta la circostanza, riconosciuta dalla Corte d'appello, per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva pacificamente incassato il premio assicurativo e, anzi, ne aveva sollecitato il riversamento da parte dell'agente, il che costituisce prova del fatto che il rifiuto del pagamento era contrario alla buona fede.

Il ricorso contesta (alla p. 52) che il riversamento delle somme da parte di [OSCURATO:SOCIETA] fu necessario per avviare l'istruttoria e ricostruire tutte le posizioni sospette, ma questo è un profilo di merito sul quale questa Corte non può intervenire.

In riferimento, specificamente, alle censure del nono motivo, il Collegio osserva che la questione della ratifica dell'operato dell'agente [OSCURATO:SOCIETA], oltre ad investire una motivazione aggiuntiva rispetto al punto centrale della questione, è comunque inammissibile perché tende a sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

17. Vengono in esame, a questo punto, i motivi di ricorso decimo, undicesimo e dodicesimo i quali pongono, sia pure con diversità di accenti, un unico problema e cioè quello del momento perfezionativo del contratto.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che le censure ivi proposte muovono dalla contestazione di un presupposto di fatto, accertato dalla sentenza in esame e quindi insindacabile in questa sede, e cioè che le polizze assicurative collettive e quelle individuali avessero un'uniformità di disciplina, come si è già detto a proposito dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto.

Anche volendo prescindere da tale profilo di merito, il punto di diritto riguarda il momento perfezionativo del contratto, sul quale la società ricorrente invoca il precedente costituito dall'ordinanza di questa Corte 19 febbraio 2019, n. 4746.Ritiene la Corte che i tre motivi in discussione siano, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento, dovendo essere integralmente condivise le argomentazioni già formulate sul punto nella sentenza n. 42076 del 2021 più volte ricordata.

Come tale pronuncia ha affermato, la questione «della sufficienza ai fini della conclusione del contratto del semplice invio telematico della proposta da parte dell'intermediario, oltre ad avere natura fattuale, rimane• comunque superata dagli altri elementi considerati in sentenza dai quali la Corte, come detto, ricava prova implicita ma univoca dell'accettazione di quella proposta e dunque della conclusione del contratto e dell'avvio della copertura assicurativa sin dal 10 maggio 2012».

Si rivela perciò inconferente, ai fini della questione in esame, anche il precedente di cui all'ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25920, che, pronunciando in una controversia analoga, «ha affermato l'infondatezza della pretesa indennitaria sul rilievo che «tale manifestazione di volontà non poteva mai autorizzare la corte di merito a ritenere ammissibile una simile procedura di conclusione dell'accordo», non essendo «i modi di conclusione del contratto ... derogabili dall'autonomia privata».

Facendo proprie, nella sede odierna, le considerazioni della sentenza n. 42076, questo Collegio sottolinea la diversità tra i due casi, dato che «il compendio fattuale preso in considerazione in quella sede era diverso da quello esaminato nella specie dalla Corte d'appello, essendo rappresentato solo dal menzionato elemento (trasmissione per via telematica della proposta dall'agente alla compagnia); ciò viene in premessa rimarcato nella sentenza, che ricorda come rimanga «vigente una regola per la quale la prova può essere fornita con mezzi diversi dalla polizza, ossia documenti utili a dimostrarne l'avvenuta conclusione».

La sentenza impugnata, d'altra parte, dopo aver ricostruito i termini di fatto della vicenda nei termini di cui si è detto, ha concluso nel senso che il contratto era da ritenere perfezionato perché la proposta proveniente dall'assicurato era stata accettata dall'agente che, fino a prova contraria nella specie non fornita, derivava i suoi pieni poteri dalla [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione, il che è pienamente in linea con il dettato dell'art. 1326 cod. civ. in tema di momento perfezionativo del contratto.

18. Rimane da esaminare il tredicesimo motivo di ricorso.

Ritiene la Corte che lo stesso sia inammissibile.

Pur essendo indubbio che la motivazione della sentenza impugnata sia, sul punto, estremamente stringata - essendosi la Corte d'appello limitata ad affermare che l'operato dell'intermediario era stato ratificato dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'accettazione del pagamento - la censura contenuta nel motivo in esame invoca la violazione dell'art. 1711 cod. civ. sulla base di una serie di argomenti che sono di puro merito.

Come già osservato nella più volte citata sentenza n. 42076 del 2021, infatti, la doglianza, oltre a contenere una serie di considerazioni «meramente oppositive» rispetto alla motivazione, omette di confrontarsi con la globalità delle argomentazioni contenute nella sentenza in esame, le quali, «nel far leva su prove documentali attestanti la conclusione del contratto e l'avvio della decorrenza della garanzia, per ciò stesso comprovano al tempo stesso anche la ratifica dell'operato dell'intermediaria».

19. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. SENTENZA sul ricorso n. 19550/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione contro la grandine - società cooperativa, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA]‘nco Rossetti, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Intino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1677/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], D'INTINO E VETERE.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Società svizzera di assicurazione contro la grandine, chiedendo che fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 6.550,78, allegando di avere stipulato nell'anno 2012, tramite l'intermediario [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le polizze integrative di prezzo segnate dai numeri 3956 e 4847, aventi ad oggetto colture e terreni da lui gestiti, già assicurati con le polizze agevolate di cui ai numeri 163 e 793. Premessa la sua qualità di imprenditore agricolo, l'attore espose, a sostegno della domanda, di aver perso il raccolto a causa del verificarsi di eventi atmosferici avversi compresi nell'assicurazione e aggiunse che la società convenuta, mentre aveva liquidato la somma prevista dalle polizze agevolate, si era invece rifiutata di corrispondere l'indennizzo previsto dalle due polizze non agevolate, adducendo la mancata conclusione del contratto di assicurazione ovvero la sua nullità per essere stato il premio pagato dopo il verificarsi dell'evento assicurato. Precisò l'attore, inoltre, di non essere in possesso dei contratti di cui alle suindicate polizze integrative (3956 e 4847), che erano state da lui firmate presso l'intermediario e che non gli erano state consegnate; ma che, tuttavia, la prova dell'esistenza del contratto doveva dedursi dall'ulteriore documentazione da lui prodotta. Si costituì in giudizio la Società svizzera di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda. La convenuta chiese, inoltre, di poter chiamare in causa il suo (ex) agente ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), onde essere da questo manlevata in caso di condanna. Nel merito, la convenuta eccepì che i contratti di assicurazione fatti valere dal [OSCURATO:PERSONA] erano, in realtà, inesistenti; che non c'era prova scritta del loro perfezionamento e che non era stato corrisposto alcun premio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiamata in causa, si costituì aderendo, in sostanza, alla domanda proposta dall'attore. Rilevò detta società che i contratti di assicurazione in questione si erano effettivamente perfezionati, che i premi erano stati corrisposti ed aggiunse che tutti gli originali delle polizze erano stati da essa consegnati alla Società svizzera il 15 ottobre 2012, ma che essa non era in condizione di stamparne ulteriori copie perché la Società svizzera le aveva precluso l'accesso ai suoi mezzi informatici a seguito della cessazione del rapporto di agenzia. Il Tribunale rigettò la domanda dell'attore nonché quella di manleva della convenuta, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore sia della Società svizzera che della chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dall'attore soccombente e in via incidentale dalla Società svizzera di assicurazione (in relazione al profilo della manleva da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.). Nel corso del giudizio, la Corte d'appello di Milano ha ordinato all'appellata Società svizzera, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio dei certificati relativi alle polizze in questione e l'appellata ha prodotto il solo certificato n. 3956. Indi, con sentenza del 16 aprile 2019, la Corte d'appello ha accolto l'appello principale, ha rigettato quello incidentale e ha condannato la Società svizzera al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 6.550,78, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore sia dell'appellante principale che della terza chiamata società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. I passaggi principali dell'articolata motivazione possono essere sintetizzati come segue. 2.2. Il certificato della polizza integrativa n. 3956 depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] in riscontro all'ordine di esibizione consentiva di ritenere acquisita la prova della conclusione dei contratti; tuttavia, essendo dibattuti sia il valore probatorio di quel documento, stampato il 4 settembre 2012 e recante la dicitura «annullato», sia le conseguenze della mancata produzione del certificato n. 4847, era da ritenere preliminare l'esame degli altri motivi che sul tema erano stati proposti.La sentenza ha premesso che la prova dell'esistenza di un contratto di assicurazione può essere data anche «mediante atti diversi dal certificato assicurativo», posto che la polizza costituisce il documento «probatorio tipico non esclusivo». Nel caso specifico, gli atti scritti dimostrativi dell'esistenza delle polizze integrative sono stati individuati dalla Corte d'appello nei seguenti documenti: a) il tabulato datato del 6 novembre 2012, redatto e timbrato dall'appellata e da quest'ultima sottoscritto nella prima pagina (doc. 19 [OSCURATO:SOCIETA]) al quale andava attribuita efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., poiché predisposto e sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene fatto valere; in esso la compagnia assicurativa appellata elencava nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate emesse dall'intermediario [OSCURATO:SOCIETA], indicando in 2184 i contratti trasmessi in direzione ed in Euro 208.677,92 i premi incassati; tra questi contratti, alle pagine 35 e 50, si rinvenivano le polizze non agevolate integrative di prezzo con l'assicurato [OSCURATO:PERSONA]; ed era la stessa appellata ad attribuire loro i numeri di contratto 3956 e 4847, lo stato di «emesso» e a dare atto dell'avvenuto incasso del premio (rimarca la Corte che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nei tabulati prodotti sub doc. 19 [OSCURATO:SOCIETA] riconosca l'emissione delle