CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 28825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6887/2023r.g. proposto da: Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -ricorrenti- CONTRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere 2RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 97 3 /20 22 , depositata il12/9/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. Ai sensi dell’ art. 3 della legge n. 662 del 1996 l’Amministrazione finanziaria procedeva, nell’autunno del 1999, alle trattative per la cessione del terreno sito in Roccabernarda, di cui al foglio 27, particelle nn. 30 e 31. Il terreno apparteneva al demanio dello Stato in forza del verbale di consegna del 12/6/1975, con il quale era stato disposto il passaggio in proprietà dello Stato dei beni appartenenti alle ferrovie calabro-lucane. Le trattative però non avevano sortito effetto, in quanto il bene oggetto di dismissione era risultato occupato da terzi. In particolare, i beni erano posseduti da [OSCURATO:PERSONA], in comunione dei beni con [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i terreni erano stati ceduti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’Amministrazionefinanziaria promuoveva azione di rivendica nei confronti degli occupanti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 3RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2. Il tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1470/2009 dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il tribunale di Crotone. La causa non veniva riassunta dinanzi al tribunale di Crotone. Il tribunale di Crotone in precedenza con la sentenza n.398/2002 aveva dichiarato l’intervenuta usucapione dei fondi in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 2107/2019, depositata il 26/11/2019, dichiarava l’inammissibilità della domanda di rivendica riproposta dall’Amministrazione finanziaria. 4. Avverso la sentenza proponevano appello il M inistero dell’economia e delle finanze (MEF) e l’Agenzia del demanio deducendo: 1) l’inidoneità della sentenza n.398/2002 del Tribunale di Crotone a determinare un effetto di giudicato nei confronti dell’Agenzia del demanio e del MEF; 2) inidoneità della sentenza n. 1470/2009 del tribunale di Catanzaro a determinare un effetto di giudicato nei confronti dell’Agenzia del demanio e del MEF, con conseguente richiesta di accertamento della demanialità dei beni contesi dell’abusiva occupazione degli stessi da parte dei convenuti. 5. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 973/2022, pubblicata il 12/9/2022, rigettava l’appello. In particolare, in motivazione affermava che «entrambi i motivi, esaminati congiuntamente stante l’unicità delle questioni trattate, sono infondati». La Corte territoriale si soffermava sull’efficacia di giudicato in ordine alla sentenza del tribunale di Catanzaro n.1470 del 2009, con cui era stato rilevato il proprio difetto di competenza, con invito alle parti a riassumere giudizio dinanzi al tribunale di Crotone termine di 60 giorni. 4RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riassunzione non si era verificata, ma il MEF e l’Agenzia del demanio avevano introdotto un nuovo giudizio sempre dinanzi al tribunale di Catanzaro, avente ad oggetto la stessa causa petendied il medesimo petitum. Ad avviso della Corted’appello la dichiarazione di incompetenza del tribunale, non essendo stata impugnata, rendeva incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa era riassunta, posto che la parte che dissentiva dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quonon poteva che impugnarla (Cass. n. 20488 del 2018). Ne conseguiva «l’inammissibilità della medesima domanda, anche dinanzi allo stesso giudice che aveva declinato la propria competenza, atteso che la relativa statuizione è ormai passata in giudicato». Per la Corte di merito si sarebbe verifica ta , infatti, una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma la pronuncia di incompetenza non avrebbe fattostato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso (si cita Cass., n. 17248 del 2003).Nella specie, dunque, la domanda era stata presentata dinanzi allo stesso giudice, già dichiaratosi incompetente con precedente sentenza. Tali considerazioni rendevano superflua la disamina degli ulteriori motivi di gravame. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il MEF e l’Agenzia del demanio. 7. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 8. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 310 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Si critica la sentenza della Corteterritoriale laddove ha ritenuto che la sentenza di incompetenza per territorio pronunciata dal tribunale di Catanzaro, n. 1470/2009, ave sse efficacia di giudicato esterno, comportando l’inammissibilità della domanda di accertamento di demanialità successivamente proposta. In realtà, ad avviso dei ricorrenti, la pronuncia si porrebbe in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale per cui il giudicato formale, sulle questioni di rito, come in caso di incompetenza territoriale, non impediva la riproposizione della domanda non estinguendo l’azione. Inoltre, per la giurisprudenza di legittimità, la sentenza che dichiara l’incompetenza territoriale, quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell’art.50 c.p.c., non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice. Tra l’altro, anche ove fosse ammissibile la formazione di un giudicato sostanziale opponibile in un nuovo giudizio, non potrebbe comunque determinare tale giudicato l’inammissibilità della domanda riproposta, ma, semmai, il giudicato potrebbe coprire la sola questione della competenza territoriale, restando impregiudicato il merito del giudizio. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione dell’art.112 c.p.c. e motivazione apparente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. ». La sentenza impugnata, pur dichiarando formalmente di esaminare e rigettare congiuntamente entrambi i motivi di ricorso, 6RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dopo una ricostruzione generale dell’istituto del giudicato, ha preso in considerazione «esclusivamente il secondo motivo di gravame relativo alla valenza di giudicato della precedente sentenza n. 1470/2009 del tribunale di Catanzaro». La Corte territoriale, invece, non ha preso in alcuna considerazione il primo motivo d’appello proposto dalla difesa erariale. 3. Il primo motivo è fondato. Invero, l’ art. 44 c.p.c. (Efficacia dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza) prevede che «[l]’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’art.28». Pertanto, il giudicato interno in ordine alla competenza, si forma esclusivamente nell’ipotesi in cui la controversia, dopo la pronuncia di declinatoria della competenza da parte del giudice a quosia stata nei termini riassunta dinanzi al giudice ad quem. Anche in dottrina si è sottolineato che, sempre che la causa sia tempestivamente riassunta dinanzi al giudice ritenuto competente, e se la sentenza non è impugnata con regolamento di competenza ad istanza di parte, l’art. 44 c.p.c. attribuisce a questa sentenza efficacia di incontestabilità dell’incompetenza dichiarata e della competenza in essa indicata, salvo che si tratti di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall’art.28 c.p.c. Pertanto, se v’è stata riassunzione dinanzi al giudice ad quem, dichiarato competente, tale accertamento, nella pendenza del processo, costituisce soluzione definitiva del problema 7RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’individuazione del giudice competente, sia pure limitatamente ad alcuni criteri, non soltanto per le parti e per il giudice della declinatoria, ma anche, e soprattutto, per il giudice designato, al quale la legge sottrae ogni potere di controllo circa l’effettiva sussistenza della competenza, potendo egli, ove ritenga di non essere competente per materia o territorio inderogabile, ex art. 28 c.p.c., esclusivamente richiedere il regolamento di competenza d’ufficio. L’incontestabilità della competenza presuppone l’esistenza di due elementi: la tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente; la mancata impugnazione della sentenza (ora dell’ordinanza) con il regolamento di competenza. Ma non è l’ipotesi che si è configurata nella specie, ove, come detto, gli attori non hanno provveduto alla riassunzione nel termine fissatodinanzi al tribunale di Crotone. 4. Gli attori hanno proposto, infatti, una nuova domanda, fondata sui medesimi elementi costitutivi tra le stesse parti, dinanzi al tribunale di Catanzaro, che, per primo, si era dichiarato incompetente per territorio. In tal caso, però, trova applicazione l’orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui in caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile non seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non osta alla proposizione, in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito tra le stesse parti e davanti al medesimo od altro giudice (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26327; Cass., n. 1339 del 2010), il quale, ove dichiari l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, viola il disposto di cui all'art. 310, comma 1, c.p.c., sicché va cassata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c., la sentenza d'appello che abbia confermato la 8RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio statuizione di prime cure per aver impedito la pronuncia di estinzione una qualsivoglia delibazione nel merito della domanda (Cass., sez. L, 2/12/2015, n. 24529). Per altroorientamento di legittimità l e sentenz e che stat ui sco no sulla competenza non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo (Cass., sez. 1, 8/3/1995, n. 2697), ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso (Cass., sez. 3, 12/2/2013, n. 3291). Anche in dottrina si è evidenziato che, trascorso inutilmente il termine perentorio fissato dalla legge per la riassunzione, l’attore è libero di proporre ex novo la causa, senza necessità della previa dichiarazione di estinzione del processo precedente, davanti ad ogni altro giudice, ma - per talune opinioni - non allo stesso che ha pronunciato la sentenza declinatoria. Nel provvedimento citato dalla Corte d’appello si fa riferimento alla diversa ipotesi in cui, dopo la declaratoria di incompetenza, v’è stata la riassunzione del giudizio, a differenza che nel caso di specie. In un caso, infatti, si è ritenuto che in materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza 9RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla(Cass., sez. 6-3, 3/8/2018, n. 20488). Anche la pronuncia richiamata dal controricorrente (Cass., n. 2973 del 27/2/2012; pure Cass., n. 14559 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) attiene alla diversa ipotesi in cui v’è stata riassunzione tempestiva dinanzi al giudice ritenuto competente; ipotesi diversa da quella oggetto di controversia, in cui la riassunzione non c’è stata. 5. Anche il secondomotivo di impugnazione è fondato. 5.1. Invero, dal ricorso per cassazione, nel quale sono trascritte le originarie domande presentate dagli attori,in tal modo garantendo la piena autosufficienza dei motivi, emerge che il primo motivo d’appello era relativo alla «idoneità della sentenza n. 398/2002 del tribunale di Crotone a determinare un effetto di giudicato nei confronti dell’Agenzia del demanio e del ministero dell’economia e delle finanze». Si trattava, dunque, della decisione del tribunale di Crotone resa nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], quale attore, e la G estione commissariale governativa ferrovie calabro lucane, in persona del Ministro dei Trasporti pro tempore. In seguito al riscatto delle ferrovie calabro-lucane si determinava una scissione tra proprietà e gestione dei beni costituenti la rete ferroviaria medesima: la proprietà veniva attribuita al demanio dello Stato mentre la gestione era affidata ad una Commissione di nomina ministeriale. Il verbale di riconsegna degli immobili delle ferrovie calabro- lucane, già riscattate dallo Stato e ricadenti nella provincia di Catanzaro, rappresentava il formale titolo di acquisizione al demanio dello Stato dei beni elencati. 10RG n. 6887/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] oggetto del giudizio, dunque, la questione se i beni rivendicati dall’Agenzia delle dogane e dal MEF erano beni demaniali sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Doveva accertarsi se l’azione di accertamento dell’acquisto per usucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere esercitata anche nei confronti del proprietario del bene, ossia del MEF. Tuttavia, il MEF e l’Agenzia del demanio non erano stati parti di quel giudizio svoltosi dinanzi al tribunale di Crotone. 5.2. Effettivamente, la Corted’appello, pur avendo dichiarato di trattare congiuntamente i due motivi di gravame, rigettandoli, tuttavia non ha motivato in alcun modo sul motivo di appello formulato in relazione alla sentenza del tribunale di Catanzaro n.398 del 2002, con cui era stata dichiarata l’usucapione dei beni in favore di [OSCURATO:PERSONA], ma nei confronti della Gestione commissariale governativa ferrovie calabro lucane, in persona del Ministro dei Trasporti. 6. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corted’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà