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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 09215/2024

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22601/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 781/2021, emessa dalla Corte d’appello di Romae pubblicata in data 11/3/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22601/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 781/2021, emessa dalla Corte d’appello di Romae pubblicata in data 11/3/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg
Decreto Cassazione n. 09215/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris