CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27690/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel reato aggravato di operazioni dolose che ha causato il dissesto della ALA.T. s.r.I., fallita nell'aprile del 2014, della quale gli imputati erano, rispettivamente, socio e commercialista. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte ha invece ridotto al minimo edittale le pene irrogate agli imputati. In particolare oggetto di contestazione la cessione nel 2011, ad un valore ritenuto inferiore a quello reale, di un complesso immobiliare della fallita ad INTERIM s.r.I., società della quale Nasti era socio per il tramite di altra fiduciaria a lui riconducibile e in rappresentanza della quale il Sessa era intervenuto alla stipula dell'atto di cessione del bene in qualità di amministratore della stessa. Operazione conclusasi successivamente al trasferimento delle quote di ALA.T. ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il Nasti era fiduciante unitamente agli amministratori di diritto e di fatto della fallita. 2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse del Nasti articola cinque motivi. 2.1.1 Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In tal senso il ricorrente lamenta l'omessa individuazione da parte dei giudici del merito dell'effettivo contributo causale prestato dall'imputato alla consumazione del reato in qualità di soggetto extraneus, obiettando che sostanzialmente quella configurata a suo carico sarebbe una mera responsabilità da posizione connessa esclusivamente alla sua qualifica di socio degli enti coinvolti nell'operazione. Non solo, la Corte avrebbe immotivatamente trascurato il fatto che il Nasti è entrato nella compagine sociale della fallita successivamente alla deliberazione della cessione del complesso immobiliare, decisione alla cui assunzione non vi sarebbe dunque prova che l'imputato abbia in qualche modo partecipato, rimanendo invece irrilevante che l'atto di cessione sia stato perfezionato pochi giorni dopo l'acquisto delle quote della fallita. In senso analogo il giudice dell'appello non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il ruolo dell'imputato nella trattativa intercorsa, prima della cessione dell'immobile da parte della fallita, tra [OSCURATO:SOCIETA]., la società cui il complesso è stato infine concesso in locazione finanziaria dalla società di leasing cui la stessa Interim lo ha ceduto per un prezzo superiore a quello di acquisto. Infine la Corte avrebbe omesso di considerare che le quote della fallita sono state acquistate da [OSCURATO:PERSONA] con provvista fornita dagli amministratori di ALA.T. attraverso la menzionata Ce.D.Am., società riconducibile esclusivamente a questi ultimi.2.1.2 Con il secondo motivo vengono denunciati ulteriori vizi di motivazione con riguardo alla causazione dell'evento del reato ed all'elemento soggettivo. In proposito il ricorrente osserva anzitutto come ALA.T. abbia effettivamente incassato il prezzo pattuito per la cessione del bene e come invero il suo dissesto sia stato cagionato dalla successiva distrazione dello stesso e delle altre risorse societarie perpetrata nei due anni successivi esclusivamente dagli amministratori della fallita, gli unici, infatti ad essere stati imputati e condannati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ad oggetto tali condotte. Sotto altro profilo lamenta che nell'imputazione sono state contestate entrambe le fattispecie contemplate dall'art. 223 comma 2 n. 2) legge fall. e che, sebbene il rispettivo elemento psicologico si configura in forma diversa, la Corte non avrebbe precisato quale abbia effettivamente ritenuto integrata e, conseguentemente, non avrebbe precisato quale tipologia di dolo ha ritenuto integrata. Non di meno il giudice dell'appello avrebbe in maniera apodittica e comunque contraddittoria ritenuto la natura "dolosa" dell'operazione sulla base del presunto valore di mercato del bene, pur avendo affermato che quello stimato dall'Agenzia delle Entrate sulla cui base la fallita ha stipulato un accertamento con adesione era di gran lunga inferiore. In tal senso la sentenza avrebbe omesso quindi di dimostrare la prevedibilità da parte dell'imputato del dissesto, tanto più alla luce di quanto avvenuto tra la vendita del complesso immobiliare e il fallimento, che, come detto, non è addebitabile al Nasti e, soprattutto, l'avvenuto ripiano di alcuni debiti dalla fallita da parte di Interim. 2.1.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione della cessione del bene come operazione dolosa. In primo luogo si eccepisce come sia rimasto indimostrato che il valore di mercato del bene fosse quello indicato nell'intesa intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. Ed in tal senso, nell'affermare l'incongruità del prezzo di vendita, la Corte non avrebbe considerato i costi sostenuti da Interim per la ristrutturazione dell'immobile e avrebbe invece immotivatamente svalutato il fatto che quest'ultima avesse, come già accennato, provveduto successivamente a ripianare con risorse proprie i debiti della fallita verso la cooperativa CAMMO ed Equitalia. 