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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 settembre 2023

Cassazione n. 06025/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19512/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 25855/2023 depositata il 05/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023n. 19512 sez.

S2 -ud. 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha nno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza 25855/2023 depositata il 05/09/2023 della Seconda Sezione Civile, di questa Corte.

2. Sostengono le ricorrenti di aver proposto entrambe ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1161, depositata il 3 maggio 2018 che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1089 del 2012 che a sua volta aveva rigettato lal oro opposizione adecreto ingiuntivo.

3. L’ordinanza di cui si chiede la correzione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, chiamata a decidere anche sulle spese relative alla presente fase di legittimità.

La sopra richiamata ordinanza, però, sarebbe affetta da un errore materiale, nella parte in cui è stata pronunciata unicamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e non anche della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sulla base del medesimo (e unico) ricorso e in forza della stessa procura speciale conferita al medesimodifensore.

L’errore sarebbe rinvenibile: 1) nell’intestazione, dove è indicata come ricorrente solo l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e non anche della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 1); 2) nella ricostruzione della vicenda riportata al punto 2 delle premesse, dove è stato affermato che solo l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto appello avverso la sentenza di Ric. 2023n. 19512 sez.

S2 -ud. 20/02/2024 primo grado resa dal Tribunale di Parma, che era stata, in realtà, impugnata anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2); 3) nella ulteriore ricostruzione della vicenda riportata al punto 3 delle premesse, dove è stato affermato che solo l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto per Cassazione avverso la sentenza d’appello, che era stata, però, impugnata anche dalla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non compare come parte ricorrente pur avendo regolarmente proposto ricorso unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della medesima procura; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza aggiungendo, 1) alla pagina 1, nell’intestazione dell’ordinanza, laddove è menzionato il ricorrente, accanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le seguenti parole “ed [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”; 2) alla pagina 2, punto 2 delle premesse, «dopo le parole avverso la pronuncia di primo grado l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” le parole “ e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”; 3) alla pagina 4, punto 3 delle premesse, dopo le parole “l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” le parole “ e la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”.

Visto l’art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M.

Ric. 2023n. 19512 sez.

S2 -ud. 20/02/2024 La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 25855/2023 pubblicata il 05/09/2023, venga corretta aggiungendo: 1) alla pagina 1, nell’intestazione dell’ordinanza, laddove è menzionato il ricorrente, accanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le seguenti parole «ed [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; 2) alla pagina 2, punto 2 delle premesse, «dopo le parole avverso la pronuncia di primo grado l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» le parole «e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; 3) alla pagina 4, punto 3 delle premesse, dopo le parole «l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» le parole « e la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]».

Dispone che la presente ordinanza sia annotata a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19512/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 25855/2023 depositata il 05/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023n. 19512 sez. S2 -ud. 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha nno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza 25855/2023 depositata il 05/09/2023 della Seconda Sezione Civile, di questa Corte. 2. Sostengono le ricorrenti di aver proposto entrambe ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1161, depositata il 3 maggio 2018 che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1089 del 2012 che a sua volta aveva rigettato lal oro opposizione adecreto ingiuntivo. 3. L’ordinanza di cui si chiede la correzione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, chiamata a decidere anche sulle spese relative alla presente fase di legittimità. La sopra richiamata ordinanza, però, sarebbe affetta da un errore materiale, nella parte in cui è stata pronunciata unicamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e non anche della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sulla base del medesimo (e unico) ricorso e in forza della stessa procura speciale conferita al medesimodifensore. L’errore sarebbe rinvenibile: 1) nell’intestazione, dove è indicata come ricorrente solo l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e non anche della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 1); 2) nella ricostruzione della vicenda riportata al punto 2 delle premesse, dove è stato affermato che solo l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto appello avverso la sentenza di Ric. 2023n. 19512 sez. S2 -ud. 20/02/2024 primo grado resa dal Tribunale di Parma, che era stata, in realtà, impugnata anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2); 3) nella ulteriore ricostruzione della vicenda riportata al punto 3 delle premesse, dove è stato affermato che solo l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto per Cassazione avverso la sentenza d’appello, che era stata, però, impugnata anche dalla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non compare come parte ricorrente pur avendo regolarmente proposto ricorso unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della medesima procura; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza aggiungendo, 1) alla pagina 1, nell’intestazione dell’ordinanza, laddove è menzionato il ricorrente, accanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le seguenti parole “ed [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”; 2) alla pagina 2, punto 2 delle premesse, «dopo le parole avverso la pronuncia di primo grado l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” le parole “ e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”; 3) alla pagina 4, punto 3 delle premesse, dopo le parole “l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” le parole “ e la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”. Visto l’art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M. Ric. 2023n. 19512 sez. S2 -ud. 20/02/2024 La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 25855/2023 pubblicata il 05/09/2023, venga corretta aggiungendo: 1) alla pagina 1, nell’intestazione dell’ordinanza, laddove è menzionato il ricorrente, accanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le seguenti parole «ed [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; 2) alla pagina 2, punto 2 delle premesse, «dopo le parole avverso la pronuncia di primo grado l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» le parole «e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; 3) alla pagina 4, punto 3 delle premesse, dopo le parole «l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» le parole « e la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]». Dispone che la presente ordinanza sia annotata a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. C
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