CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore- intimato -avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 603/2019depositata il 26/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 603 del 26.9.2019,ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Chieti ha rigettato ilNumero registro generale 16220/2020Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 16590/2026Data pubblicazione 27/05/2026ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di pagamento,proveniente dall’Inps e relativo ai contributi dal medesimo dovuti, per glianni 2009 e 2010, per l’attività di libero professionista, in qualità di iscrittoall’INARCASSA.2. La Corte territoriale, affermata l’obbligatorietà dell’iscrizione, havalorizzato, in relazione all’eccepito decorso del termine di prescrizione deicontributi omessi, la causa di sospensione prevista ai sensi dell’art. 2941,n. 8 c.c. in conseguenza del doloso occultamento del debito contributivoderivante dall’omessa compilazione del riquadro “RR” della dichiarazionedei redditi.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso in cassazione affidando le proprie censure a due motivi diimpugnazione.4. L’Inps, intimato, non si è costituto.5. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodella motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comman. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2934, 2935 e 2941, n. 8 c.c. e 3, commi 9 e 10 della legge n. 335 del1995. Osserva al riguardo l’erroneità della sentenza impugnata che haritenuto integrata la causa di sospensione del decorso del termine diprescrizione al solo ricorrere della mancata compilazione, da parte delricorrente, del riquadro “RR” della dichiarazione. Tale circostanza è stataerroneamente ritenuta dalla Corte territoriale come sufficiente adintegrare il doloso occultamento del dato reddituale sul quale l’Inpsavrebbe potuto operare i necessari controlli relativi al correttoassolvimento dell’obbligo contributivo. Ad avviso del ricorrente, infatti, lamedesima sarebbe unicamente sufficiente a dare vita ad una meraNumero registro generale 16220/2020Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 16590/2026Data pubblicazione 27/05/2026situazione di difficoltà di accertamento del credito, ma non sarebbecomunque idonea a determinare quella situazione di impossibilità disvolgere accertamenti da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], contemplati dalladisposizione. In ragione di ciò, ed almeno con riferimento all’anno 2009, lapretesa contributiva dell’Inps deve essere considerata prescritta.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26 della leggen. 335 del 1995, 18, comma 2 della d.l. n. 98 del 2011, convertito conmodificazioni, con l. n. 11 del 2011 e censura la sentenza nella parte in cuiha ritenuto di poterlo considerare obbligato, in relazione all’attività svolta,ad iscriversi alla gestione separata Inps.3. Ciò premesso, in via pregiudiziale deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio in ragione della applicazione dell’art.12-bis del d.l. n. 84/2025,convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025.4. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 30 aprile 2026,ha rinunciato al ricorso, ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazionequater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n.197/2022) e ha depositatocopia dell’istanza di definizione agevolata e ricevute relative al pagamentodelle rate dovute.5. L’art.1 comma 236, secondo periodo, della legge n.197/2022prevede che: «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».6. Nel caso in esame risulta provato il pagamento integrale dellesomme determinate dalla Agenzia delle entrate.7. Giova peraltro rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzionedel giudizio, a far tempo dallo 02/08/2025 è entrato in vigore l’art. 12-bisdel d.l. n.84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica inmateria di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata») aNumero registro generale 16220/2020Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 16590/2026Data pubblicazione 27/05/2026tenore del quale : « Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivoperfezionamento della definizione si realizza con il versamento della primao unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudiced'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delleentrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, daparte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 odall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto legge n. 202 del2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unicarata».8. Deve, per l’effetto, ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti perla declaratoria di estinzione del giudizio ex art.12-bis del d.l. n.84/2025(cfr. Cass.14/09/2025 n.25163).9. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza didisposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilitadall’art.310, ultimo comma c.p.c., secondo la quale «Le spese delprocesso estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». Nonvi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.10. In ipotesi di “rottamazione” dei carichi pendenti”, l’art. 12 bis delDL n. 84/25 convertito in legge n. 108/25 (quale norma di interpretazioneautentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizioneagevolata), non prevede peraltro la statuizione sulle spese, trattandosi diNumero registro generale 16220/2020Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 16590/2026Data pubblicazione 27/05/2026un’ipotesi di estinzione prevista dalla legge, indipendentemente dall’art.391 c.p.c.11. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle soledeclaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio, nulla sulle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteRossana Mancino