2.1.4 Analoghi vizi vengono dedotti con il quarto e quinto motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche. 2.2 n ricorso proposto nell'interesse del Sessa articola sei motivi. 2.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, non integrando il fatto contestato il reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2) legge fall. In tal senso osserva come la vendita del bene fosse funzionale al pagamento dei debiti della fallita e non presenti dunque i necessari caratteri di fraudolenza che caratterizzano il fatto tipizzato dalla norma incriminatrice menzionata. 2.2.2 Con il secondo e terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione. In proposito il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe immotivatamente trascurato che il Sessa non aveva alcun rapporto con la fallita, che Interim aveva incontrovertibilmente pagato alcuni debiti di quest'ultima, che l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito al complesso immobiliare venduto dal ALA.T. un valore largamente inferiore a quello assunto dai giudici del merito, che il bene era iscritto in contabilità, per come risultante dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2010, per un valore addirittura inferiore a quello per cui è stato poi venduto, che la vendita non aveva influito sul dissesto della fallita. Quanto poi alla copia dell'atto di vendita rinvenuta nella disponibilità dell'amministratore di fatto di ALA.T. e contraffatta nell'indicazione del prezzo in misura largamente superiore a quello effettivamente pattuito, nonché al preliminare stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]., alcun argomento a carico dell'imputato potrebbe essere ricavato da tali documenti pure apoditticamente evocati dai giudici del merito, all'evidenza predisposti da altri per ingannare la società di leasing. 2.2.3 Analoghi vizi vengono denunciati con il quarto e quinto motivo in merito alla prova del concorso dell'imputato nel reato. Premesso che in realtà allo stesso era stato contestato di aver partecipato alla sua consumazione in qualità di commercialista della fallita - affermazione fondata sulle dichiarazioni rese dall'amministratore di fatto della medesima, peraltro rimaste prive di riscontro -, mentre entrambi i giudici del merito lo hanno ritenuto responsabile anche per essere intervenuto alla stipula della vendita quale legale rappresentante della cessionaria, viene eccepito che in alcun modo è stato chiarito dalla Corte in che modo il Sessa abbia contribuito alla decisione di vendere il bene ovvero abbia determinato in tal senso gli amministratori della società, anche solo eventualmente rafforzando la loro volontà. 2.2.4 Con il sesto motivo vengono infine dedotti vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche. 3. Il difensore del Sessa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., ribadendo le argomentazioni svolte con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti e nei termini di seguito esposti.2. L'operazione oggetto della contestazione mossa agi imputati si identifica, in definitiva, con la vendita ad Interim dell'immobile di cui era proprietaria la fallita ALA.T. - amministrata formalmente da [OSCURATO:PERSONA] (moglie del Nasti e coimputata non ricorrente) e di fatto da [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli coimputato non ricorrente) - ad un prezzo inferiore al suo effettivo valore, desunto quest'ultimo dalle successive vicende che hanno interessato il bene. Infatti, dopo un mese dalla prima cessione la stessa Interim ha rivenduto l'immobile ad un prezzo sensibilmente più elevato a [OSCURATO:SOCIETA]. (società del gruppo Intesa S. Paolo), la quale contestualmente lo ha concesso in locazione finanziaria a CE.D.AM., dando vita così ad una sorta di sale and lease back "triangolare", atteso che la venditrice e l'utilizzatrice finale erano entrambe società, direttamente o indirettamente, riconducibili al Nasti ed al Petrucci. Ad ulteriore riprova della fraudolenza dell'operazione, già nell'imputazione è stato altresì evidenziato come, alla vigilia della primigenia cessione del bene, il Nasti, la Bracciale ed il Petrucci avevano acquisito tutte le quote della fallita per il tramite di altra società a loro parimenti riconducibile ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), impiegando però a tal fine provvista fornita dalla citata CE.D.AM. I giudici del merito hanno ritenuto che lo scopo della articolata operazione, nel suo complesso considerata, fosse quello di acquisire l'immobile, originariamente adibito ad uso alberghiero - ma sostanzialmente in stato di abbandono - per poterlo riconvertire in struttura sanitaria attraverso una società che non fosse pesantemente esposta come era la fallita all'epoca dei fatti. Al fine di meglio evidenziare la fraudolenza di tale operazione, gli stessi giudici del merito hanno inoltre ricordato come la somma ricevuta da ALA.T. per la cessione del complesso immobiliare sia stata successivamente distratta dalla Bracciale e dal Petrucci - ai quali è stato infatti contestato anche il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - abbandonando così la società al suo destino fallimentare in ragione della sua oramai compromessa situazione finanziaria. 