polizze, attribuendo loro un numero identificativo, fornisce la prova sia del perfezionamento dell'accordo sia della emissione e della trasmissione della polizza); b) il verbale di ispezione datato 17 ottobre 2012 redatto da funzionari della [OSCURATO:PERSONA] (doc. 10 [OSCURATO:SOCIETA]) nel quale gli ispettori, nel dare conto dell'esito di alcuni controlli a campione sugli incassi dei contratti non agevolati da contribuzione pubblica, menzionano espressamente l'assicurato [OSCURATO:PERSONA]; a quel verbale doveva essere riconosciuto valore ricognitivo ai sensi dell'art. 2710 cod. civ.; c) le stampe delle schermate del server di parte appellata (docc. 10- 11 dell'appellante) contenenti tutti gli elementi essenziali dei due contratti, ivi compresi il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia (10 maggio 2012); tali produzioni rappresentavano riproduzioni informatiche che, se come in questo caso non contestate, ai sensi dell'art.2712 cod. civ., fanno piena prova in ordine alla provenienza e al contenuto. 2.3. La sentenza è passata, quindi, ad esaminare i profili dell'esistenza, a norma dell'art. 1326 cod. civ., di una valida proposta contrattuale e dell'effettiva conclusione di un contratto. La Corte di merito ha premesso che il contratto di assicurazione è un contratto per adesione e che nel caso in esame la proposta era stata firmata dal [OSCURATO:PERSONA] «su un modulo predisposto dall'assicuratore ovvero dal suo agente». Non vi era alcuna prova, secondo la Corte, del fatto che la Società svizzera utilizzi specifiche condizioni generali di contratto per le c.d. polizze SARGA (cioè quelle in discussione) «diverse da quelle dettate per i contratti assicurativi agevolati da contribuzione pubblica». In mancanza di produzione, da parte dell'assicuratore, di un fascicolo informativo specifico contenente clausole generali per le polizze SARGA, doveva dedursi che le condizioni erano le medesime per entrambe le polizze. A tale conclusione, del resto, si perveniva anche attraverso ulteriori elementi, quali il fatto che il modulo di cui al documento n. 9 veniva usato per entrambi i tipi di polizze. A tanto doveva aggiungersi che, in base alle «procedure di assunzione 2001», secondo le indicazioni impartite dalla Società svizzera (il riferimento è al testo di una e-mail del 6 aprile 2011, prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] come allegato n. 2 alla propria comparsa), anche la garanzia relativa alle polizze integrative doveva decorrere dalla notifica della proposta; la Corte di merito ha citato, in tal senso, l'affermazione contenuta nella mail secondo cui «In questo modo si creerà in automatico un vero e proprio contratto che si aggiungerà all'agevolato e integrativo di Consorzio ...» e ha osservato che è ben vero che il testo della mail prosegue richiedendo la firma del contratto da parte dell'assicurato, ma tale adempimento non influisce sul perfezionamento del contratto; ed infatti, che la garanzia dovesse decorrere dalla notifica, cioè dalla data della trasmissione telematica della proposta alla compagnia di assicurazione, era previsto esplicitamente dall'art. 10 delle Condizioni generali in materia di decorrenza e cessazione della garanzia, erroneamente rubricato come art. 5 nella proposta sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA]; mentre la successiva trasmissione del certificato assicurativo era prevista non ai fini del perfezionamento del contratto assicurativo ma in ossequio alla previsione dell'art. 1888, secondo comma, codice civile. La prova della notifica, non contestata dall'appellata, era stata poi fornita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva prodotto gli attestati di notifica trasmessi alla società di assicurazione (doc. 17) relativi alle polizze assicurative agevolate e integrative intestate a [OSCURATO:PERSONA], nonché l'avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente attivazione della garanzia e perfezionamento del contratto (doc. 19). La sentenza ha aggiunto che la prova documentale per eccellenza della conclusione dei contratti era comunque data dal certificato n. 3956 prodotto; poiché il contratto assicurativo si era perfezionato non già all'atto della stampa e sottoscrizione della polizza, ma con la comunicazione informatica della proposta contrattuale alla compagnia assicurativa, il fatto che il certificato fosse stato stampato e sottoscritto successivamente al verificarsi del sinistro non aveva rilievo. Quel certificato, stampato il 4 settembre 2012, indicava come data di notifica il 4 maggio 2012 e conteneva la sottoscrizione, per la società assicurativa, dell'intermediario; per cui la circostanza che il certificato riportava la medesima data di notifica indicata negli attestati e nei tabulati di provenienza della [OSCURATO:PERSONA] provava «l'attivazione della garanzia e il perfezionamento dell'accordo alla data della notifica e non posteriormente all'avverarsi del sinistro, come eccepito da parte appellata», con conseguente infondatezza dei profili di nullità sollevati dalla società di assicurazione.2.4. La Corte d'appello ha poi affrontato il problema del pagamento del premio da parte dell'assicurato [OSCURATO:PERSONA]. Ha premesso che l'appellante aveva prodotto il bonifico con la relativa causale (pagamento polizze SARGA) e che l'incasso del premio era stato riconosciuto sia dalla società [OSCURATO:SOCIETA] che dalla [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, la sentenza ha chiarito che doveva considerarsi dimostrata l'esistenza di un accordo derogatorio rispetto alla previsione dell'art. 1901, primo comma, del codice civile. La prova di tale accordo era costituita, secondo la Corte di merito, dalla comunicazione datata 10 luglio 2012, inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'assicurato, con la quale veniva richiesto il pagamento del premio entro il 31 agosto 2012 (doc. 2 [OSCURATO:PERSONA]); nonché dalla prassi «già invalsa nel settore» e confermata dalla circolare emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2011, in base alla quale il