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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22065/2023

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e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 14/05/2015 del G.i.p. del Tribunale di Bari, emessa in esito a giudizio abbreviato, riqualificava il fatto attribuito agli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - che era stato qualificato dal predetto G.i.p. come furto aggravato - come ricettazione, conformemente a come lo stesso fatto era stato originariamente contestato, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado anche quanto alla pena irrogata agli imputati.

Secondo il capo d'imputazione, a questi erano stati contestati i reati di ricettazione di una carta bancoposta (art. 648 cod. pen.) e di indebito utilizzo della stessa carta (art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis), commesso in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA], «perché, in concorso tra loro e in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano e/o ricevevano la carta bancoposta n. 32392646 - operativa sul conto corrente postale n. 17148701 intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e c. (sede legale in Bari via Cairoli n. 57) - provento di furto commesso in località [OSCURATO:PERSONA] (BA) il 6 luglio 2014 tra le ore 16.15 e le ore 17.00, a danno di [OSCURATO:PERSONA], e la utilizzavano indebitamente eseguendo prelievi presso tre sportelli bancomat.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 6 luglio 2014, eseguivano due prelievi di denaro dell'ammontare di 250,00 euro ciascuno, l'uno, alle ore 17.32 presso la [OSCURATO:PERSONA], Agenzia di Capurso, l'altro, alle ore 17,36 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, Agenzia di Capurso; acquistavano tre beni, del prezzo, rispettivamente, di 90,00 euro, 90,00 euro e 30,00 euro, alle ore 18.35, 18.40 e 18.43 nell'esercizio commerciale di calzature sportive "Peoples store" sito in Capurso.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 6 luglio 2014, alle ore 17.52, eseguivano un prelievo di denaro dell'ammontare di 80,00 euro presso lo sportello bancomat dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cellamare.

Con recidiva reiterata specifica per [OSCURATO:PERSONA].

Acc. [OSCURATO:PERSONA] e Cellamare il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bari, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192, 417, 516, 519, 520, 521, 522 e 546, lett. e) , dello stesso codice, e all'art. 6 CEDU, «con riferimento al reato di ricettazione».

2.1. Sotto un primo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bari, riqualificando come ricettazione, così come era stato originariamente contestato nel capo d'imputazione, il fatto qualificato invece come furto aggravato dal G.i.p. del Tribunale di Bari, avrebbe violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza e rappresentano, a tale proposito, come la predetta riqualificazione avrebbe pregiudicato l'esercizio del proprio diritto di difesa - il quale «consiste anche nell'insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del giudizio [...], tra cui rientra certamente la scelta di riti alternativi o la facoltà di richiedere l'audizione di altri testi» - anche in considerazione del fatto che «non sono individuati nella imputazione né la condotta né quando, da chi e con quali modalità si sarebbe realizzato l'acquisto o ricezione della carta bancomat oggetto di furto».

2.2. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti deducono il difetto di motivazione con riguardo sia al «corretto inquadramento nella fattispecie di ricettazione» sia all'elemento soggettivo di tale delitto.Quanto a questo secondo aspetto, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bari «individua la consapevolezza in capo agli imputati della provenienza dal delitto di furto della carta bancomat attraverso la materiale condotta di utilizzo di tale oggetto per prelievi e pagamenti immediatamente dopo il furto.

Ebbene a parte la mancata indagine sulla effettiva consapevolezza da parte dei ricorrenti del reato presupposto (il furto della carta bancomat), su cui non vi è stato alcun passaggio motivazionale nel provvedimento impugnato, non è dato conoscere come e da chi abbiano saputo che si trattasse effettivamente di un furto anziché di altro». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato.

2. Quanto al primo profilo, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare il principio - che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - secondo cui, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 2, n. 11627 del 141:1.2/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 255770-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, in quanto l'imputato può difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità; nello stesso senso, tra le tante: Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277404-01; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758-01; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446-01).

La Corte di cassazione ha altresì chiarito - affermando un principio che, anche in questo caso, è condiviso dal Collegio - che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, giacché all'imputato è consentito di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093-01; in motivazione, la Corte ha altresì precisato che„ nel caso di specie, non si poteva porre alcun problema in punto di prevedibilità e attuazione del contraddittorio, atteso che la diversa qualificazione giuridica, da reato tentato a consumato, era stata sollecitata dal pubblico ministero con i motivi di impugnazione).

Alla luce di tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve ritenere la manifesta infondatezza del motivo, atteso che il reato di ricettazione era quello che era stato originariamente contestato agli imputati nel capo d'imputazione e che la rinnovata qualificazione del fatto, da parte della Corte d'appello di Bari, come ricettazione, dopo che il giudice di primo grado lo aveva qualificato come furto aggravato, non ha comportato alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, ben potendo gli imputati contestarla - come effettivamente hanno fatto - con il ricorso per cassazione.

Quanto all'asserita mancata enunciazione, nell'imputazione, del fatto in forma chiara e precisa, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758- 01; in senso analogo: Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090-01; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948-01).

