CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8993/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già Sarco s.r.l., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la di lui casella pec: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: deducibilità IRAP da IRPEG – regime speciale d.l. n. 185/2008 22– 8993 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sardegna n. 716 /0 5 /2018 , pronunciata il 13 luglio 2018 e depositata il 26 luglio 2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATOCHE La società contribuente opera nel settore del commercio autoveicoli e lamenta non aver potuto dedurre l’Irap dall’imponibile Irpeg, pagando così maggiore imposta par ad €.5.724,51 per l’anno 2004, donde ne chiedeva il rimborso con interessi, impugnando il silenzio rifiuto per incostituzionalità dell’Imposta che, così concepita, non colpisce la ricchezza reale e non è rispettosa del principio di capacità contributiva. Le tesi della parte contribuente non erano apprezzate nei gradi di merito, con ampi richiami agli arresti della Consulta e di questa Corte circa la non irragionevolezza del meccanismo Irap. Ricorre la società contribuente affidandosi a due motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso, mentre in prossimità dell’adunanza la parta privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATOCHE Vengono proposti due motivi di ricorso. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal patrono erariale per indeterminatezza del ricorso e dei parametri di censura, nonché per commistione dei motivi. Sul punto questa Corte è intervenuta affermando che non è d’ostacolo all’esame del ricorso la prospettazione di motivi che contengano più censure di cui all’art. 360 c.p.c., ovvero non ne specifichino i profili, purché dalla lettura sia possibile individuarne il riferimento, tenuto conto che spetta al giudice la qualificazione della domanda (cfr. Cass. S.U. n. 9100/2015, Cass. V n. 14756/2020). Analogo principio vale per l’assolvimento dell’onere di completezza 22– 8993 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF ed esaustività del ricorso, secondo i nuovi parametri affinati da questa Corte (Cass. S.U. n. 8950/2022). Il ricorso può dunque essere esaminato. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione art. 53 Cost.; ove il motivo contenga censura al rigetto dell’eccezione di costituzionalità, è inammissibile perché non è soggetto a ricorso per cassazione l’apprezzamento del giudice di merito circa la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Ed infatti è stato affermato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Pertanto, le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale non si presentano come fine a se stesse, ma hanno funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con il decreto impugnato, sicché l'impugnazione deve intendersi che investa sostanzialmente il punto del provvedimento regolato dalle norme giuridiche la cui costituzionalità è contestata (Cass. II, n. 9284/2018; Cass. L., n. 25343/2014). Oveinvece il motivo prospetti nuova questione di costituzionalità della norma istitutiva dell’Irap è infondato, già essendosi pronunciata in più occasioni la Consulta (ord. n. 156/2001; n. 232/2012) che, pur non vincolando il giudice, in quanto pronunce di rigetto, debbono essere seguite, ove non vi siano elementi che ne giustifichino lo scostamento (cfr. Cass. V, n. 5747/2007). Peraltro, anche in sede comunitaria è stata riconosciuta la coerenza e conformità del tributo ai principi eurounitari (cfr. CGCE, n. C-475/03). Altresì, di recente, 22– 8993 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF sul punto è intervenuta nuovamente questa Corte, precisando che In tema di IRAP, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 e 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale -anziché integrale - nella misura forfettaria del dieci per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al costo del lavoro ed agli interessi passivi, costituendo legittimo esercizio del potere discrezionale del legislatore che, con scelta insindacabile in quanto non palesemente arbitraria né irrazionale, ha inteso così promuovere una parziale detassazione dei costi con lo scopo di incentivare la competitività delle imprese nell'interesse generale, non ravvisandosi un obbligo per il medesimo legislatore di estendere la misura agevolativa, opzione che comporterebbe non solo un aumento delle risorse necessarie per la sua attuazione, ma anche un allargamento degli obiettivi generali perseguiti (cfr. Cass.V, n. 15341/2019). Il motivo è dunque infondato e non può essere accolto. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 446/1997, nella sostanza lamentando non aver la commissione d’appello adottato una pronuncia costituzionalmente orientata ad accertare il rimborso di quanto in eccesso versato per non aver potuto dedurre l’Irap dall’imponibile Irpeg. Sul punto questa Corte è intervenuta più volte, affermando la correttezza delle indeducibilità dell’Irap (Cass. S.U. n. 13452/2017), con indirizzo cui è stata data continuità (Cass. V, n. 15341/2019) e dal quale non si vedono ragioni per discostarsi. Sennonché, l ’istanza di rimborso, come risulta incontroverso dalla gravatasentenza, è stata proposta il 22 febbraio 2007 e ad essa sono sopravvenute le disposizioni che hanno previsto la 22– 8993 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF deducibilità forfettaria nei limiti di cui all’art. 6 del d.l. n. 185/2008; e la deducibilità di cui all'art. 2, primo comma, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sulla relazione tra tali norme sopravvenutequesta suprema Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che i n tema di rimborso di maggiore IRES/IRPEG versata per effetto della mancata deduzione dell'IRAP, poiché la disciplina retroattiva introdotta dall'art.2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 (cd. "Salva Italia"), conv. in l. n. 214 del 2011, trova applicazione limitata ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, resta ferma la disciplina dell'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque presentata, entroil termine di cui al precitato art. 38, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del dieci per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale (cfr. Cass. V, n. 15341/2019, in motivazione). Inoltre, questa Corte ha ritenuto che, per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008 avevano già presentato tempestiva istanza ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, il rimborso della maggiore imposta assolta non è subordinato alla presentazione dell'istanza telematica prevista al comma 3 del citato art. 6, in quanto l'istanza telematica è necessaria al solo fine di comunicare all'Amministrazione finanziare l'entità del rimborso di cui si chiede la restituzione ed al fine di consentire alla stessa Amministrazione di quantificare l'importo eventualmente dovuto in restituzione (cfr. Cass. V, n. 15341/2019, in motivazione). 22– 8993 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF Nel ricorso le disposizioni normative appena richiamate vengono comunque evocate ed anche la stessa CTR ne dà attoin motivazione, seppure non ne fa applicazione. Per la verifica(e l’eventuale quantificazione) in concreto della deducibilità parziale dell’IRAP dall’imponibile IRPEG nel caso in questione, con riferimento a ciascuno dei periodi d’imposta controversi, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito,affinché proceda a tali accertamenti in fatto. PQM La Corte accoglie,nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivodi ricorso e , rigettato il primo, ca ssa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia trib