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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 03427/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17816/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 246/2018 depositata il13/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, col quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) aveva richiesto al Tribunale di Brescia il pagamento dell’importo di € 9.963,60, relativo al corrispettivo per una fornitura di merce effettuata a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria di quest’ultima società, negava che il predetto debito risultasse dai libri contabili obbligatori al momento della cessione dell’azienda.

Con sentenza n. 3481/2013, il giudice adito confermava il provvedimento monitorio e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali.

Su gravame della soccombente e nel contraddittorio con il [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 246, depositata il 13 marzo 2018, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’impugnazione.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale affermava che la consulenza tecnica d’ufficio, svolta avanti il Tribunale, aveva accertato che le fatture della fornitrice [OSCURATO:PERSONA] erano state regolarmente registrate nel libro giornale della [OSCURATO:SOCIETA]., come il perito aveva avuto modo di constatare.

La pretesa mancata conoscenza delle fatture, perché il libro giornale non sarebbe stato stampato dalla cedente, avrebbe costituito una circostanza irrilevante, potendo la cessionaria consultarle anche a mezzo computer: l’interesse tutelato dall’art. 2560 c.c. sarebbe stato comunque salvaguardato, a prescindere dalla mancata stampa del libro giornale.

Per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unico, complesso motivo, articolato su più doglianze, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 c.c. e 13 comma 1° quater DPR n. 115/2002, ex art. 360 n. 3 c.p.c. 1.a) Espone che al momento del contratto di cessione di azienda, stipulato il 30 gennaio 2008 e registrato il successivo 18 febbraio, non vi era traccia alcuna nei libri contabili obbligatori del debito oggetto del provvedimento monitorio.

E, per espressa disposizione di legge, la responsabilità patrimoniale verso i terzi delle passività non risultanti dai libri contabili obbligatori alla data della cessione avrebbero dovuto restare in carico alla cedente.

La ricorrente, benché non fosse suo onere, aveva prodotto in giudizio esattamente i documenti a sua disposizione, ad essa consegnati al momento della cessione. 1.b) In particolare, sulla base della normativa di riferimento (art. 7 comma 4 ter D.L. n. 357/94), mentre le registrazioni sul supporto magnetico dovevano essere trascritte entro sessanta giorni dalla loro manifestazione, la loro trascrizione su carta poteva essere effettuata fino a tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento delle registrazioni stesse: nel caso di specie, le fatture emesse nell’anno 2007 avrebbero dovuto essere trascritte su carta entro il 31 dicembre 2008.

La prova in ordine alla registrazione sui libri contabili obbligatori avrebbe potuto essere offerta solo attraverso la trascrizione cartacea, mentre la stampa sul supporto magnetico non era obbligatoria. 1.c) Al momento dell’acquisto della società ceduta, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva a disposizione il libro giornale stampato entro il 31 dicembre 2007, relativo dunque all’anno 2006.

D’altronde, neppure sarebbe stato possibile pretendere una consultazione a mezzo computer, essendo le iscrizioni inserite in pc privati delle singole aziende, non consultabili da terzi, né connessi in rete fra loro.

Quanto, infine, agli allegati alla CTU (libro giornale e mastrini), la data di stampa era quella del 12 novembre 2009, mentre la Delveste aveva acquistato l’azienda il 30 gennaio 2008.

Il necessario annullamento della sentenza impugnata avrebbe altresì comportato la cancellazione del doppio contributo, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.

Il motivo è immeritevole di accoglimento. 2) L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Sez. 2, n. 23881 del 3 settembre 2021). 2.a) Nella specie, la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “Vale la pena di osservare (ancorché la circostanza non sia più oggetto di contestazione in questa fase di giudizio) che la ctu ha accertato (dopo una prima diversa conclusione ma fondata su documenti che non erano relativi alla [OSCURATO:SOCIETA] - cedente – ma ad altra società sia pure facente capo allo stesso legale rappresentante della cedente) che le fatture della fornitrice [OSCURATO:PERSONA] erano state regolarmente registrate nel libro giornale della [OSCURATO:SOCIETA]; ciò in particolare è emerso a seguito delle informazioni ricevute dalla curatela della [OSCURATO:SOCIETA] (fallita infatti successivamente alla cessione), che ha provveduto anche a trasmettere al ctu nominato copia del relativo libro giornale (ovvero libro obbligatorio per gli imprenditori commerciali).” 2.b) Si tratta di una valutazione di fatto, che oltretutto la Corte d’appello assume essere pacifica.