Nel caso di specie, l'imputazione per ricettazione conteneva l'indicazione della condotta di acquisto o ricezione, l'oggetto di tale condotta costituito dalla carta bancoposta (con l'indicazione del relativo numero, del numero del conto corrente sul quale la carta operava e del suo titolare), il delitto dal quale la stessa carta proveniva (con l'indicazione del luogo e del tempo di commissione nonché della persona offesa).

Tali elementi individuano i tratti essenziali del fatto di ricettazione contestato in modo sufficientemente specifico, consentendo senz'altro all'imputato di difendersi, senza che si dovesse ritenere necessaria - come preteso dai ricorrenti - la specificazione del se si fosse trattato di acquisto o di ricezione, delle modalità di realizzazione di tali alternative azioni e delle persone dalle quali l'acquisto o la ricezione avvennero; elementi i quali, del resto, nella gran parte dei casi sono destinati a rimanere ignoti.

3. Quanto al secondo profilo, esso è in realtà inammissibile per genericità nella parte in cui ricorrenti deducono il difetto di motivazione con riguardo al «corretto inquadramento nella fattispecie di ricettazione», atteso che, a fronte dell'ampia ed esaustiva motivazione della qualificazione del fatto come ricettazione contenuta nelle pagine da 6 a 9 della sentenza impugnata, gli stressi ricorrenti si limitano ad affermare - appunto, del tutto genericamente - il «difetto di motivazione quanto al corretto inquadramento nella fattispecie di ricettazione», senza formulare alcuna specifica critica alla predetta ampia ed esaustiva motivazione.

Quanto alla parte del motivo che concerne la motivazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, si deve rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza.

La Corte di cassazione ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vu/nus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art.648 cod. pen. che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa.

Rammentati tali principi, si deve osservare come la Corte d'appello di Bari abbia valorizzato gli elementi che gli imputati non avevano fornito alcuna spiegazione in ordine al modo in cui erano venuti in possesso della carta bancoposta, ne avevano fatto uso per effettuare dei prelievi e dei pagamenti ancorché fosse di altri ed avevano effettuato tali prelievi e pagamenti immediatamente dopo il furto della carta bancoposta; circostanza, quest'ultima, che confermava ulteriormente la consapevolezza, in capo agli imputati, della provenienza della carta dal recente delitto presupposto, dovendo la stessa carta, proprio in ragione di tale provenienza, essere prontamente utilizzata prima che venisse bloccata.

Si tratta di una motivazione che, oltre che in linea con le ricordate indicazioni ermeneutiche della Corte di cassazione, resiste senz'altro alle censure difensive, non presentando alcuna contraddittorietà né illogicità e, risultando, piuttosto, del tutto coerente con le risultanze processuali.

4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, corrima 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 14/05/2015 del G.i.p. del Tribunale di Bari, emessa in esito a giudizio abbreviato, riqualificava il fatto attribuito agli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - che era stato qualificato dal predetto G.i.p. come furto aggravato - come ricettazione, conformemente a come lo stesso fatto era stato originariamente contestato, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado anche quanto alla pena irrogata agli imputati. Secondo il capo d'imputazione, a questi erano stati contestati i reati di ricettazione di una carta bancoposta (art. 648 cod. pen.) e di indebito utilizzo della stessa carta (art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis), commesso in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA], «perché, in concorso tra loro e in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano e/o ricevevano la carta bancoposta n. 32392646 - operativa sul conto corrente postale n. 17148701 intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e c. (sede legale in Bari via Cairoli n. 57) - provento di furto commesso in località [OSCURATO:PERSONA] (BA) il 6 luglio 2014 tra le ore 16.15 e le ore 17.00, a danno di [OSCURATO:PERSONA], e la utilizzavano indebitamente eseguendo prelievi presso tre sportelli bancomat. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 6 luglio 2014, eseguivano due prelievi di denaro dell'ammontare di 250,00 euro ciascuno, l'uno, alle ore 17.32 presso la [OSCURATO:PERSONA], Agenzia di Capurso, l'altro, alle ore 17,36 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, Agenzia di Capurso; acquistavano tre beni, del prezzo, rispettivamente, di 90,00 euro, 90,00 euro e 30,00 euro, alle ore 18.35, 18.40 e 18.43 nell'esercizio commerciale di calzature sportive "Peoples store" sito in Capurso. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 6 luglio 2014, alle ore 17.52, eseguivano un prelievo di denaro dell'ammontare di 80,00 euro presso lo sportello bancomat dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cellamare. Con recidiva reiterata specifica per [OSCURATO:PERSONA]. Acc. [OSCURATO:PERSONA] e Cellamare il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bari, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192, 417, 516, 519, 520, 521, 522 e 546, lett. e) , dello stesso codice, e all'art. 6 CEDU, «con riferimento al reato di ricettazione». 2.1. Sotto un primo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bari, riqualificando come ricettazione, così come era stato originariamente contestato nel capo d'imputazione, il fatto qualificato invece come furto aggravato dal G.i.p. del Tribunale di Bari, avrebbe violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza e rappresentano, a tale proposito, come la predetta riqualificazione avrebbe pregiudicato l'esercizio del proprio diritto di difesa - il quale «consiste anche nell'insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del giudizio [...], tra cui rientra certamente la scelta di riti alternativi o la facoltà di richiedere l'audizione di altri testi» - anche in considerazione del fatto che «non sono individuati nella imputazione né la condotta né quando, da chi e con quali modalità si sarebbe realizzato l'acquisto o ricezione della carta bancomat oggetto di furto». 2.2. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti deducono il difetto di motivazione con riguardo sia al «corretto inquadramento nella fattispecie di ricettazione» sia all'elemento soggettivo di tale delitto.Quanto a questo secondo aspetto, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bari «individua la consapevolezza in capo agli imputati della provenienza dal delitto di furto della carta bancomat attraverso la materiale condotta di utilizzo di tale oggetto per prelievi e pagamenti immediatamente dopo il furto. Ebbene a parte la mancata indagine sulla effettiva consapevolezza da parte dei ricorrenti del reato presupposto (il furto della carta bancomat), su cui non vi è stato alcun passaggio motivazionale nel provvedimento impugnato, non è dato conoscere come e da chi abbiano saputo che si trattasse effettivamente di un furto anziché di altro». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 2. Quanto al primo profilo, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare il principio - che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - secondo cui, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 2, n. 11627 del 141:1.2/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 255770-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, in quanto l'imputato può difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità; nello stesso senso, tra le tante: Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277404-01; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758-01; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446-01). La Corte di cassazione ha altresì chiarito - affermando un principio che, anche in questo caso, è condiviso dal Collegio - che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, giacché all'imputato è consentito di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093-01; in motivazione, la Corte ha altresì precisato che„ nel caso di specie, non si poteva porre alcun problema in punto di prevedibilità e attuazione del contraddittorio, atteso che la diversa qualificazione giuridica, da reato tentato a consumato, era stata sollecitata dal pubblico ministero con i motivi di impugnazione). Alla luce di tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve ritenere la manifesta infondatezza del motivo, atteso che il reato di ricettazione era quello che era stato originariamente contestato agli imputati nel capo d'imputazione e che la rinnovata qualificazione del fatto, da parte della Corte d'appello di Bari, come ricettazione, dopo che il giudice di primo grado lo aveva qualificato come furto aggravato, non ha comportato alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, ben potendo gli imputati contestarla - come effettivamente hanno fatto - con il ricorso per cassazione. Quanto all'asserita mancata enunciazione, nell'imputazione, del fatto in forma chiara e precisa, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758- 01; in senso analogo: Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090-01; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948-01). Nel caso di specie, l'imputazione per ricettazione conteneva l'indicazione della condotta di acquisto o ricezione, l'oggetto di tale condotta costituito dalla carta bancoposta (con l'indicazione del relativo numero, del numero del conto corrente sul quale la carta operava e del suo titolare), il delitto dal quale la stessa carta proveniva (con l'indicazione del luogo e del tempo di commissione nonché della persona offesa). Tali elementi individuano i tratti essenziali del fatto di ricettazione contestato in modo sufficientemente specifico, consentendo senz'altro all'imputato di difendersi, senza che si dovesse ritenere necessaria - come preteso dai ricorrenti - la specificazione del se si fosse trattato di acquisto o di ricezione, delle modalità di realizzazione di tali alternative azioni e delle persone dalle quali l'acquisto o la ricezione avvennero; elementi i quali, del resto, nella gran parte dei casi sono destinati a rimanere ignoti. 3. Quanto al secondo profilo, esso è in realtà inammissibile per genericità nella parte in cui ricorrenti deducono il difetto di motivazione con riguardo al «corretto inquadramento nella fattispecie di ricettazione», atteso che, a fronte dell'ampia ed esaustiva motivazione della qualificazione del fatto come ricettazione contenuta nelle pagine da 6 a 9 della sentenza impugnata, gli stressi ricorrenti si limitano ad affermare - appunto, del tutto genericamente - il «difetto di motivazione quanto al corretto inquadramento nella fattispecie di ricettazione», senza formulare alcuna specifica critica alla predetta ampia ed esaustiva motivazione. Quanto alla parte del motivo che concerne la motivazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, si deve rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza. La Corte di cassazione ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vu/nus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art.648 cod. pen. che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa. Rammentati tali principi, si deve osservare come la Corte d'appello di Bari abbia valorizzato gli elementi che gli imputati non avevano fornito alcuna spiegazione in ordine al modo in cui erano venuti in possesso della carta bancoposta, ne avevano fatto uso per effettuare dei prelievi e dei pagamenti ancorché fosse di altri ed avevano effettuato tali prelievi e pagamenti immediatamente dopo il furto della carta bancoposta; circostanza, quest'ultima, che confermava ulteriormente la consapevolezza, in capo agli imputati, della provenienza della carta dal recente delitto presupposto, dovendo la stessa carta, proprio in ragione di tale provenienza, essere prontamente utilizzata prima che venisse bloccata. Si tratta di una motivazione che, oltre che in linea con le ricordate indicazioni ermeneutiche della Corte di cassazione, resiste senz'altro alle censure difensive, non presentando alcuna contraddittorietà né illogicità e, risultando, piuttosto, del tutto coerente con le risultanze processuali. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, corrima 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam
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