pagamento del premio per le polizze integrative individuali doveva aver luogo entro la fine dell'annata agraria (20 novembre 2011). Il che costituiva un'ulteriore prova del fatto che non c'era differenza, ai fini del pagamento, tra le polizze agevolate e quelle non agevolate. L'accordo derogatorio, oltre a risultare dalla suindicata prova documentale, era confermato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di quel pagamento, come emergeva dalla lettera da essa inviata alla [OSCURATO:SOCIETA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento di tutti i premi incassati relativi alle polizze integrative. Tale richiesta, oltre a dimostrare la consapevolezza dell'esistenza di quel contratto assicurativo in capo all'assicuratrice, con la volontà di darvi esecuzione, assumeva a tutti gli effetti, secondo la Corte d'appello, natura di atto di ratifica dell'operato dell'intermediario [OSCURATO:SOCIETA]. D'altra parte, ha aggiunto la sentenza, per il caso di mancato o tardivo pagamento del premio assicurativo, la legge prevede non già la nullità del contratto bensì la facoltà per l'assicuratore di sospendere la garanzia; e la Corte d'appello ha ritenuto di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo (a fortiori se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un'ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ. (sentenza 19 luglio 2004, n. 13344). 2.5. In relazione, poi, al secondo contratto fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA], vale a dire quello di cui al certificato n. 4847, la Corte milanese ha rilevato che, risultando l'avvenuta trasmissione anche di quel certificato dal già citato tabulato del 6 novembre 2012 e dall'elenco del 15 ottobre 2012, la mancata esibizione dello stesso nonostante vi fosse stato l'ordine di cui all'art. 210 cod. proc. civ. doveva valere come ammissione del fatto, secondo la previsione dell'art. 116, secondo comma, del codice di rito civile. 2.6. Quanto, infine, alla responsabilità dell'intermediaria [OSCURATO:SOCIETA] oggetto dell'appello incidentale, la sentenza ha osservato che l'operato della stessa era stato ratificato dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'accettazione del pagamento del premio; per cui, in conformità alla previsione dell'art. 1711, primo comma, cod. civ., le conseguenze dell'assunzione dei vincoli contrattuali rimanevano a carico della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso la Società svizzera di assicurazione contro la grandine con atto affidato a tredici motivi. Resistono con due separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione; quest'ultima, in particolare, si costituisce più che altro per difendersi dalla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla Società svizzera. In data 24 febbraio 2022 la società ricorrente ha depositato istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito in sede di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., assenza di una completa proposta assicurativa suscettibile (ove accettata) di dar luogo ad un contratto assicurativo, omesso esame di un fatto decisivo in relazione violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1346, 1418, 1882 e 1887 del codice civile. Lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto completa una proposta assicurativa carente di elementi costituitivi principali e secondari quali, ad esempio, il premio ed i massimali-franchigie. 2. Con il secondo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (travisamento delle risultanze processuali). Rileva che l'informazione probatoria utilizzata nella sentenza impugnata, tratta dal documento n. 17 di [OSCURATO:SOCIETA] (la presunta notifica della proposta contrattuale), sarebbe inesistente o comunque diversa ed inconciliabile con quella contenuta nel documento stesso. Osserva che appare ictu °cui/ evidente che sul documento n. 17 di [OSCURATO:SOCIETA] non figurava né un rapporto di invio dall'intermediario alla ricorrente né tantomeno un rapporto di consegna, non essendo dato neppure comprendere la modalità con cui lo stesso sarebbe stato portato all'attenzione della ricorrente, se via fax o per posta elettronica certificata. Rileva ancora delle incongruenze con riferimento alla indicazione numerica dei contratti. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione del divieto di praesumptio de praesumpto di cui all'art. 2727 cod. civ., con riferimento alla ulteriore documentazione esaminata dal giudice d'appello in funzione probatoria dell'accordo vincolante.Lamenta che la Corte di merito avrebbe violato il divieto di doppia presunzione, facendo discendere l'accertamento del fatto ignoto (il contratto) da mere presunzioni. Rileva che i documenti menzionati in sentenza (tabulato [OSCURATO:SOCIETA] del 6 novembre 2012 e verbale di ispezione del 17 ottobre 2012) non proverebbero l'esistenza dei contratti perché non provano in modo certo e diretto la notifica, ma la presumono; in particolare, il termine «emesso» non starebbe a significare, come ritenuto in sentenza, che la proposta sia stata notificata, al qual fine lo stesso tabulato usa, in altra parte, la diversa locuzione «notificato completo»; aggiunge che in altra sentenza la stessa Corte d'appello aveva ritenuto che i medesimi documenti fossero atti interni tra compagnia e intermediario, privi di efficacia esterna. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1888, 2725 e 2729 cod. civ., a causa di un'ulteriore violazione riguardante la residua documentazione indiziaria. Afferma che in ogni caso, in assenza della prova del fatto storico della notifica, la residua documentazione esaminata sarebbe priva di pregio giuridico, consistendo in meri indizi insufficienti a provare la stipula, risultando peraltro inammissibili per il combinato disposto dei citati artt. 1888, 2725 e 2729. Rileva che, con riferimento all'analogo caso del contratto di agenzia per il quale è prevista la forma scritta ad probationem (art. 1742, comma secondo, cod. civ.), questa Corte ha escluso che lo stesso possa essere provato per testi o per presunzioni. 5. Con il quinto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 1895 cod. civ. per l'inesistenza di un accordo vincolante anteriore al sinistro e la nullità dei certificati esibiti in giudizio perché sottoscritti dopo il sinistro.Sostiene che, all'opposto di quanto affermato in sentenza, in assenza di prova di un pregresso accordo vincolante, i certificati esibiti in giudizio, risultando sottoscritti successivamente ai sinistri, sarebbero nulli. 6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1887, 1888 e 1895 cod. civ., per l'irrilevanza del pagamento di somme ai fini della stipula contrattuale. Afferma che, in assenza di prova di un pregresso accordo vincolante, anche il pagamento eseguito dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro successivamente al sinistro, non poteva avere efficacia ai fini della stipula. 7. Con il settimo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1895 e 1901 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo. Lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non operante la sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., pur in presenza di un pagamento eseguito successivamente al sinistro. Rileva che infondatamente la prova scritta del patto in deroga all'art. 1901 cod. civ. sarebbe stata desunta da un documento non firmato, riconducibile all'ex agente privo di potere di rappresentanza, in cui non vi è una rinuncia espressa alla sospensione della garanzia ed al cui interno si afferma che la notifica della proposta aveva riguardato solo le polizze collettive. Aggiunge che il documento che avrebbe dovuto confermare la prassi generalizzata del patto in deroga all'art. 1901 cod. civ. confermava, semmai, il contrario, atteso che era comunque sempre previsto il pagamento del 20 per cento del premio per l'attivazione della garanzia, quota che non era stata versata, essendo pacifico che il pagamento era avvenuto in un'unica soluzione il 20 settembre 2012. 8. Con l'ottavo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., motivazione meramente apparente e/o perplessa oltre a contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Rileva che la sentenza trae convincimento della conferma di un generalizzato patto in deroga all'art. 1901 cod. civ., dalla seguente affermazione contenuta nella menzionata missiva di [OSCURATO:SOCIETA]: «L'incasso delle polizze non agevolate dovrà essere tassativamente effettuato dall'agenzia con un versamento del premio di almeno il 20 per cento al fine di attivare la garanzia prestata. Il saldo del premio complessivo deve avvenire entro il 15 novembre». Osserva che tale affermazione, semmai, smentisce l'ipotizzata prassi. 9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1399, 1711, 1188 e 1901 cod. civ., in relazione alla presunta sussistenza di una ratifica, da parte sua, dell'operato dell'agente intermediario. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto ratificato l'operato del falsus procurator società [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al presunto patto in deroga all'art. 1901 cod. civ., in assenza di una specifica manifestazione in tal senso da parte dell'assicuratore. In questo senso non poteva essere considerata la richiesta di riversamento bancario di tutte le somme bonificate ad [OSCURATO:SOCIETA] da parte dei singoli agricoltori (e non del solo [OSCURATO:PERSONA]), attenendo, invece, detta richiesta all'esigenza della società ricorrente di promuovere l'istruttoria per la verifica della legittimità e validità delle migliaia di posizioni assicurative riscontrate nei tabulati di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito dell'ispezione del 17 ottobre 2012. Infatti, la richiesta di riversamento bancario ad [OSCURATO:SOCIETA] fu effettuata due giorni dopo l'ispezione, a conferma che la compagnia non poteva ancora aver esaminato nessuna posizione e non aveva consapevolezza di nulla (si cita la sentenza 10 luglio 2002, n. 9554). La rinuncia all'operatività della sospensione, aggiunge la ricorrente, deve essere specifica, non potendo essere desunta dalla semplice accettazione del ritardato pagamento.10. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. In particolare, rileva che la sentenza ha tratto la presunta conferma della uniformità di disciplina tra polizze collettive e individuali (in particolare con riferimento al perfezionamento contrattuale a seguito di semplice notifica della proposta) dal contenuto di una ma// inviata da una dipendente della società ricorrente all'agente [OSCURATO:SOCIETA]. Osserva che, oltre al fatto che la mittente della mali non aveva la legale rappresentanza della Compagnia e non poteva vincolarla né nei confronti del destinatario della missiva, Assiteann, né tantonneno nei confronti dei terzi, tale mail sarebbe stata prodotta in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] e non dall'attore [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che ciò impedisce di ritenere che l'attore ne fosse a conoscenza e, quindi, che fosse a conoscenza che, con il semplice (presunto) inoltro della (incompleta) proposta, si sarebbe vincolato a pagare un premio di cui non conosceva l'ammontare, atteso che nella proposta tale elemento costitutivo era assente. 11. Con l'undicesimo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 1326 cod. civ., a causa dell'inapplicabilità alla fattispecie de qua della speciale normativa prevista per la contrattazione agevolata. Afferma che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto applicabile alle polizze individuali la disciplina prevista per le polizze collettive, atteso che solo per queste ultime era previsto il perfezionamento del contratto e la decorrenza della garanzia a seguito di semplice notifica della proposta contrattuale e solo per queste era previsto che il pagamento del premio potesse avvenire anche dopo i sinistri. Osserva che la ratio di tale differente regolamentazione risiede nel fatto che il contraente di queste polizze collettive è il Consorzio di difesa (organismo pubblico vigilato dal Ministero competente e delle Regioni), che si fa garante del pagamento del premio. Esso poi si rivale sugli agricoltori, suoi soci, potendo riscuotere le somme anche a mezzo ruolo coattivo affidato ai concessionari della riscossione. 