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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1992

Cassazione n. 44422/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/12/1992 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/10/1957 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riproposti nella memoria depositata dal difensore di quest'ultimo, sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione nonché diretti a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti, già ritenuta ipotetica e infondata dai giudici di merito; rilevato che i primi due motivi di ricorso dell'Halilaga relativi al trattamento sanzionatorio e alla congruità della pena sono inammissibili, risolvendosi le censure in una critica al potere discrezionale del giudice, non sindacabile in questa sede a fronte della diffusa e ampia motivazione resa per giustificare la riduzione operata non nel massimo per la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche e gli aumenti per la continuazione, stante il rilievo attribuito al ruolo, alle modalità dei fatti e alla gravità delle condotte (v. pag. 10 e 11); ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza anche il motivo relativo alla confisca dell'autovettura, correttamente giustificato dalla modificazione del veicolo, strumentale alla commissione non occasionale, ma reiterata dei reati (v. pag. 12-13); rilevato che anche i motivi di ricorso del Gashi replicano pedissequamente censure, puntualmente esaminate in sentenza, e si risolvono nel proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura delle circostanze di fatto valorizzate dai giudici di merito, che hanno congruamente confutato la prospettazione difensiva, ritenuta ipotetica, fantasiosa e non fondata sulla valutazione complessiva del compendio probatorio e dell'evoluzione dei fatti registrati (pag. da 17 a 20); considerato che la ricostruzione difensiva trascura elementi di fatto rilevanti che sorreggono la logica ricostruzione operata dai giudici di merito (provenienza del ricorrente dalla Germania e dal valico del Brennero; impostazione nel GPS dell'indirizzo ove si era fermato l'Halilaga prima di accedere al box con l'autovettura del ricorrente (pag. 21-22); durata della permanenza nel box, presenza di attrezzi, rinvenimento dell'ingente quantitativo di cocaina sotto la coperta (pag. 22-24 e 27); rinvenimento della somma di 23 mila euro nel doppio fondo presente sull'autovettura del ricorrente e compatibilità della somma con quella di norma spettante ai corrieri provenienti dall'estero, non contrastante con il compenso indicato dall'Halilaga quale quello da lui percepito (pag. 26 e 36); idoneità del doppiofondo a contenere i panetti rinvenuti nel box (pag. 24-25); presenza dell'eroina nell'auto dell'Halilaga prima dell'incontro con il ricorrente (pag.28); mancanza di una spiegazione alternativa lecita da parte del ricorrente quanto al possesso del denaro, se non con riferimento ad ipotetiche obbligazioni tra le parti (pag.29-30), o delle ragioni del viaggio e dell'incontro con l'Halilaga, della necessità di entrare con la sua autovettura nel box e ripartire dopo le operazioni compiute (v. pag.35); ritenute non decisive le obiezioni difensive relative ai loghi presenti sulle tavolette di cocaina, al principio attivo, agli involucri alla luce della pluralità dei reati ascritti all'Halilaga, idonea ad escludere la provenienza da un'unica partita (pag. 32-33); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/12/1992 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/10/1957 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riproposti nella memoria depositata dal difensore di quest'ultimo, sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione nonché diretti a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti, già ritenuta ipotetica e infondata dai giudici di merito; rilevato che i primi due motivi di ricorso dell'Halilaga relativi al trattamento sanzionatorio e alla congruità della pena sono inammissibili, risolvendosi le censure in una critica al potere discrezionale del giudice, non sindacabile in questa sede a fronte della diffusa e ampia motivazione resa per giustificare la riduzione operata non nel massimo per la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche e gli aumenti per la continuazione, stante il rilievo attribuito al ruolo, alle modalità dei fatti e alla gravità delle condotte (v. pag. 10 e 11); ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza anche il motivo relativo alla confisca dell'autovettura, correttamente giustificato dalla modificazione del veicolo, strumentale alla commissione non occasionale, ma reiterata dei reati (v. pag. 12-13); rilevato che anche i motivi di ricorso del Gashi replicano pedissequamente censure, puntualmente esaminate in sentenza, e si risolvono nel proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura delle circostanze di fatto valorizzate dai giudici di merito, che hanno congruamente confutato la prospettazione difensiva, ritenuta ipotetica, fantasiosa e non fondata sulla valutazione complessiva del compendio probatorio e dell'evoluzione dei fatti registrati (pag. da 17 a 20); considerato che la ricostruzione difensiva trascura elementi di fatto rilevanti che sorreggono la logica ricostruzione operata dai giudici di merito (provenienza del ricorrente dalla Germania e dal valico del Brennero; impostazione nel GPS dell'indirizzo ove si era fermato l'Halilaga prima di accedere al box con l'autovettura del ricorrente (pag. 21-22); durata della permanenza nel box, presenza di attrezzi, rinvenimento dell'ingente quantitativo di cocaina sotto la coperta (pag. 22-24 e 27); rinvenimento della somma di 23 mila euro nel doppio fondo presente sull'autovettura del ricorrente e compatibilità della somma con quella di norma spettante ai corrieri provenienti dall'estero, non contrastante con il compenso indicato dall'Halilaga quale quello da lui percepito (pag. 26 e 36); idoneità del doppiofondo a contenere i panetti rinvenuti nel box (pag. 24-25); presenza dell'eroina nell'auto dell'Halilaga prima dell'incontro con il ricorrente (pag.28); mancanza di una spiegazione alternativa lecita da parte del ricorrente quanto al possesso del denaro, se non con riferimento ad ipotetiche obbligazioni tra le parti (pag.29-30), o delle ragioni del viaggio e dell'incontro con l'Halilaga, della necessità di entrare con la sua autovettura nel box e ripartire dopo le operazioni compiute (v. pag.35); ritenute non decisive le obiezioni difensive relative ai loghi presenti sulle tavolette di cocaina, al principio attivo, agli involucri alla luce della pluralità dei reati ascritti all'Halilaga, idonea ad escludere la provenienza da un'unica partita (pag. 32-33); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consig
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