3. La prima questione posta dai ricorrenti è quella della determinazione del valore del complesso immobiliare, ceduto dalla fallita ad Interim per 1.300.000 euro e da quest'ultima rivenduto a [OSCURATO:SOCIETA] per 8.000.000 di euro. 3.1 Va anzitutto rilevato che nel corso dei gradi di merito mai è stato acquisito un parere tecnico indipendente al fine di determinare l'effettivo valore del bene di cui si tratta e ciò nonostante la stessa Corte territoriale abbia ammesso che le stime, rilevantemente divergenti, espresse nel prezzo delle due vendite di cui è stato oggetto a distanza di appena un mese non siano le uniche che emergono dagli atti processuali. È infatti la stessa sentenza impugnata ad evidenziare che il consulente della difesa - peraltro riprendendo la stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate nel corso di un contenzioso fiscale con la fallita - ha attribuito all'immobile un valore di poco superiore ai 3.200.000 di euro e che in realtà, a seguito dell'accertamento con adesione che ha risolto il menzionato contenzioso, il suo valore finale è stato determinato in euro 2.717.000. Il giudice dell'appello, come detto, ha tenuto conto anche di queste stime, concludendo però che, anche volendo considerare quello inferiore della forbice, comunque la vendita ad Interim sarebbe avvenuta per un prezzo inferiore al valore reale del bene ceduto, rimanendo così in ogni caso integrato il reato. E' peraltro indubbio che nel successivo sviluppo della motivazione la sentenza impugnata ha fatto sostanzialmente riferimento al prezzo a cui [OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato il complesso immobiliare al fine di evidenziare l'incongruità di quello fissato per la cessione ad Interim. In realtà l'insistente riferimento del giudice dell'appello (e in maniera ancora più marcata di quello di primo grado) al prezzo fissato per la vendita a Leasínt si fonda sull'implicita convinzione che questo e non altro sia in definitiva il "valore di mercato" del bene. Conclusione tutt'altro che evidente, tanto più in assenza di un accertamento oggettivo di tale valore, atteso che prescinde da qualsiasi considerazione della peculiarità di tale vendita, che, come illustrato, si inserisce in una operazione più complessa destinata a finanziare il progetto di riconversione e sfruttamento dell'immobile sviluppato da CE.D.AM. In altri termini la sentenza impugnata non ha spiegato perché il valore assunto come effettivo prescinderebbe dal contesto in cui il prezzo della seconda vendita si è formato e per quali ragioni anche la fallita avrebbe potuto realizzarlo, pur rimanendo estranea al menzionato progetto. 3.2 La rilevante differenza del valore attribuito al complesso immobiliare nei diversi contesti negoziali (espressione che in senso lato riconnprende anche il menzionato accertamento con adesione) non è però indifferente, come invece sostenuto dalla Corte. Infatti, con i motivi d'appello, gli imputati avevano prospettato una serie di circostanze certamente non decisive, qualora debba concludersi che il valore di riferimento sia quello rappresentato dal prezzo pagato da [OSCURATO:SOCIETA] ad Interim, ma che assumono ben diversa rilevanza se, per converso, debba assumersi come reale quello (rectius: uno di quelli) stabilito nel corso del contenzioso tributario. La sentenza impugnata ha infatti escluso che il prezzo fissato per la cessione del bene ad Interim inglobasse anche il contestuale accollo (ed il successivo pagamento) da parte di quest'ultima dei debiti gravanti sulla fallita nei confronti dell'Erario e della CA.M.MO. E ciò in ragione del fatto che alcuna menzione di tale circostanza emergerebbe dal contratto di compravendita, finendo altresì per dubitare della stessa effettiva consistenza dei debiti estinti da Interim, atteso che sull'immobile erano state accese ipoteche in favore dei menzionati creditori per valori inferiori.L'ultima affermazione è intrinsecamente illogica nella misura in cui non viene rivelato se effettivamente i debiti estinti da Interim risultassero o meno nello stato passivo della fallita indipendentemente dal valore delle ipoteche, atteso che non necessariamente l'entità della garanzia fornita dal debitore deve corrispondere a quella del credito. Ma è anche contraddittoria, posto che gli stessi giudici del merito sembrano ammettere l'effettività dell'estinzione dei debiti menzionati e, dunque, il conseguente ridimensionamento del passivo della fallita. 3.3 Ancorché l'accollo dei debiti non abbia costituito esplicito oggetto del contratto di compravendita, si tratta di accordo tutt'altro che neutro ai fini della configurabilità del reato ritenuto dai giudici del merito. Infatti, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la nozione di "operazione dolosa" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (ex multis Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247314). Il fatto per essere tipico deve poi cagionare il dissesto della società o quantomeno aggravarlo, se già in atto al momento della realizzazione della condotta. Ed in tal senso si è precisato altresì che l'aggravamento del dissesto deve essere considerato globalmente e non già con riferimento a singole situazioni debitorie, sicché quando l'entità complessiva del medesimo sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica, di per sè, un'affermazione di responsabilità ai sensi della disposizione in questione, salvo che non si accerti che la diminuzione del passivo, con riguardo ad altre voci, sia stata causata da fattori autonomi ed indipendenti. Solo in questo caso, infatti, è possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situazione, la condotta del soggetto, in sè considerata, ha comunque comportato un peggioramento (Sez. 5, n. 19806 del 28/03/2003, Negro, Rv. 224947). Infine, sul versante dell'elemento soggettivo, l'evento dannoso così configurato, per non essere imputato all'agente a titolo di mera responsabilità oggettiva, deve quantomeno essere da lui prevedibile quale conseguenza della propria condotta, ancorché la sua volontà non sia diretta alla sua causazione (ex multis Sez. 5, n. 19101 del 14/01/2004, Iride, Rv. 227745; Sez. 1, n. 3942 del 13/12/2007, dep. 2008, Muratori, Rv. 238367). 3.4 Alla luce di queste consolidate coordinate esegetiche è allora evidente che i giudici del merito hanno immotivatamente emarginato le circostanze dedotte dalla difesa senza metterne in dubbio l'effettività, omettendo di valutare l'operazione effettuata sul patrimonio della fallita nella sua globalità. Se il rimprovero mosso agli imputati si riduce a quello di essere concorsi nella vendita di un bene societario ad un prezzo inferiore a quello reale - come pure entrambe le sentenze di merito in definitiva sembrano affermare - i giudici del merito avrebbero dovuto valutare l'eventualità di riqualificare il fatto nel diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall., risolvendosi la contestazione in quella di aver disposto di beni societari in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata, ferma restando la necessità di verificare con valutazione ex ante la concreta pericolosità di quella che assumerebbe i connotati di una condotta distrattiva o dissipativa (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071) e costituendo le ulteriori vicende pure descritte nell'imputazione null'altro che la rappresentazione dei connotati di fraudolenza che tale condotta avrebbero caratterizzato. Infatti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo, come già ricordato, concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247; Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D'Ambrosi, Rv. 282396). 3.5 Non di meno, se la vendita ad un prezzo incongruo si vuole costituisca la causa dell'aggravamento del dissesto in quanto segmento di una operazione dolosa, devono essere considerate le azioni contestualmente poste in essere per ridurre in altro modo il passivo della società ed eventualmente idonee a neutralizzare in tal modo il pregiudizio patrimoniale determinato dall'operazione nel suo complesso considerata e che al primo negozio possono ritenersi in concreto collegate, ancorché non formalmente. E' allora evidente come sul punto la motivazione della sentenza impugnata si riveli solo apparente, avendo la Corte apoditticamente escluso la rilevanza dell'estinzione dei debiti della fallita da parte di Interim e, di riflesso, omesso di accertare l'effettivo valore del complesso immobiliare al momento della vendita e nelle condizioni in cui era posseduto da ALA.T. al fine di valutare se l'incasso del prezzo pattuito per la cessione del bene e la contemporanea riduzione della esposizione debitoria della società - naturalmente se effettiva - abbiano comportato, tenuto conto dell'entità del passivo della fallita, una situazione di sostanziale equilibrio in grado di mettere in dubbio la configurabilità di un nesso condizionalistico tra l'operazione ed il dissesto e la prevedibilità di quest'ultimo da parte degli imputati. Non è dubbio che nella specie l'eventuale equilibrio si è comunque dissolto in seguito alla successiva distrazione del danaro incassato dalla fallita per la cessione ad Interim del complesso immobiliare, ma è questo fatto autonomo che non è stato contestato agli imputati e del quale sono stati chiamati a rispondere solo gli amministratori di ALA.T., né le sentenze di merito hanno anche solo ipotizzato che il Nasti ed il Sessa abbiano avuto una qualche consapevolezza delle intenzioni dei loro coimputati. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Le evidenziate lacune motivazionali si riflettono inevitabilmente anche sulla valutazione delle censure relative all'omessa individuazione del contributo concorsuale alla consumazione del reato effettivamente addebitabile agli imputati, che dunque devono ritenersi assorbite nell'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso del Nasti e dei pr