12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. a causa dell'illegittima inversione dell'onere della prova. Rileva che, spettando al [OSCURATO:PERSONA], in quanto attore, dimostrare l'applicabilità, alle polizze individuali azionate, della disciplina prevista per la contrattazione collettiva, la società ricorrente non aveva alcun onere probatorio al riguardo, potendosi limitare ad allegare un fatto impeditivo a tale applicazione, discendente dalla diversità ontologica fra i due tipi di contratto. 13. Con il tredicesimo motivo la ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la riproposta domanda di garanzia nei confronti dell'intermediaria [OSCURATO:SOCIETA]. Deduce al riguardo, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione dell'art. 1711 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'agente non avesse superato i limiti del mandato. Deduce che da una parte, non vi è stata alcuna ratifica del suo operato da parte di essa ricorrente; dall'altra, che era contrattualmente previsto che l'agente dovesse astenersi dall'assumere impegni scritti o verbali che impegnassero l'impresa preponente verso terzi senza una preventiva autorizzazione scritta e firmata dal legale rappresentante. 14. Giova innanzitutto premettere che il presente ricorso si inserisce in un gruppo di ricorsi simili, aventi ad oggetto altre sentenze della Corte d'appello di Milano, alcuni dei quali sono stati già decisi in precedenti pronunce di questa Corte; uno di questi, in particolare (r.g. n. 18086 del 2019), è stato trattenuto in decisione alla medesima udienza pubblica nella quale è stato discusso il presente ricorso.La Corte d'appello ha specificato, all'inizio della motivazione della sentenza qui impugnata (p. 12), di dover pervenire all'accoglimento dell'appello «per le ragioni già espresse nel precedente n. 5175/2018, Cons. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]»; e la pronuncia ora richiamata è stata esaminata da questa Corte nella recentissima sentenza 30 dicembre 2021, n. 42076, alla quale l'odierna decisione intende richiamarsi, data la sostanziale identità dei motivi di ricorso proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel presente ricorso. 15. Ciò premesso, il Collegio osserva, in conformità a quanto già detto nella sentenza n. 42076, che il fulcro della motivazione «si concentra essenzialmente nel rilievo che, ai fini della prova della conclusione delle polizze de quibus e della decorrenza della copertura assicurativa, la Corte territoriale assegna - oltre e indipendentemente dai certificati solo in parte esibiti - alla documentazione acquisita nel giudizio di primo grado», nella specie costituita da: a) tabulato datato 6 novembre 2012, redatto e timbrato dall'appellata e da quest'ultima sottoscritto nella prima pagina (doc. 19 [OSCURATO:SOCIETA]), nel quale la compagnia assicurativa elenca nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate emesse dall'intermediario [OSCURATO:SOCIETA], tra questi comprendendo le polizze non agevolate integrative di prezzo con l'assicurato [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione agli stessi dello stato di «emesso» e indicazione dell'avvenuto incasso del premio; b) verbale di ispezione datato 17 ottobre 2012 redatto da funzionari della [OSCURATO:PERSONA] (doc. 10 [OSCURATO:SOCIETA]), che menziona espressamente l'assicurato [OSCURATO:PERSONA] e ricomprende tra i contratti emessi dall'Agenzia anche le polizze integrative multirischio non agevolate di cui ai numeri 3956 e 4847; c) stampe delle schermate del server dell'odierna ricorrente (docc. 10-11 [OSCURATO:PERSONA]) contenenti tutti gli elementi essenziali dei due contratti, ivi compresi il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia (10 maggio 2012).Alla documentazione ora richiamata la Corte milanese ha riconosciuto l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2702, 2710 e 2712 cod. civ., provenendo la medesima dalla società di assicurazione nei confronti della quale è stata fatta valere; ne consegue che a quella documentazione la Corte di merito ha attribuito, come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 42076 del 2021, «non già valore di prova indiziaria ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., bensì di prova scritta idonea di per sé a dimostrare direttamente l'esistenza del contratto di assicurazione e la sua decorrenza». Tale ragionamento probatorio, «oltre a non essere pertinentemente contrastato, appare comunque corretto in iure, ex art.1888 cod. civ., in quanto conforme alla costante interpretazione di questa Corte secondo cui, ai fini della prova del contratto, possono rilevare anche documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo, essendo vietato soltanto che la prova documentale possa essere sostituita o integrata da quella orale, fuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art 2724 n. 3 cod. civ.» (così la citata sentenza n. 42076, con richiami di giurisprudenza). 15.1. Alla luce di questa ricostruzione compiuta dalla Corte di merito, vengono a cadere, per essere in parte inammissibili ed in parte infondati, i motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quarto. Più nello specifico, i motivi terzo e quarto risultano privi di fondamento, in quanto la Corte di merito, come si è detto, ha attribuito una valenza probatoria piena alla documentazione suindicata, il che esclude che vi sia una violazione delle norme riguardanti la prova presuntiva (terzo motivo). Né possono sussistere le violazioni di legge prospettate nel quarto motivo, dal momento che, anche volendo prescindere dalla totale genericità della censura ivi formulata, in essa si fa riferimento alla mancanza di prova del contratto partendo dal presupposto che non ci sia stata la notifica da [OSCURATO:SOCIETA] ad AGS; mentre la sentenza impugnata ha rilevato (p. 20) che la prova dell'avvenuta notifica non era stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed era stata comunque fornita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva prodotto «gli attestati di notifica trasmessi alla società di assicurazione» e l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte della società assicuratrice. 15.2. Risultano altresì inammissibili, e comunque infondati, anche i motivi primo e secondo. Il primo, avente ad oggetto la presunta incompletezza della proposta contrattuale, trova adeguata risposta, come già rilevato dalla sentenza n. 42076 del 2021, nel fatto che la Corte di merito ha richiamato, come fonte documentale della prova della conclusione del contratto, il tabulato del 6 novembre 2012 cit., nel quale risultavano elencati tutti i dettagli delle polizze, tra cui quelle relative al [OSCURATO:PERSONA], con indicazione dell'avvenuto incasso del premio, il che vuol dire che tra le parti il premio era stato esattamente concordato. Inutile risulta, a tal fine, la discussione che l'odierna ricorrente compie confrontando la decisione del Tribunale, ad essa favorevole, con quella della Corte d'appello; anche perché la decisione qui in esame si fonda anche sull'ulteriore presupposto che il modulo utilizzato per raccogliere le adesioni alle polizze agevolate ed integrative era il medesimo e che per entrambe trovasse applicazione l'art. 10 delle Condizioni generali di contratto (v. sentenza, p. 19). Il secondo motivo, poi, invoca il «travisamento delle risultanze processuali» senza considerare che la Corte d'appello ha valutato la documentazione prodotta con un accertamento di merito congruamente motivato ed insindacabile nella presente sede di legittimità; tanto più che la doglianza non si confronta con l'esplicita affermazione contenuta in sentenza secondo cui la notifica della proposta non era stata contestata dalla società assicuratrice. 15.3. In conseguenza del ragionamento seguito fin qui, risultano destituiti di fondamento anche i motivi quinto e sesto, che ai precedenti in qualche modo si collegano. Il quinto motivo, infatti, anche tralasciando i profili di inammissibilità che conseguono al fatto che la censura proposta tende in modo palese al riesame del merito, è privo di fondamento. Come già affermato nella citata sentenza n. 42076, non si vede «perché il fatto che il certificato di polizza sia stato consegnato successivamente al sinistro ne debba comportare la nullità; avendo funzione di prova e non costitutiva del contratto, il detto dato temporale non dimostra affatto che anche il contratto sia stato concluso posteriormente al sinistro assicurato». D'altra parte, la prova dell'avvenuta conclusione del contratto in data anteriore al sinistro, se non ricavabile dal certificato medesimo, si ricava comunque dalla documentazione indicata dalla Corte d'appello, non suscettibile di ulteriore esame in questa sede. Il sesto motivo - che in qualche misura potrebbe dirsi assorbito dal rigetto dei precedenti - è inammissibile perché non coglie, sul punto, la ratio decidendi della sentenza impugnata; la quale ha considerato il pagamento del premio non come prova della conclusione del contratto (prova che è stata dedotta da altri elementi), ma solo come dimostrazione del corretto adempimento da parte dell'assicurato. 16. Si deve procedere, a questo punto, all'esame dei motivi settimo, ottavo e nono del ricorso, i quali pongono il delicato problema del pagamento successivo al verificarsi del sinistro e della conseguente interpretazione dell'art. 1901 cod. civ., nonché quello della sussistenza di una ratifica, da parte dell'odierna ricorrente, dell'operato dell'agente Assitea m. Si deve innanzitutto ribadire come il rigetto dei motivi terzo e quarto del ricorso comportino, implicitamente, che rimane fermo l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata circa l'avvenuta conclusione del contratto in data antecedente il verificarsi del sinistro e la conseguente operatività della garanzia a decorrere dal 10 maggio 2012 (risultando perciò rispettata la previsione dell'art. 1895 cod. civ.). Quanto all'interpretazione dell'art. 1901 cit., la presente decisione ritiene di dover pervenire alla stessa conclusione di rigetto sostanzialmente indicata dalla sentenza n. 42076 del 2021 (che è formalmente di inammissibilità), ma attraverso una differente interpretazione delle norme. L'appena citata decisione, infatti, ha dichiarato, sia pure ad abundantiam, di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo (a fortiori se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un'ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa di cui all'art. 1901 cod. civ. (richiamando la sentenza 19 luglio 2004, n. 13344, in linea con altri più remoti precedenti). È opinione del Collegio, invece, che debba darsi continuità all'altro orientamento secondo cui la rinuncia agli effetti della sospensione non può essere desunta dal fatto che l'assicuratore abbia accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinuncia da parte dell'assicuratore (così, in passato, la sentenza 1° luglio 2002, n. 9554, confermata dalla sentenza 14 marzo 2014, n. 5944, e ribadita assai di recente dall'ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38216, contenente un'ampia ricostruzione alla quale si rimanda, e dalla sentenza 10 febbraio 2022, n. 4357). Nonostante, però, siano fondati in diritto i rilievi contenuti in particolare nel settimo motivo di ricorso, la sentenza impugnata resiste ugualmente alle prospettate censure. La Corte di merito, come si è detto, ha stabilito che doveva ritenersi dimostrata l'esistenza di un accordo derogatorio dell'art. 1901 cod. civ., la cui prova è stata tratta dalla comunicazione inviata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in data 10 luglio 2012 e dalla prassi del settore confermata dalla circolare [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2011. Tale accordo, sulla cui esistenza questa Corte non ha motivi né possibilità di interloquire, trattandosi di un tipico accertamento del giudice