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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 26112/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 24964/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -resistente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA relativa al n.

R.G. 40977/2020,depositata il 29/09/2022 .

Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero – la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba – che ha chiesto di respingere il ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., con il quale chiedeva la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di euro 2.835 per onorari relativi all'assistenza prestata in via stragiudiziale in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale la convenuta era socia accomandataria, attività consistita nella corrispondenza intrattenuta con la banca [OSCURATO:PERSONA] al fine di conseguire la consegna della documentazione per la definizione della posizione debitoria con un accordo a saldo e stralcio, nonché per la presentazione di un ricorso all'Arbitro bancario e finanziario.

Con decreto il giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti.

La ricorrente notificava il ri corso e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte e successivamente depositava un atto modificativo e integrativo del ricorso, con il quale, nel presupposto che la pratica alla quale aveva prestato assistenza dovesse essere considerata di valore indeterminabile, aveva rideterminato il compenso dovuto nella maggiore somma di euro 5.023,75.

La convenuta si costituiva e aveva preliminarmente eccepito il difetto di competenza per valore dell’adito Tribunale di Roma, evidenziando che la causa rientrava nella competenza del giudice di pace.

Il Tribunale di Roma, premesso che la controversia esulava dall'ambito di operatività dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, che concerne unicamente le cause introdotte per il pagamento di compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili o stragiudiziali strettamente connesse all'attività processuale, ha affermato che la controversia rientra nella sfera di competenza per valore del giudice di pace, dovendosi avere riguardo all'importo richiesto nella domanda proposta con il ricorso originariamente depositato, a nulla rilevando le successive modifiche, dovendo la disposizione di cui all'art. 10 c.p.c. essere intesa come riferita alla domanda proposta con l'atto introduttivo, senza possibilità di attribuire rilievo a modifiche successivamente intervenute.

Con ordinanza del 29 settembre 2022, il Tribunale di Roma si è, pertanto, dichiarato inc ompetente a decidere la causa, ritenendo la stessa appartenente allacompetenza del Giudice di pace di Roma.

2. Avverso questa o rdinanza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA].

Memoria difensiva ai sensi dell'art. 47, comma 5, c.p.c. è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha depositato in data 17 marzo 2023 atto di nomina di un nuovo difensore; ha inoltre depositato memoria in prossimità della adunanza in camera di consiglio, con la quale ha eccepito la tardività della memoria difensiva della resistente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 7, 9, 38 c.p.c., 1367 c.c.: si sostiene con esso che il Tribunale avrebbe errato laddove ha declinato la propria competenza ritenendo competente il Giudice di pace di Roma, dato che il valore della controversia è di euro 5.023,75 oltre accessori di legge, cosicché la causa rientravanella competenza del tribunale; la ricorrente aveva, infatti, notificato a contropart e un atto modificativo e integrativo del ricorso per rettificare l'errore di individuazione dello scaglione sulla base del quale calcolare l'importo dovuto per le prestazioni effettuate, specificando che nel ricorso era stato indicato e applicato come scaglione di riferimento quello compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, mentre in realtà il valore della causa era indeterminabile, cosicché lo scaglione applicabile era quello compreso tra euro 26.001 ed euro

52.000. 2) Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 7, 9, 38 c.p.c., 1367 c.c.: si rappresenta che essa ricorrente inizialmente aveva sì formulato una richiesta inferiore ad euro 5.000, ma aveva espressamente aggiunto che la stessa richiesta era estesa alla somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata come dovuta nel corso del giudizio; si trattava di una clausola che manifesta va validamente la volontà della parte di attribuire un valore indeterminato alla domanda, piuttosto che costituire una clausola di stile, così che la causa doveva ritenersi come di valore indeterminato e di competenza del Tribunale di Roma. 3) Il terzo motivo fa valere violazione degli artt. 7, 9, 38 c.p.c., 1367 c.c., 183 e 702-bis c.p.c.: si adduce che avrebbe errato il Tribunale a declinare la propria competenza nonostante avesse proseguito il giudizio disponendo anche l'espletamento della negoziazione assistita e il deposito di note conclusionali; ai sensi del disposto di cui all'art. 38 c.p.c. l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.

I motivi non possono essere accolti.

Quanto al terzo motivo, che per ragioni di ordine logico va esaminato preventivamente, va rilevato che l'art. 38 c.p.c. richiamato dalla ricorrente si riferisce espressamente al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, mentre nel caso in esame risulta dagli atti che l'eccezione di incompetenza per valore era stata ritualmente sollevata dalla resistente con la comparsa di costituzione.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.

Il valore della controversia, desumibile secondo il principio del disputatumdal primo ricorso notificato alla resistente, era inferiore a euro 5.000 ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 c.p.c., dovendosi nel caso in esame escludere che il riferimento “a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta” possa - come ha sottolineato il pubblico ministero -ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dell'attrice di chiedere una somma maggiore, in assenza di altri indici interpretativi idonei a ingenerare quantomeno il dubbio che il valore potesse all'esito del giudizio superare quello espressamente menzionato (cfr. al riguardo Cass.24153/2010, Cass. 24173/2020, Cass. 10984/2021).

Va inoltre osservato - come precisa il pubblico ministero - che la ricorrente aveva fondato la propria richiesta in base a due fatture dettagliate, spiegando nel ricorso anche le modalità di calcolo sulla scorta della tariffa professionale e non prospettando alcuna istruttoria volta ad accertare la potenziale debenza di un importo maggiore rispetto a quello indicato.

Non può poi essere considerato il maggiore valore risultante dall'atto modificativo e integrativo del ricorso, notificato successivamente,ostandovi il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui non hanno rilievo al fine di determinare la competenza per valore le modifiche successive alla domanda (cfr. Cass. 11056/2016, Cass. 12900/2014, Cass. 5573/2010).

II. Il ricorso va , pertanto , rigettato e va confermata la competenza del Giudice di pace di Roma.

Va rilevato che, come ha eccepito la ricorrente, la memoria difensiva di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata tardivamente, così che nulla va riconosciuto a titolo di spese del presente giudizio (la giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che “nel procedimento perregolamento di competenza, l'inosservanza del termine di venti giorni, previsto dall'ultimo comma dell’art. 47 c.p.c. per il deposito dimemorie, che ha natura ordinatoria, comporta che gli scritti difensivi così tardivamente depositati non possono essere presi in considerazione, neppure ai fini dellespese”: così Cass. 1194/1984).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe conferma la competenza del Giudice di pace di Romacome ritenuta nel provvedimento impugnato.

Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 24964/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -resistente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA relativa al n. R.G. 40977/2020,depositata il 29/09/2022 . Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero – la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba – che ha chiesto di respingere il ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., con il quale chiedeva la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di euro 2.835 per onorari relativi all'assistenza prestata in via stragiudiziale in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale la convenuta era socia accomandataria, attività consistita nella corrispondenza intrattenuta con la banca [OSCURATO:PERSONA] al fine di conseguire la consegna della documentazione per la definizione della posizione debitoria con un accordo a saldo e stralcio, nonché per la presentazione di un ricorso all'Arbitro bancario e finanziario. Con decreto il giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti. La ricorrente notificava il ri corso e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte e successivamente depositava un atto modificativo e integrativo del ricorso, con il quale, nel presupposto che la pratica alla quale aveva prestato assistenza dovesse essere considerata di valore indeterminabile, aveva rideterminato il compenso dovuto nella maggiore somma di euro 5.023,75. La convenuta si costituiva e aveva preliminarmente eccepito il difetto di competenza per valore dell’adito Tribunale di Roma, evidenziando che la causa rientrava nella competenza del giudice di pace. Il Tribunale di Roma, premesso che la controversia esulava dall'ambito di operatività dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, che concerne unicamente le cause introdotte per il pagamento di compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili o stragiudiziali strettamente connesse all'attività processuale, ha affermato che la controversia rientra nella sfera di competenza per valore del giudice di pace, dovendosi avere riguardo all'importo richiesto nella domanda proposta con il ricorso originariamente depositato, a nulla rilevando le successive modifiche, dovendo la disposizione di cui all'art. 10 c.p.c. essere intesa come riferita alla domanda proposta con l'atto introduttivo, senza possibilità di attribuire rilievo a modifiche successivamente intervenute. Con ordinanza del 29 settembre 2022, il Tribunale di Roma si è, pertanto, dichiarato inc ompetente a decidere la causa, ritenendo la stessa appartenente allacompetenza del Giudice di pace di Roma. 2. Avverso questa o rdinanza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA]. Memoria difensiva ai sensi dell'art. 47, comma 5, c.p.c. è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato in data 17 marzo 2023 atto di nomina di un nuovo difensore; ha inoltre depositato memoria in prossimità della adunanza in camera di consiglio, con la quale ha eccepito la tardività della memoria difensiva della resistente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 7, 9, 38 c.p.c., 1367 c.c.: si sostiene con esso che il Tribunale avrebbe errato laddove ha declinato la propria competenza ritenendo competente il Giudice di pace di Roma, dato che il valore della controversia è di euro 5.023,75 oltre accessori di legge, cosicché la causa rientravanella competenza del tribunale; la ricorrente aveva, infatti, notificato a contropart e un atto modificativo e integrativo del ricorso per rettificare l'errore di individuazione dello scaglione sulla base del quale calcolare l'importo dovuto per le prestazioni effettuate, specificando che nel ricorso era stato indicato e applicato come scaglione di riferimento quello compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, mentre in realtà il valore della causa era indeterminabile, cosicché lo scaglione applicabile era quello compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000. 2) Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 7, 9, 38 c.p.c., 1367 c.c.: si rappresenta che essa ricorrente inizialmente aveva sì formulato una richiesta inferiore ad euro 5.000, ma aveva espressamente aggiunto che la stessa richiesta era estesa alla somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata come dovuta nel corso del giudizio; si trattava di una clausola che manifesta va validamente la volontà della parte di attribuire un valore indeterminato alla domanda, piuttosto che costituire una clausola di stile, così che la causa doveva ritenersi come di valore indeterminato e di competenza del Tribunale di Roma. 3) Il terzo motivo fa valere violazione degli artt. 7, 9, 38 c.p.c., 1367 c.c., 183 e 702-bis c.p.c.: si adduce che avrebbe errato il Tribunale a declinare la propria competenza nonostante avesse proseguito il giudizio disponendo anche l'espletamento della negoziazione assistita e il deposito di note conclusionali; ai sensi del disposto di cui all'art. 38 c.p.c. l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. I motivi non possono essere accolti. Quanto al terzo motivo, che per ragioni di ordine logico va esaminato preventivamente, va rilevato che l'art. 38 c.p.c. richiamato dalla ricorrente si riferisce espressamente al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, mentre nel caso in esame risulta dagli atti che l'eccezione di incompetenza per valore era stata ritualmente sollevata dalla resistente con la comparsa di costituzione. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Il valore della controversia, desumibile secondo il principio del disputatumdal primo ricorso notificato alla resistente, era inferiore a euro 5.000 ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 c.p.c., dovendosi nel caso in esame escludere che il riferimento “a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta” possa - come ha sottolineato il pubblico ministero -ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dell'attrice di chiedere una somma maggiore, in assenza di altri indici interpretativi idonei a ingenerare quantomeno il dubbio che il valore potesse all'esito del giudizio superare quello espressamente menzionato (cfr. al riguardo Cass.24153/2010, Cass. 24173/2020, Cass. 10984/2021). Va inoltre osservato - come precisa il pubblico ministero - che la ricorrente aveva fondato la propria richiesta in base a due fatture dettagliate, spiegando nel ricorso anche le modalità di calcolo sulla scorta della tariffa professionale e non prospettando alcuna istruttoria volta ad accertare la potenziale debenza di un importo maggiore rispetto a quello indicato. Non può poi essere considerato il maggiore valore risultante dall'atto modificativo e integrativo del ricorso, notificato successivamente,ostandovi il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui non hanno rilievo al fine di determinare la competenza per valore le modifiche successive alla domanda (cfr. Cass. 11056/2016, Cass. 12900/2014, Cass. 5573/2010). II. Il ricorso va , pertanto , rigettato e va confermata la competenza del Giudice di pace di Roma. Va rilevato che, come ha eccepito la ricorrente, la memoria difensiva di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata tardivamente, così che nulla va riconosciuto a titolo di spese del presente giudizio (la giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che “nel procedimento perregolamento di competenza, l'inosservanza del termine di venti giorni, previsto dall'ultimo comma dell’art. 47 c.p.c. per il deposito dimemorie, che ha natura ordinatoria, comporta che gli scritti difensivi così tardivamente depositati non possono essere presi in considerazione, neppure ai fini dellespese”: così Cass. 1194/1984). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe conferma la competenza del Giudice di pace di Romacome ritenuta nel provvedimento impugnato. Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i
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