Conseguentemente il suddetto accertamento, essendo sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori, appare insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 18509 del 30 giugno 2021; Sez. 2, n. 5374 del 2 marzo 2017). 2.c) Ma anche ove fosse corretta la ricostruzione della ricorrente, essa mancherebbe di autosufficienza, rispetto alla doverosa indicazione degli elementi, già forniti in sede di merito e idonei a dimostrare con immediatezza l’incongruenza della decisione adottata in appello (Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021). 2.d) E tanto a voler sottacere che, se la ratio dell’art. 2560 c.c. è quella di tutelare l’interesse del cessionario a non essere chiamato a rispondere di debiti che non avrebbe potuto conoscere utilizzando l’ordinaria diligenza, è evidente come l’incompletezza del libro giornale cartaceo anteriore di un anno alla reale situazione economico-patrimoniale dell’azienda da acquistare avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a chiedere l’accesso al supporto magnetico della società ceduta per verificare l’eventuale presenza di debiti non risultanti dal libro giornale cartaceo.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, in mancanza di attività difensiva.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17816/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 246/2018 depositata il13/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, col quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) aveva richiesto al Tribunale di Brescia il pagamento dell’importo di € 9.963,60, relativo al corrispettivo per una fornitura di merce effettuata a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria di quest’ultima società, negava che il predetto debito risultasse dai libri contabili obbligatori al momento della cessione dell’azienda. Con sentenza n. 3481/2013, il giudice adito confermava il provvedimento monitorio e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali. Su gravame della soccombente e nel contraddittorio con il [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 246, depositata il 13 marzo 2018, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’impugnazione. Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale affermava che la consulenza tecnica d’ufficio, svolta avanti il Tribunale, aveva accertato che le fatture della fornitrice [OSCURATO:PERSONA] erano state regolarmente registrate nel libro giornale della [OSCURATO:SOCIETA]., come il perito aveva avuto modo di constatare. La pretesa mancata conoscenza delle fatture, perché il libro giornale non sarebbe stato stampato dalla cedente, avrebbe costituito una circostanza irrilevante, potendo la cessionaria consultarle anche a mezzo computer: l’interesse tutelato dall’art. 2560 c.c. sarebbe stato comunque salvaguardato, a prescindere dalla mancata stampa del libro giornale. Per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unico, complesso motivo, articolato su più doglianze, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 c.c. e 13 comma 1° quater DPR n. 115/2002, ex art. 360 n. 3 c.p.c. 1.a) Espone che al momento del contratto di cessione di azienda, stipulato il 30 gennaio 2008 e registrato il successivo 18 febbraio, non vi era traccia alcuna nei libri contabili obbligatori del debito oggetto del provvedimento monitorio. E, per espressa disposizione di legge, la responsabilità patrimoniale verso i terzi delle passività non risultanti dai libri contabili obbligatori alla data della cessione avrebbero dovuto restare in carico alla cedente. La ricorrente, benché non fosse suo onere, aveva prodotto in giudizio esattamente i documenti a sua disposizione, ad essa consegnati al momento della cessione. 1.b) In particolare, sulla base della normativa di riferimento (art. 7 comma 4 ter D.L. n. 357/94), mentre le registrazioni sul supporto magnetico dovevano essere trascritte entro sessanta giorni dalla loro manifestazione, la loro trascrizione su carta poteva essere effettuata fino a tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento delle registrazioni stesse: nel caso di specie, le fatture emesse nell’anno 2007 avrebbero dovuto essere trascritte su carta entro il 31 dicembre 2008. La prova in ordine alla registrazione sui libri contabili obbligatori avrebbe potuto essere offerta solo attraverso la trascrizione cartacea, mentre la stampa sul supporto magnetico non era obbligatoria. 1.c) Al momento dell’acquisto della società ceduta, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva a disposizione il libro giornale stampato entro il 31 dicembre 2007, relativo dunque all’anno 2006. D’altronde, neppure sarebbe stato possibile pretendere una consultazione a mezzo computer, essendo le iscrizioni inserite in pc privati delle singole aziende, non consultabili da terzi, né connessi in rete fra loro. Quanto, infine, agli allegati alla CTU (libro giornale e mastrini), la data di stampa era quella del 12 novembre 2009, mentre la Delveste aveva acquistato l’azienda il 30 gennaio 2008. Il necessario annullamento della sentenza impugnata avrebbe altresì comportato la cancellazione del doppio contributo, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002. Il motivo è immeritevole di accoglimento. 2) L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Sez. 2, n. 23881 del 3 settembre 2021). 2.a) Nella specie, la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “Vale la pena di osservare (ancorché la circostanza non sia più oggetto di contestazione in questa fase di giudizio) che la ctu ha accertato (dopo una prima diversa conclusione ma fondata su documenti che non erano relativi alla [OSCURATO:SOCIETA] - cedente – ma ad altra società sia pure facente capo allo stesso legale rappresentante della cedente) che le fatture della fornitrice [OSCURATO:PERSONA] erano state regolarmente registrate nel libro giornale della [OSCURATO:SOCIETA]; ciò in particolare è emerso a seguito delle informazioni ricevute dalla curatela della [OSCURATO:SOCIETA] (fallita infatti successivamente alla cessione), che ha provveduto anche a trasmettere al ctu nominato copia del relativo libro giornale (ovvero libro obbligatorio per gli imprenditori commerciali).” 2.b) Si tratta di una valutazione di fatto, che oltretutto la Corte d’appello assume essere pacifica. Conseguentemente il suddetto accertamento, essendo sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori, appare insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 18509 del 30 giugno 2021; Sez. 2, n. 5374 del 2 marzo 2017). 2.c) Ma anche ove fosse corretta la ricostruzione della ricorrente, essa mancherebbe di autosufficienza, rispetto alla doverosa indicazione degli elementi, già forniti in sede di merito e idonei a dimostrare con immediatezza l’incongruenza della decisione adottata in appello (Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021). 2.d) E tanto a voler sottacere che, se la ratio dell’art. 2560 c.c. è quella di tutelare l’interesse del cessionario a non essere chiamato a rispondere di debiti che non avrebbe potuto conoscere utilizzando l’ordinaria diligenza, è evidente come l’incompletezza del libro giornale cartaceo anteriore di un anno alla reale situazione economico-patrimoniale dell’azienda da acquistare avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a chiedere l’accesso al supporto magnetico della società ceduta per verificare l’eventuale presenza di debiti non risultanti dal libro giornale cartaceo. Al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, in mancanza di attività difensiva. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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