di merito, è da ritenere giuridicamente lecito; com'è noto, infatti, l'art. 1932 cod. civ., nel qualificare come inderogabili una serie di disposizioni in materia di assicurazione, tra cui l'art. 1901 cit., espressamente ammette la deroga purché in senso più favorevole all'assicurato. E poiché è fuor di dubbio che l'esistenza di un accordo che consente all'assicurato di pagare il premio anche dopo la scadenza costituisce una deroga all'art. 1901 cit. più favorevole al medesimo, il Collegio ritiene trattarsi di una deroga consentita dalla legge, tale da far sì che ne risulti priva di fondamento la censura contenuta nel settimo motivo di ricorso. Né può essere taciuta la circostanza, riconosciuta dalla Corte d'appello, per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva pacificamente incassato il premio assicurativo e, anzi, ne aveva sollecitato il riversamento da parte dell'agente, il che costituisce prova del fatto che il rifiuto del pagamento era contrario alla buona fede. Il ricorso contesta (alla p. 52) che il riversamento delle somme da parte di [OSCURATO:SOCIETA] fu necessario per avviare l'istruttoria e ricostruire tutte le posizioni sospette, ma questo è un profilo di merito sul quale questa Corte non può intervenire. In riferimento, specificamente, alle censure del nono motivo, il Collegio osserva che la questione della ratifica dell'operato dell'agente [OSCURATO:SOCIETA], oltre ad investire una motivazione aggiuntiva rispetto al punto centrale della questione, è comunque inammissibile perché tende a sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 17. Vengono in esame, a questo punto, i motivi di ricorso decimo, undicesimo e dodicesimo i quali pongono, sia pure con diversità di accenti, un unico problema e cioè quello del momento perfezionativo del contratto. Osserva il Collegio, innanzitutto, che le censure ivi proposte muovono dalla contestazione di un presupposto di fatto, accertato dalla sentenza in esame e quindi insindacabile in questa sede, e cioè che le polizze assicurative collettive e quelle individuali avessero un'uniformità di disciplina, come si è già detto a proposito dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto. Anche volendo prescindere da tale profilo di merito, il punto di diritto riguarda il momento perfezionativo del contratto, sul quale la società ricorrente invoca il precedente costituito dall'ordinanza di questa Corte 19 febbraio 2019, n. 4746.Ritiene la Corte che i tre motivi in discussione siano, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento, dovendo essere integralmente condivise le argomentazioni già formulate sul punto nella sentenza n. 42076 del 2021 più volte ricordata. Come tale pronuncia ha affermato, la questione «della sufficienza ai fini della conclusione del contratto del semplice invio telematico della proposta da parte dell'intermediario, oltre ad avere natura fattuale, rimane• comunque superata dagli altri elementi considerati in sentenza dai quali la Corte, come detto, ricava prova implicita ma univoca dell'accettazione di quella proposta e dunque della conclusione del contratto e dell'avvio della copertura assicurativa sin dal 10 maggio 2012». Si rivela perciò inconferente, ai fini della questione in esame, anche il precedente di cui all'ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25920, che, pronunciando in una controversia analoga, «ha affermato l'infondatezza della pretesa indennitaria sul rilievo che «tale manifestazione di volontà non poteva mai autorizzare la corte di merito a ritenere ammissibile una simile procedura di conclusione dell'accordo», non essendo «i modi di conclusione del contratto ... derogabili dall'autonomia privata». Facendo proprie, nella sede odierna, le considerazioni della sentenza n. 42076, questo Collegio sottolinea la diversità tra i due casi, dato che «il compendio fattuale preso in considerazione in quella sede era diverso da quello esaminato nella specie dalla Corte d'appello, essendo rappresentato solo dal menzionato elemento (trasmissione per via telematica della proposta dall'agente alla compagnia); ciò viene in premessa rimarcato nella sentenza, che ricorda come rimanga «vigente una regola per la quale la prova può essere fornita con mezzi diversi dalla polizza, ossia documenti utili a dimostrarne l'avvenuta conclusione». La sentenza impugnata, d'altra parte, dopo aver ricostruito i termini di fatto della vicenda nei termini di cui si è detto, ha concluso nel senso che il contratto era da ritenere perfezionato perché la proposta proveniente dall'assicurato era stata accettata dall'agente che, fino a prova contraria nella specie non fornita, derivava i suoi pieni poteri dalla [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione, il che è pienamente in linea con il dettato dell'art. 1326 cod. civ. in tema di momento perfezionativo del contratto. 18. Rimane da esaminare il tredicesimo motivo di ricorso. Ritiene la Corte che lo stesso sia inammissibile. Pur essendo indubbio che la motivazione della sentenza impugnata sia, sul punto, estremamente stringata - essendosi la Corte d'appello limitata ad affermare che l'operato dell'intermediario era stato ratificato dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'accettazione del pagamento - la censura contenuta nel motivo in esame invoca la violazione dell'art. 1711 cod. civ. sulla base di una serie di argomenti che sono di puro merito. Come già osservato nella più volte citata sentenza n. 42076 del 2021, infatti, la doglianza, oltre a contenere una serie di considerazioni «meramente oppositive» rispetto alla motivazione, omette di confrontarsi con la globalità delle argomentazioni contenute nella sentenza in esame, le quali, «nel far leva su prove documentali attestanti la conclusione del contratto e l'avvio della decorrenza della garanzia, per ciò stesso comprovano al tempo stesso anche la ratifica dell'operato dell'intermediaria». 19. Il ricorso, in conclusione, è rigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 18119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris