CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23991/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MARCO, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]3193 TOIA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 488/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026Data pubblicazione 23/07/20261. Con sentenza n. 453/2021 il Tribunale di Firenze,decidendo sull’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], al decretodel medesimo Tribunale, con il quale, su richiesta dellaingiunto il pagamento della complessiva somma di € 501.737,53(a titolo di mancato preavviso, di restituzione dell’anticipodell’indennità di portafoglio e di penale), aveva revocato ilsuddetto decreto ingiuntivo, ma aveva condannato il Mori alpagamento in favore di detta società della minor somma di €151.737,53 (di cui € 34.025,21 a titolo di restituzione deglianticipi dell’indennità di portafoglio ed € 117.712,32 a titolo dimancato preavviso), oltre interessi e rivalutazione come damotivazione.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la suddettasentenza di primo grado; accoglieva per quanto di ragionel’appello incidentale proposto dal Mori contro detta sentenza e,in parziale riforma della stessa, che confermava per il resto,stabiliva gli accessori del credito nei soli interessi legali, dalladata di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nelritenere infondato l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] rilevavache il 7 settembre 2005 le parti in causa avevano stipulato unpatto aggiunto al contratto di agenzia già in essere dal 1991,avente ad oggetto l’affidamento di un “portafoglio clienti” delvalore di € 175.076,88, e che il solo Mori era obbligato a nonNumero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026recedere dal rapporto di agenzia e a non cedere a teNruzmi ertoa dli era ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026“portafoglio” per quarantotto mesi dalla sottoscrizione.3.1. La Corte, quindi, considerato quanto previsto dal punto3 di tale patto, confermava che la pattuizione in questionedoveva reputarsi nulla ex art. 1344 c.c.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione ofalsa applicazione dell’art. 1362 e dell’art. 1363 c.c. anche inrelazione all’art. 1322 c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)”. Deducela violazione o falsa applicazione delle norme suddette per nonavere la sentenza impugnata “svolto una interpretazione delcontratto secondo i canoni previsti dagli articoli citati, cosìgiungendo a ricostruire erroneamente la volontà delle parti, nonconsiderando quale fosse, effettivamente, il sinallagmadell’accordo”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 1750, co. 4° c.c., anche in relazione all’art.1344 c.c. e all’art. 1322 c.c. (art. 360, co. 1°, n. 3, c.p.c.)”.Censura la sentenza per la violazione o falsa applicazione dellenorme suddette, “avendo la Corte territoriale applicato ilprincipio di parità di trattamento quanto alla durata delNumero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026preavviso tra le parti; principio il quale, però, non era invNoumcearob dili era ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026nel caso di specie”.3. I due motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono infondati.4. Sul piano strettamente interpretativo, e in pienaaderenza al canone ermeneutico legale dell’interpretazionecomplessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), la Corte territoriale,sia pure sinteticamente, ha messo in luce anzitutto che: “Il 7settembre 2005 le odierne parti hanno stipulato un pattoaggiunto al contratto di agenzia già in essere dal 1991, aventead oggetto l’affidamento di un “portafoglio clienti” del valore dieuro 175.076,88”.In effetti, nella nota [OSCURATO:SOCIETA] in data 7.9.2005, sottoscrittaper accettazione dall’agente, si fa esplicito riferimento nellepremesse al “Contratto di agenzia per promotori finanziari diBanca [OSCURATO:SOCIETA].”, sottoscritto dalle parti “in data30/05/1991”.Inoltre, nel punto 1. di tale accordo la Banca preponente siimpegnava ad assegnare al Promotore un [OSCURATO:PERSONA]”, “ilcui valore tecnico” era determinato in € 175.076,88 “in base aicriteri previsti nel Capitolo 3, Parte D del Contratto – [OSCURATO:PERSONA]”, quindi, con nuovo, esplicito e preciso riferimentoal contratto di agenzia indicato nelle premesse.Nel successivo punto 2. si legge: “A fronte del suddettoimpegno da parte della Banca, il Promotore si obbliga, per unperiodo di 48 mesi a decorrere dalla data di assegnazione delPortafoglio in questione:Numero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026- a non recedere dal rapporto di agenzia, salvoN ugmieuros dti ara ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026causa.