CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 30178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2684/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. p.a (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , col quale elettivamente si domicilia in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 49, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3628/09/2014, depositata il 3.06.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Avviso di accertamento-Tributi 20 0 1 -La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) avverso l’avviso di accertamento , con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a riprese IVA per complessivi € 543.616,33; - la CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dal l a contribuente osservando, per quanto rileva ancora in questa sede, che: a) l’IVA versata per i lavori eseguiti negli immobili destinati dalla HBG alla propria attività non poteva essere detratta, siccome relativa ad operazioni (lotto, gioco e scommessa) esenti ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1973, evidenziando, altresì, come non fosse “possibile, né ragionevole… in mancanza di elementi precisi, che il contribuente ha l’onere di produrre (e che non ha prodotto)”, procedere ad una detrazione parziale dell’IVA, relativamente alle altre attività imponibili (i.e., somministrazione di bevande ed alimenti) comunque esercitate nei medesimi locali dalla contribuente; b) correttamente erano state applicate alla contribuente le sanzioni, non ricorrendo alcune ipotesi di mancanza di danno o pericolo per l’erario, né ricorrendo un caso di “ignoranza inevitabile” circa l’interpretazione da dare all’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, pur tuttavia risultando quelle manifestamente sproporzionate, con conseguente loro rideterminazione ed applicazione della massima riduzione ex art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997; - l a società contribuente impu gna la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere la CTR considerato che, relativamente all’anno d’imposta 2001, in ordine a l quale erano state operate le detrazioni, essa contribuente ancora non era stata autorizzata allo svolgimento di alcuna attività esente; detta abilitazione era intervenuta solo nel successivo anno 2002, sicché le attività di ristrutturazione compiute nel 2001, all’interno di immobili che, solo a partire dal 2002 sarebbero stati effettivamente destinati allo svolgimento anche di attività esente (gioco del Bingo) ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, non potevano essere considerate strumentali a quest’ultima; tanto più che i locali erano comunque destinati pure all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, uniche operazioni emergenti dalla dichiarazione del 2001, con conseguente necessità di applicazione del pro-rata di detrazione Iva pari al 100%; -con il secondo motivo, si duole in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 472 del 199719, 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR escluso la ricorrenza, nella specie, di ignoranza inevitabile della legge tributaria, laddove, al contrario, essa contribuente aveva censurato l’applicazione delle sanzioni in conseguenza dell’esistenza di una incertezza normativa oggettiva; - in prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso, la ricorrente ha depositato in data 4.11.2021 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio, conseguente alla cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, conv. con modif. dalla l. 1.12.2016, n. 225, allegando la relativa domanda inoltrata all’Agenzia delle Entrate e il modello F24 riguardante il pagamento degli importi dovuti;- la causa ve niva rinviata a nuovo ruolo, al fine di fare interloquire l’Agenzia delle Entrate in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente; -con nota del 21.04.2022 l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato di aderire all’istanza chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese e precisando che la ricorrente aveva versato le somme dovute per il perfezionamento della rottamazione; - con memoria depositata in data 1.07.2022, la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo pagato integralmente gli importi oggetto della controversia; - avuto riguardo al contenuto della documentazione deposit ata dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, e al fatto che l'Agenzia ha accertato il positivo esito della stessa e l'integrale estinzione della pretesa erariale, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. 3.10.2018, n. 24083); - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico dell e parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546; -tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessaz