CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1972
Cassazione n. 05331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/07/1972 [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1988 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Cristian GUACHAMNI alle pene ritenute di giustizia per i reati di rapina e lesione personale. 2. Propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Cristian GUACHAMNI, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2.2. Cristian GUACHAMNI denuncia i medesimi vizi in relazione al ritenuto concorso nei reati e al giudizio di equivalenza fra circostanze. 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi generici, manifestamente infondati e in parte non consentiti. 3.1. In punto di responsabilità, le difese non si sono confrontate con le precise argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la quale affermò che entrambi gli imputati, poi arrestati in flagranza, concordarono e attuarono l'azione predatoria. La Corte di appello ha applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita pare civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).3.2. E' consolidato anche il principio-richiamato nella sentenza impugnata per disattendere la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante (Sez. 2, n. 46504 del 13/9/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez, 2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). Inoltre, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 3.3. La Corte ha motivato anche in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze, che peraltro non avrebbe potuto modificare, in assenza di motivo di appello sul punto: l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., infatti, consente al giudice di appello di effettuare detto giudizio "quando occorre" e non già di modificare ex officio il giudizio già espresso dal primo giudice. 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi9r [OSCURATO:PERSONA]Agostini