- a non avvalersi della facoltà di cedere a titolo oneroso ilsuddetto Portafoglio ai sensi del Capitolo 1, lettera b) della ParteD del Contratto – Indennità di Portafoglio”.Condivisibilmente, allora, perché in termini del tuttoaderenti anzitutto alla lettera di tale clausola contrattuale ex art.1362, comma primo, c.c., la Corte di merito ha ritenuto che: “[OSCURATO:PERSONA] si è obbligato a non recedere dal rapporto di agenziae a non cedere a terzi tale “portafoglio” per quarantotto mesidalla sottoscrizione”.4.1. La Corte, quindi, ha rilevato che le parti: Al punto 3del patto hanno stabilito che: “Qualora entro il suddetto terminedi 48 mesi il Promotore abbia ceduto a titolo oneroso ilportafoglio e/o sia intervenuto formale comunicazione direcesso dal rapporto di agenzia, da parte del Promotore – salvogiusta causa e/o per giusta causa da parte della Banca, ilPromotore si impegna a corrispondere alla Banca una penale dieuro 350.000,00, ritenuta equa e congrua in relazione agliinteressi perseguiti dalle parti con il presente accordo, salvo ilrisarcimento del maggior danno” .5. Osserva ora il Collegio che quest’ultima clausoladell’accordo aggiunto al contratto di agenzia - completamenteignorata dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso, ma anchenel secondo (v. in extenso pagg. 4-13 del ricorso) - contieneuna pattuizione che si presenta quale “clausola penale” ex art.1382, comma primo, c.c. (essendovi espressamente “convenutala risarcibilità del danno ulteriore”).Numero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026Più in particolare, a termini di tale clausola, unaN umperriom di ara ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026ipotesi di eventuale inadempimento del Promotore potevaconsistere in una cessione del portafoglio clienti in questioneante tempus, vale a dire, “entro il suddetto termine di 48 mesi”,e quindi prima della scadenza, visto l’obbligo da lui assunto ariguardo nel secondo caso contemplato al precedente punto 2.dell’accordo.Una seconda ipotesi (eventualmente abbinata allaprecedente, perché la clausola recita “e/o”) era quella in cui,sempre “entro il suddetto termine di 48 mesi”, fosse“intervenuta formale comunicazione di recesso dal rapporto diagenzia, da parte del Promotore – salvo giusta causa e/o pergiusta causa da parte della Banca”.Quindi, tale previsione, a sua volta, si articola in relazionea casi ben distinti: il primo relativo all’intervento, sempre antetempus, di “formale comunicazione di recesso dal rapporto diagenzia, da parte del Promotore – salvo giusta causa”, inviolazione quindi dell’obbligo solo di quest’ultimo “di nonrecedere dal rapporto di agenzia, salvo giusta causa”, sancitonel primo caso previsto dal precedente punto 2. dell’accordo. Laseconda evenienza (anche stavolta in ipotesi alternativa ocumulativa con l’altra, essendo nuovamente adottata lacongiunzione complessa “e/o”) era quella di una “formalecomunicazione di recesso dal rapporto di agenzia”, “per giustacausa da parte della Banca”. Nota per adesso il Collegio in ordinea questo secondo caso che l’inadempimento dell’agenteparimenti così sanzionato con la già elevata penale di €350.000,00 (“salvo il risarcimento del maggior danno”) èNumero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026delineato solo per implicito, e cioè in relazione alla giustaNu mcearou dsi ara ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026che abilitava la banca al recesso anticipato.6. La Corte distrettuale ha argomentato: “Non valeosservare che, in generale, nel rapporto di lavoro si ammettecomunemente una clausola minima di durata, la cui violazionecomporta il pagamento di una penale a carico del lavoratore: inprimo luogo, in quei casi non vi è l’obbligo per il lavoratore didare il preavviso che è assorbito dalla durata minima, mentreMori è tenuto anche a dare il preavviso e quindi, in caso direcesso immediato, a corrispondere l’indennità sostitutiva”.Questi rilievi non formano oggetto di alcuna censuraspecifica della ricorrente sia sul piano dell’interpretazione degliaccordi contrattuali individuali che legavano le parti (invero,neppure sono stati discusse regole collettive di AEC chepotessero rilevare in causa) che sul piano delle norme legaliapplicabili al rapporto.6.1. In ogni caso, le collegate clausole sin qui esaminate,anche nel loro complesso, non integravano propriamente unpatto di stabilità o di durata minima del rapporto per entrambele parti, e non incidevano direttamente, in difetto di espressaprevisione, sulla disciplina legale o del contratto originario diagenzia (cui si fa riferimento ad altri fini) in punto di preavviso,della sua durata e dell’eventuale indennità sostitutiva delmancato preavviso.Invero, in disparte l’ipotesi del recesso per giusta causadella preponente prima della scadenza del termine di 48 mesi(pure sanzionato con la convenuta penale), la stessa benavrebbe potuto recedere durante la pendenza di tale termine (eprima della scadenza “naturale” del rapporto, se pattuita) con ilNumero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026dovuto preavviso, o anche senza preavviso, restando Nutmeenrou dti ara ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026solo a corrispondere la relativa indennità sostitutiva.Per contro, durante la pendenza del medesimo (lungo)termine, unicamente il promotore finanziario era tenuto (anche)a “non recedere dal rapporto di agenzia, salvo giusta causa”, e,ove nondimeno avesse inteso recedere dal rapporto prima dellascadenza del suddetto termine o di altro termine (quello c.d.naturale), come la controparte, avrebbe dovuto osservare ilpreavviso previsto e, in mancanza di esso (o di giusta causa),corrispondere la relativa indennità sostitutiva (come di fattonella specie avvenuto in quanto la sentenza di prime cure è stataconfermata nel capo di condanna relativa a detta indennità).Ma lo squilibrio evidente a sfavore dell’agente delleesaminate pattuizioni si apprezza anzitutto nell’elevatissimapenale stabilita (in importo non ragguagliato ad alcun indicatoparametro e per giunta non comprensivo dell’indennitàsostitutiva del preavviso, né preclusivo di eventuale “maggiordanno”) solo a carico dell’agente stesso; una penale stabilita inprimo luogo in relazione all’ipotesi principale di recessodell’agente/promotore senza giusta causa (anche con eventualepreavviso, ma) prima (anche di un solo giorno) della scadenzadel “periodo di 48 mesi a decorrere dalla data di assegnazionedel Portafoglio”.7. La ricorrente, nel primo motivo, sostiene che “ilsinallagma dell’accordo si fondava su uno ‘scambio’ tral’assegnazione di un portafoglio, al quale – diversamente –l’agente non avrebbe avuto alcun diritto, ed una relativastabilità del rapporto”.Numero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026Per quanto sin qui osservato, tuttavia, a Ntuemremro dini rai ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’accordo aggiuntivo, all’agente/promotore in contropartitadel portafoglio clienti assegnatogli dalla preponente non eraassicurata la benché minima stabilità del rapporto, neanche“relativa”, in quanto solamente lo stesso era tenuto in primoluogo “a non recedere dal rapporto di agenzia, salvo giustacausa”, per l’intero lungo periodo di 48 mesi (pari a ben quattroanni “solari”), con le conseguenze che si sono illustrate in casodi recesso “anticipato”.7.1. A riguardo, la Corte territoriale ha osservato: “Non sicondivide neppure che la clausola in questione costituisca ilcorrispettivo dell’attribuzione del portafoglio. Tale attribuzioneaveva già una sua contropartita, essendosi Mori impegnato, conportafoglio clienti assegnatogli, somma già quasi integralmentepagata (docc. 7 e 20 del fascicolo Mori)”.Ebbene, questi rilievi dei giudici di secondo grado, cherispecchiano un preciso accertamento fattuale, non formanooggetto della benché minima osservazione della ricorrente.In ogni caso, la “penale” in questione (così espressamentequalificata dalle stesse parti), non costituiva certamente un“corrispettivo” in senso tecnico-giuridico “dell’attribuzione delportafoglio”, bensì integrava, per quanto qui considerato inlimine, una vera e propria penale ex art. 1382, comma primo,c.c.8. Analogamente, non forma oggetto di alcuna specificadoglianza della ricorrente il punto in cui la Corte d’appello ha“considerato che il contratto originario di agenzia prevedevaNumero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026un’ulteriore clausola penale, all’art. 10, consistente neNl udmierroi tdti ora ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026della [OSCURATO:SOCIETA], in caso di recesso immediato dell’agente privodi giusta causa, a non pagargli le provvigioni e le altre sommeancora dovute (ossia la stessa clausola ritenuta nulla da Cass.24274/2006)”.8.1. Comunque, tali ulteriori constatazioni concorrono neldelineare un’interpretazione del complessivo assettoregolamentare datosi dalle parti perfettamente in linea con ilcriterio dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art.1363 c.c., che invece, a torto, la ricorrente non assumeosservato dai giudici di secondo grado.E’ stato, infatti, così individuato dagli stessi giudici unulteriore indice dello sbilanciamento a sfavoredell’agente/promotore dell’ulteriore clausola penale introdottanell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].9. Pertanto, detta linea interpretativa risulta incensurabilein questa sede di legittimità.10. E da quanto precede discende l’infondatezza delsecondo motivo di ricorso.11. Costituisce, infatti, un indirizzo ormai consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, cui hanno fatto esplicitoriferimento i giudici del doppio grado di merito (v. in propositoanche la sentenza del Tribunale confermata in sede d’appello ariguardo), quello secondo cui: “In tema di contratto di agenzia,l’art. 1750, comma 4, nel porre la regola inderogabile secondocui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due partidel rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioniche alterino la parità delle parti in materia di recesso, con laNumero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344N ucm.ecro. )d i iral ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026patto che contempli in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennitàdi mancato preavviso, una clausola penale che, in quantoeccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sullanormale facoltà di recedere di una delle parti, limitandolafortemente” (così Cass. n. 24478/2021, in relazione clausolapenale dell’importo di € 100.000,00, e, in precedenza, Cass. n.24274/2006; ma, più di recente, i medesimi principi sono statiribaditi in Cass. n. 14048/2025, e nella motivazione di Cass. n.11223/2026 e Cass. n. 18538/2026; notandosi inoltre chetrattasi di decisioni di legittimità tutte riferite a fattispecie diagenti in veste specifica di promotori finanziari per conto diistituti di credito, e quindi analoghe a quella che ci occupa).12. Ebbene, nel secondo motivo la ricorrente deduceessenzialmente che la Corte di merito avrebbe applicato ilprincipio di parità di trattamento quanto alla durata delpreavviso tra le parti ad una fattispecie contrattuale concretache non si addiceva al principio stesso.13. Tale rilievo è, tuttavia, inefficiente perché s’incentra suun’errata comprensione dell’orientamento di legittimità testérichiamato.Questo, difatti, non si basa sull’assunto che clausole penalicome quella che ci occupa si pongano in diretto contrasto con lanorma di cui all’art. 1750, comma quarto, c.c. circa la duratadel preavviso.Ma s’incentra sull’idea che detta disposizione esprima unprecetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la paritàdelle parti in materia di recesso, di talché possano risultare nulleper frode alla legge ex art. 1344 c.c. pattuizioni cheNumero registro generale 3633/2023Numero sezionale 3193/2026contemplino, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indenNnumiteàro ddi rai ccolta generale 23991/2026Data pubblicazione 23/07/2026mancato preavviso, clausole penali che, in quantoeccessivamente onerose, incidano in maniera significativa sullanormale facoltà di recedere di una delle parti, limitandolafortemente.14. E da tale punto di vista anche la clausola penale di cuiè causa integra fattispecie concreta in cui le parti hanno piegatola loro autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. per eludere ilprecetto di cui all’art. 1750, comma quarto, c.c. in violazioneappunto dell’art. 1344 c.c.Più in particolare, la convenuta penale a carico solodell’agente/promotore indubbiamente di elevata misura, e cheper giunta lasciava aperta la pretesa al “risarcimento delmaggior danno”, andava ad aggiungersi all’indennità di mancatopreavviso, e la sua eccessiva onerosità era legata, non solo algià cospicuo ammontare di essa, ma anche alla altrettantoconsiderevole durata di operatività di ben 48 mesi, sicchésenz’altro comprimeva a senso unico la facoltà di ordinariorecesso dell’agente, non essendo di certo sufficiente aconservare una par condicio delle parti il dato che all’agenterestasse il recesso per giusta causa quale via di fuga residualedal rapporto.15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Numero registro generale 3633/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 23991/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]