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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03186/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'offensività della condotta, atteso che l'imputato avrebbe esibito la patente di guida de qua al fine di dimostrare le proprie generalità, risultate veritiere e già accertate - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese in conformità ai principi posti dalla giurisprudenza secondo cui, «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, Ventriglia, Rv. 258946 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla gravità dell'offesa alla pubblica fede arrecata dall'esibizione di un documento totalmente falsificato, così rendendo una motivazione fondata su parametri posti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. (richiamato dall'art. 131-bis, cit.) che non può essere qui sindacata sulla scorta dell'alternativo apprezzamento di merito che l'impugnazione finisce col perorare (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'offensività della condotta, atteso che l'imputato avrebbe esibito la patente di guida de qua al fine di dimostrare le proprie generalità, risultate veritiere e già accertate - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese in conformità ai principi posti dalla giurisprudenza secondo cui, «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, Ventriglia, Rv. 258946 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla gravità dell'offesa alla pubblica fede arrecata dall'esibizione di un documento totalmente falsificato, così rendendo una motivazione fondata su parametri posti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. (richiamato dall'art. 131-bis, cit.) che non può essere qui sindacata sulla scorta dell'alternativo apprezzamento di merito che l'impugnazione finisce col perorare (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d