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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 14577/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20572/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. [OSCURATO:PERSONA],N. 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1104/2018 depositata il 27/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 33.424,28 oltre interessi legali ed alla somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danno per lucro cessante sulla premessa che nell'anno 2003 era stata incaricata dal convenuto di ristrutturare un immobile sito in Filottrano;che nel corso dei lavori il proprietario aveva manifestato l'intenzione di pagare a saldo una somma inferiore a quellapattuita; che di fronte al rifiuto della ditta aveva intimato alla stessa lo sgombero del cantiere;che i lavori pertanto erano stati completati da altri; che aveva diritto al pagamento dei lavori eseguiti;che, detratto l’ acconto di euro 10.164,00, vantava un credito di euro33.424,28, comprensivo di IVA.

2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che contestava integralmente la domanda deducendo di aver pagato lasomma di euro 7.280,00 nel marzo 2003 e che i lavori eseguiti dalla ditta presentavano gravi vizi edifformità come constatato dal direttore dei lavori; chiedeva pertanto di rigettare la domanda attriceed in via riconvenzionale di accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1688, secondo comma,c.c. e di condannare l'[OSCURATO:SOCIETA], al risarcimento dei danni subiti dalcommittente a causa dei Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 vizi ed alla rifusione delle spese sostenute per la rimozione di quantoabbandonato nel cantiere.

3. La causa veniva istruita anche con consulenza tecnica di ufficio e interveniva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] , quale cessionario del creditovantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di LucaAccorroni.

4. Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda attorea e dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] nulla doveva alla [OSCURATO:SOCIETA], oltre a quanto già versato antecedentemente ed in corso di causa e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava il contratto di appalto stipulato tra le parti r isolto a causa dell’inadempimento della ditta [OSCURATO:PERSONA], condannandola al risarcimento dei danni quantificati in euro 7.000,00 e alpagamento delle spese di lite.

Il Tribunale osservava che era certo che i lavori preventivati eranostati iniziati dalla ditta attrice e poi terminati da altra ditta .

Di ciò ne aveva dato menzione anche il CTU a tal punto da non riuscire a distinguere il lavoro effettuato dall'una o dall’altra ditta.

Il giudice di primo grado aggiungeva che comunque il direttore dei lavori, pochi giorni dopo l'interruzione dei lavori, aveva evidenziato per iscritto i vizi dei lavori eseguiti dall’attrice, anche se poi erano stati eliminati, per cui non si era potuto valutare e quantificare con precisione l'ammontare dei danni subiti dal committente dopo la cessazione del lavoro da parte della ditta [OSCURATO:SOCIETA], neanche conl’ausilio della consulenza tecnica.

Osservava ancora il giudice di prime cure che il prezzo pattuito sarebbe stato dovuto solo se il lavoro fosse stato eseguito per intero e a regola d'arte, circostanzanon avvenuta, e che [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 aveva già dato un acconto e provveduto a depositare in corso di causa un assegno di euro 8.000,00.

Pertanto, i vizi riscontrati e i ritardi nell'esecuzione dei lavori avevano dato origine ad inadempimento contrattuale a seguito del quale poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto richiesta in via riconvenzionale dal convenuto,con la conseguenza di diminuire il prezzo concordato in origine oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in euro 7.000,00.

5. Con atto di appello ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza.

6. La Corte d’Appello accoglieva solo parzialm ente il gravame e rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale che era stata invece accolta in primo grado.

Come dedotto dall’appellante, il convenuto aveva chiesto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668, secondo comma , c.c.per la sussistenza di vizi e difformità nell ’ esecuzione dell'opera.

Nella fattispecie,rilevato che era provata la stipula del contratto di appalto ed era provato anche che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva terminato i lavori pattuiti, al fine di accertare la responsabilità dell’appaltatore per inesatto adempimento, occorreva applicare la disciplina generale di cui agli articoli 1453 e 1455 c.c.secondo cui l’inadempimento doveva essere di non scarsa rilevanza sia sul piano soggettivo, avuto riguardo all’interesse della parte, sia sul piano oggettivo.

Tuttavia, nel caso di specie , mancava la prova stessa dell'inadempimento contrattuale dal momento che dagli atti processuali non era possibile individuare la causa dell'interruzione Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 dei lavori da parte della ditta attrice, quali lavori erano stati effettivamente eseguiti sino all'interruzione e quali erano i vizi.

Non poteva, dunque , affermarsi l’inadempimento della ditta attrice e, tantomeno , la sua gravità tenuto con t o anche del la quantificazione dei costi per il ripristino pari a uno scarso quinto dell'importo complessivo.

D i conseguenza in accoglimento del motivo di appello doveva rigettarsi la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno per inadempimento.

Risultava infondato,invece, il secondo motivo di gravame , in quanto l'appellante non aveva assolto l'onere incombente su di lui di provare quali lavori aveva effettuato fino all'abbandono del cantiere.Anche la consulenza non aveva risolto questo aspetto e , dunque, non poteva accogliersi la domanda originaria di parte attrice.Secondo i principi generali di cui all'art. 2967 cc, infatti, era suo onere dimostrare quali lavori avesse effettuato e dovessero pagarsi fino all'abbandono del cantiere,considerato che circostanza incontestata era quella di avere già percepito la somma di euro 10.164,00.

Dall'esamedegli atti processuali si evidenzia va che l'attore si era limitato a produrre una notula di lavori, che non risulta va neppure portata a conoscenza del convenuto, ed un prezziario sottoscritto anche daquest' ultimo, mancando agli atti un progetto o un computo metrico analitico dei lavorieffettuati.

Lo stesso CTU nominato nella relazione peritale avevaevidenziato la difficoltà nel rispondere al quesito proprio per la mancanza di una contabilità sui lavori eseguiti e, ascoltato a chiarimenti, aveva dichiarato di non aver potuto distinguerei lavori eseguiti dalla ditta attrice da quelli Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 svolti da altri perché la contabilità non erasufficientemente precisa "per distinguere la provenienza dei lavori".

Di conseguenza la Corte d’Appello riteneva che la ditta attrice non avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non potendosi ritenere sufficiente per dimostrare la fondatezza della domanda la deposizione di un solo teste che, peraltro , si era limitato a rispondere con un semplice sì all'elenco dei lavori di cui alla notula, senzaulteriori specificazioni.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 9.[OSCURATO:PERSONA] ES in liquidazione si è costitui t a nel presente giudizio senza proporre un controricorso ma al solo fine di concludere per l’accoglimento del ricorso.

10. Tutte le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato:Violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, 116,comma 2, c.p.c. ; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in tema di onere della prova.

Secondo parte ricorrente i lavori erano stati pacificamente svolti, sicch é il giudice non poteva mettere in discussione tale aspetto dovendo dare per provato il dato fattuale rappresentato dall’avvenuta esecuzione dei lavori, circostanza che oramai esorbitava dal perimetro dei fatti oggetto di accertamento e di valutazione da parte dell’organo giudicante.

Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbemanifestamente contravvenuto a tale principio giuridico e logico, rimettendo tardivamente in discussione fatti e circostanze che sarebberodel tutto incontroversi alla luce delle stesse affermazioni del convenuto. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d'Appello, sulla base dell a CTU , ha ritenuto che non fosseprovato quale parte dei lavori era stata effettivamente svolta da parte della ditta originaria attrice sino alla loro interruzione e, proprio in ragione di tale aspetto, ha accolto il motivo di appello relativo alla risoluzione per inadempimento da parte del ricorrente, non essendo possibile stabilire la sussistenza dei vizi e la loro ascrivibilità alla parte oggi ricorrente.

Sulla base del medesimo presupposto di fatto, vale a dire la mancanza di prova dei lavori effettivamente svolti rispetto a quelli conclusi dalla ditta appaltatricesubentrata, la Corte ha rigettato la richiesta di pagamenti ulteriori rispetti a quelli già effettuati dalla committente.

La censura, dunque , è in fondata perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e parte dall’erroneo presupposto che la Corte d’Appello ha accertato l’effettivo svolgimento dei lavori mentre , invece , ha ritenuto non provata la loro effettiva entità, e poiché l’onere della prova gravava sull’appaltatore ha rigettato la domanda di pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già pagate.

Peraltro, non vi è stata alcuna ultrapetizione in quanto costituisce principio del tutto consolidato quello secondo il quale non incorre in tale vizio il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire.Deve ribadirsi, dunque, che: In tema di giudizio diappello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantumdevolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base allaqualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazionedi una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice Sez. 6 - L, Ord . n.513 del 2019 ; Sez. 3, Sent . n. 20652 del 2009 ).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (prova documentale) oggetto di discussione tra le parti.

Falsa affermazione circa l’inesistenza in atti di un computo metrico dei lavori eseguiti.

Omesso esame del documento n. 2 di parte attrice (computo metrico) e addirittura negazione della sua esistenza nonostante richiamato nell’ordinanza di nomina del CTU e nell’elaborato peritale.

Abnormità e illogicità manifesta.

Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 Nella sentenza impugnatasi afferma di non poter accogliere la domanda dell’impresa attrice “mancando agli atti un progetto (?) o computo metrico analitico dei lavori effettuati” (pag. 6).

Si tratterebbe di affermazione destituita di fondamento, perchè offrirebbe una rappresentazione omissiva, falsa ed erronea dei documenti versati in atti e dell’attività istruttoria espletata.

Con l’atto di citazione è stato infatti prodotto (doc. 9) il computo metrico analitico dei lavori effettuati contenente una descrizione minuziosa e puntuale di tutte le lavorazioni svolte dall’impresa attrice con esatta quantificazione dei quantitativi metrici delle opere eseguite nonché dei prezzi unitari applicati e dell’importo dovuto singolarmente per ciascuna lavorazione e di quello complessivo maturato.

In ossequio al principio di autosufficienza il ricorrente trascrive il suddetto computo metrico agli atti del giudizio di primo grado.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art.115 c.p.c. per manifesto travisamento della CTU.

Falsa rappresentazione, nella sentenza impugnata, del contenuto di un documento processuale (elaborato peritale del CTU) decisivo per il giudizio.

Errore di percezione su un fatto (relazione peritale) che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

Eccesso e abuso di potere.

La sentenza impugnata avrebbe completamente stravolto e, per altro verso, gravemente sottaciuto le risultanze della CTU, di cui, in poco più di una riga di motivazione, si dà una rappresentazione totalmente immaginifica e falsata incorrendo in un manifesto vizio di percezione e rappresentazione della realtà documentale.

Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 La motivazione sarebbe anche del tutto contraddittoria poiché nella stessa frase,prima si afferma che la contabilità non esiste, e poi che la contabilità esiste ma non è sufficientemente precisa.

Si configurerebbe pertanto un’evidente anomalia motivazionale vertendosi in ipotesi di “contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili”.

Ciò premesso sarebbe totalmente falso e frutto di una rappresentazione del contenuto della perizia intessuto di gravissime omissioni al punto da distorcere integralmente l’evidenza documentale che il CTU non avesse risposto al quesito per difficoltà tecniche legate alla contabilità dei lavori.

Al contrario, il CTU avrebbe motivatamente ed esattamente quantifica to il credito dell’impresa attrice in complessivi € 33.925,60.

Onde consentire alla Corte di immediatamente individuare l’errore di percezione che vizia la sentenza impugnata parte ricorrente trascrive i contenuti salienti e le conclusioni dell’elaborato peritale del CTU.

Si configurerebbe,dunque, il c.d. vizio di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova.

Nel caso in esame, infatti , a inficiare la sentenza impugnata non sarebbe l’attività di valutazione di una prova che si assuma erroneamente compiuta dal giudice del merito ma l’individuazione del contenuto oggettivo della prova stessa, e nella specie, della consulenza tecnica che sarebbe rappresentata nel provvedimento impugnato in modo non rispondente alla realtà documentale 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.

Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 Come si è detto, la sentenza della Corte d’Appello non ha escluso che il ricorrente abbia effettuato dei lavori fino all’interruzione del rapporto, ha invece, ritenuto che rispetto a quanto già pagato dal committente non vi fosse la prova di lavori ulteriori,in quanto le opere erano proseguite da parte di altra ditta appaltatrice e il ctu aveva concluso nel senso di non poter affermare quali fossero i lavori eseguiti dal ricorrente.

Il ricorrente riporta il contenuto della consulenza tecnica ma trascura di considerare e contraddire la parte della sentenza dove si dice che il CTU sentito a chiarimenti ha dichiarato di non aver potuto distinguerei lavori eseguiti dalla ditta attrice da quelli svolti da altri perché la contabilità non era sufficientemente precisa per distinguere la provenienza dei lavori.

Inoltre, essendo pacifico che i lavori non erano stati completati, il computo metrico e le prove dedotte dal ricorrente costituisconoprova solo di quanto fosse previst o originariamente in contratto,ma non sono elementi idone i a dimostrare l’effettivo completamento dei lavori, avendo il ricorrente lasci ato il cantiere prima del completamento delle opere pattuiteper essersi interrotto il rapporto.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: 4) Violazione di legge, per omessa motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile risultante da vizio testuale.

Il ricorrente contesta la sentenza circa la valutazione delle prove.

La sentenza sul punto, peraltro, sarebbe del tutto illogica e priva di pregnanza perché è evidente che la prova era formulata per capitoli e inoltre il teste [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 rispondere solo “si”, senza ulteriori specificazioni ma a vrebbe dichiarato di essere a diretta conoscenza dei fatti per aver lavorato nel cantiere per cui è causa (verbale del 2/7/2010: “Sì lo posso dire perché lavoravo lì” -doc. 13).

In secondo luogo, sarebbe altresì falso che solo un testimone abbia deposto sull’esecuzione dei lavori confermando che gli stessi sono stati eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Nella sentenza impugnata non si tiene infatti conto della testimonianza del sig. [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale di udienza del 2/7/2010, che ha parimenti confermato l’esecuzione delle opere da parte dell’impresa attrice (verbale del 2/7/2010: “Sì è vero”), e neppure di altri testimoni.

Peraltro, i l fatto che fosse un solo teste non determinerebbe alcun vulnus alla sua attendibilità.

Infine, le affermazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA] non sono state smentite né sono contraddette da quelle di nessun altro teste, e invece la decisione impugnata implicherebbe necessariamente che lo stesso abbia commesso il reato di falsa testimonianza senza tuttavia che il GOT abbia offerto una reale motivazione per giungere a una così grave conclusione né, per altro verso, ne abbia tratto le doverose conseguenze anche in termini di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura è proposta come vizio di motivazione ed è , pertanto, inammissibile.

Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione agli interessi coinvolti nel giudizio presupposto che alla rilevanza della causa riconoscendo un moltiplicatore annuo superiore al minimo ed evidenziando che le maggiorazioni hanno carattere discrezionale e nella specie oggetto dell’equa riparazione era solo la durata del giudizio di appello.

Il ricorrente, peraltro, non riporta i capitoli di prova cui si riferisce e neanche il contenuto delle altre testimonianze il che rende ulteriormente inammissibile la censura.

Risulta, dunque, evidenteche con il motivo in esame si chiede una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova.

Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024 della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata». (Sez.1, Sent n. 16056 del 2016).

La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento principalmente sulle risultanze della CTU che, peraltro, erano favorevoli al ricorrente quanto alla parte relativa al suo inadempimento per i vizi delle opere.

Di conseguenza le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità.

Come si è detto, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez.

L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez.

L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

Ric. 2019n. 20572sez.

S2 - ud. 08/05/2024

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20572/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. [OSCURATO:PERSONA],N. 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1104/2018 depositata il 27/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 33.424,28 oltre interessi legali ed alla somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danno per lucro cessante sulla premessa che nell'anno 2003 era stata incaricata dal convenuto di ristrutturare un immobile sito in Filottrano;che nel corso dei lavori il proprietario aveva manifestato l'intenzione di pagare a saldo una somma inferiore a quellapattuita; che di fronte al rifiuto della ditta aveva intimato alla stessa lo sgombero del cantiere;che i lavori pertanto erano stati completati da altri; che aveva diritto al pagamento dei lavori eseguiti;che, detratto l’ acconto di euro 10.164,00, vantava un credito di euro33.424,28, comprensivo di IVA. 2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che contestava integralmente la domanda deducendo di aver pagato lasomma di euro 7.280,00 nel marzo 2003 e che i lavori eseguiti dalla ditta presentavano gravi vizi edifformità come constatato dal direttore dei lavori; chiedeva pertanto di rigettare la domanda attriceed in via riconvenzionale di accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1688, secondo comma,c.c. e di condannare l'[OSCURATO:SOCIETA], al risarcimento dei danni subiti dalcommittente a causa dei Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 vizi ed alla rifusione delle spese sostenute per la rimozione di quantoabbandonato nel cantiere. 3. La causa veniva istruita anche con consulenza tecnica di ufficio e interveniva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] , quale cessionario del creditovantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di LucaAccorroni. 4. Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda attorea e dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] nulla doveva alla [OSCURATO:SOCIETA], oltre a quanto già versato antecedentemente ed in corso di causa e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava il contratto di appalto stipulato tra le parti r isolto a causa dell’inadempimento della ditta [OSCURATO:PERSONA], condannandola al risarcimento dei danni quantificati in euro 7.000,00 e alpagamento delle spese di lite. Il Tribunale osservava che era certo che i lavori preventivati eranostati iniziati dalla ditta attrice e poi terminati da altra ditta . Di ciò ne aveva dato menzione anche il CTU a tal punto da non riuscire a distinguere il lavoro effettuato dall'una o dall’altra ditta. Il giudice di primo grado aggiungeva che comunque il direttore dei lavori, pochi giorni dopo l'interruzione dei lavori, aveva evidenziato per iscritto i vizi dei lavori eseguiti dall’attrice, anche se poi erano stati eliminati, per cui non si era potuto valutare e quantificare con precisione l'ammontare dei danni subiti dal committente dopo la cessazione del lavoro da parte della ditta [OSCURATO:SOCIETA], neanche conl’ausilio della consulenza tecnica. Osservava ancora il giudice di prime cure che il prezzo pattuito sarebbe stato dovuto solo se il lavoro fosse stato eseguito per intero e a regola d'arte, circostanzanon avvenuta, e che [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 aveva già dato un acconto e provveduto a depositare in corso di causa un assegno di euro 8.000,00. Pertanto, i vizi riscontrati e i ritardi nell'esecuzione dei lavori avevano dato origine ad inadempimento contrattuale a seguito del quale poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto richiesta in via riconvenzionale dal convenuto,con la conseguenza di diminuire il prezzo concordato in origine oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in euro 7.000,00. 5. Con atto di appello ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza. 6. La Corte d’Appello accoglieva solo parzialm ente il gravame e rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale che era stata invece accolta in primo grado. Come dedotto dall’appellante, il convenuto aveva chiesto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668, secondo comma , c.c.per la sussistenza di vizi e difformità nell ’ esecuzione dell'opera. Nella fattispecie,rilevato che era provata la stipula del contratto di appalto ed era provato anche che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva terminato i lavori pattuiti, al fine di accertare la responsabilità dell’appaltatore per inesatto adempimento, occorreva applicare la disciplina generale di cui agli articoli 1453 e 1455 c.c.secondo cui l’inadempimento doveva essere di non scarsa rilevanza sia sul piano soggettivo, avuto riguardo all’interesse della parte, sia sul piano oggettivo. Tuttavia, nel caso di specie , mancava la prova stessa dell'inadempimento contrattuale dal momento che dagli atti processuali non era possibile individuare la causa dell'interruzione Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 dei lavori da parte della ditta attrice, quali lavori erano stati effettivamente eseguiti sino all'interruzione e quali erano i vizi. Non poteva, dunque , affermarsi l’inadempimento della ditta attrice e, tantomeno , la sua gravità tenuto con t o anche del la quantificazione dei costi per il ripristino pari a uno scarso quinto dell'importo complessivo. D i conseguenza in accoglimento del motivo di appello doveva rigettarsi la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno per inadempimento. Risultava infondato,invece, il secondo motivo di gravame , in quanto l'appellante non aveva assolto l'onere incombente su di lui di provare quali lavori aveva effettuato fino all'abbandono del cantiere.Anche la consulenza non aveva risolto questo aspetto e , dunque, non poteva accogliersi la domanda originaria di parte attrice.Secondo i principi generali di cui all'art. 2967 cc, infatti, era suo onere dimostrare quali lavori avesse effettuato e dovessero pagarsi fino all'abbandono del cantiere,considerato che circostanza incontestata era quella di avere già percepito la somma di euro 10.164,00. Dall'esamedegli atti processuali si evidenzia va che l'attore si era limitato a produrre una notula di lavori, che non risulta va neppure portata a conoscenza del convenuto, ed un prezziario sottoscritto anche daquest' ultimo, mancando agli atti un progetto o un computo metrico analitico dei lavorieffettuati. Lo stesso CTU nominato nella relazione peritale avevaevidenziato la difficoltà nel rispondere al quesito proprio per la mancanza di una contabilità sui lavori eseguiti e, ascoltato a chiarimenti, aveva dichiarato di non aver potuto distinguerei lavori eseguiti dalla ditta attrice da quelli Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 svolti da altri perché la contabilità non erasufficientemente precisa "per distinguere la provenienza dei lavori". Di conseguenza la Corte d’Appello riteneva che la ditta attrice non avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non potendosi ritenere sufficiente per dimostrare la fondatezza della domanda la deposizione di un solo teste che, peraltro , si era limitato a rispondere con un semplice sì all'elenco dei lavori di cui alla notula, senzaulteriori specificazioni. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 9.[OSCURATO:PERSONA] ES in liquidazione si è costitui t a nel presente giudizio senza proporre un controricorso ma al solo fine di concludere per l’accoglimento del ricorso. 10. Tutte le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato:Violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, 116,comma 2, c.p.c. ; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in tema di onere della prova. Secondo parte ricorrente i lavori erano stati pacificamente svolti, sicch é il giudice non poteva mettere in discussione tale aspetto dovendo dare per provato il dato fattuale rappresentato dall’avvenuta esecuzione dei lavori, circostanza che oramai esorbitava dal perimetro dei fatti oggetto di accertamento e di valutazione da parte dell’organo giudicante. Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbemanifestamente contravvenuto a tale principio giuridico e logico, rimettendo tardivamente in discussione fatti e circostanze che sarebberodel tutto incontroversi alla luce delle stesse affermazioni del convenuto. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello, sulla base dell a CTU , ha ritenuto che non fosseprovato quale parte dei lavori era stata effettivamente svolta da parte della ditta originaria attrice sino alla loro interruzione e, proprio in ragione di tale aspetto, ha accolto il motivo di appello relativo alla risoluzione per inadempimento da parte del ricorrente, non essendo possibile stabilire la sussistenza dei vizi e la loro ascrivibilità alla parte oggi ricorrente. Sulla base del medesimo presupposto di fatto, vale a dire la mancanza di prova dei lavori effettivamente svolti rispetto a quelli conclusi dalla ditta appaltatricesubentrata, la Corte ha rigettato la richiesta di pagamenti ulteriori rispetti a quelli già effettuati dalla committente. La censura, dunque , è in fondata perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e parte dall’erroneo presupposto che la Corte d’Appello ha accertato l’effettivo svolgimento dei lavori mentre , invece , ha ritenuto non provata la loro effettiva entità, e poiché l’onere della prova gravava sull’appaltatore ha rigettato la domanda di pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già pagate. Peraltro, non vi è stata alcuna ultrapetizione in quanto costituisce principio del tutto consolidato quello secondo il quale non incorre in tale vizio il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire.Deve ribadirsi, dunque, che: In tema di giudizio diappello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantumdevolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base allaqualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazionedi una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice Sez. 6 - L, Ord . n.513 del 2019 ; Sez. 3, Sent . n. 20652 del 2009 ). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (prova documentale) oggetto di discussione tra le parti. Falsa affermazione circa l’inesistenza in atti di un computo metrico dei lavori eseguiti. Omesso esame del documento n. 2 di parte attrice (computo metrico) e addirittura negazione della sua esistenza nonostante richiamato nell’ordinanza di nomina del CTU e nell’elaborato peritale. Abnormità e illogicità manifesta. Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 Nella sentenza impugnatasi afferma di non poter accogliere la domanda dell’impresa attrice “mancando agli atti un progetto (?) o computo metrico analitico dei lavori effettuati” (pag. 6). Si tratterebbe di affermazione destituita di fondamento, perchè offrirebbe una rappresentazione omissiva, falsa ed erronea dei documenti versati in atti e dell’attività istruttoria espletata. Con l’atto di citazione è stato infatti prodotto (doc. 9) il computo metrico analitico dei lavori effettuati contenente una descrizione minuziosa e puntuale di tutte le lavorazioni svolte dall’impresa attrice con esatta quantificazione dei quantitativi metrici delle opere eseguite nonché dei prezzi unitari applicati e dell’importo dovuto singolarmente per ciascuna lavorazione e di quello complessivo maturato. In ossequio al principio di autosufficienza il ricorrente trascrive il suddetto computo metrico agli atti del giudizio di primo grado. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art.115 c.p.c. per manifesto travisamento della CTU. Falsa rappresentazione, nella sentenza impugnata, del contenuto di un documento processuale (elaborato peritale del CTU) decisivo per il giudizio. Errore di percezione su un fatto (relazione peritale) che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Eccesso e abuso di potere. La sentenza impugnata avrebbe completamente stravolto e, per altro verso, gravemente sottaciuto le risultanze della CTU, di cui, in poco più di una riga di motivazione, si dà una rappresentazione totalmente immaginifica e falsata incorrendo in un manifesto vizio di percezione e rappresentazione della realtà documentale. Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 La motivazione sarebbe anche del tutto contraddittoria poiché nella stessa frase,prima si afferma che la contabilità non esiste, e poi che la contabilità esiste ma non è sufficientemente precisa. Si configurerebbe pertanto un’evidente anomalia motivazionale vertendosi in ipotesi di “contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili”. Ciò premesso sarebbe totalmente falso e frutto di una rappresentazione del contenuto della perizia intessuto di gravissime omissioni al punto da distorcere integralmente l’evidenza documentale che il CTU non avesse risposto al quesito per difficoltà tecniche legate alla contabilità dei lavori. Al contrario, il CTU avrebbe motivatamente ed esattamente quantifica to il credito dell’impresa attrice in complessivi € 33.925,60. Onde consentire alla Corte di immediatamente individuare l’errore di percezione che vizia la sentenza impugnata parte ricorrente trascrive i contenuti salienti e le conclusioni dell’elaborato peritale del CTU. Si configurerebbe,dunque, il c.d. vizio di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova. Nel caso in esame, infatti , a inficiare la sentenza impugnata non sarebbe l’attività di valutazione di una prova che si assuma erroneamente compiuta dal giudice del merito ma l’individuazione del contenuto oggettivo della prova stessa, e nella specie, della consulenza tecnica che sarebbe rappresentata nel provvedimento impugnato in modo non rispondente alla realtà documentale 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 Come si è detto, la sentenza della Corte d’Appello non ha escluso che il ricorrente abbia effettuato dei lavori fino all’interruzione del rapporto, ha invece, ritenuto che rispetto a quanto già pagato dal committente non vi fosse la prova di lavori ulteriori,in quanto le opere erano proseguite da parte di altra ditta appaltatrice e il ctu aveva concluso nel senso di non poter affermare quali fossero i lavori eseguiti dal ricorrente. Il ricorrente riporta il contenuto della consulenza tecnica ma trascura di considerare e contraddire la parte della sentenza dove si dice che il CTU sentito a chiarimenti ha dichiarato di non aver potuto distinguerei lavori eseguiti dalla ditta attrice da quelli svolti da altri perché la contabilità non era sufficientemente precisa per distinguere la provenienza dei lavori. Inoltre, essendo pacifico che i lavori non erano stati completati, il computo metrico e le prove dedotte dal ricorrente costituisconoprova solo di quanto fosse previst o originariamente in contratto,ma non sono elementi idone i a dimostrare l’effettivo completamento dei lavori, avendo il ricorrente lasci ato il cantiere prima del completamento delle opere pattuiteper essersi interrotto il rapporto. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: 4) Violazione di legge, per omessa motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile risultante da vizio testuale. Il ricorrente contesta la sentenza circa la valutazione delle prove. La sentenza sul punto, peraltro, sarebbe del tutto illogica e priva di pregnanza perché è evidente che la prova era formulata per capitoli e inoltre il teste [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 rispondere solo “si”, senza ulteriori specificazioni ma a vrebbe dichiarato di essere a diretta conoscenza dei fatti per aver lavorato nel cantiere per cui è causa (verbale del 2/7/2010: “Sì lo posso dire perché lavoravo lì” -doc. 13). In secondo luogo, sarebbe altresì falso che solo un testimone abbia deposto sull’esecuzione dei lavori confermando che gli stessi sono stati eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Nella sentenza impugnata non si tiene infatti conto della testimonianza del sig. [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale di udienza del 2/7/2010, che ha parimenti confermato l’esecuzione delle opere da parte dell’impresa attrice (verbale del 2/7/2010: “Sì è vero”), e neppure di altri testimoni. Peraltro, i l fatto che fosse un solo teste non determinerebbe alcun vulnus alla sua attendibilità. Infine, le affermazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA] non sono state smentite né sono contraddette da quelle di nessun altro teste, e invece la decisione impugnata implicherebbe necessariamente che lo stesso abbia commesso il reato di falsa testimonianza senza tuttavia che il GOT abbia offerto una reale motivazione per giungere a una così grave conclusione né, per altro verso, ne abbia tratto le doverose conseguenze anche in termini di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La censura è proposta come vizio di motivazione ed è , pertanto, inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione agli interessi coinvolti nel giudizio presupposto che alla rilevanza della causa riconoscendo un moltiplicatore annuo superiore al minimo ed evidenziando che le maggiorazioni hanno carattere discrezionale e nella specie oggetto dell’equa riparazione era solo la durata del giudizio di appello. Il ricorrente, peraltro, non riporta i capitoli di prova cui si riferisce e neanche il contenuto delle altre testimonianze il che rende ulteriormente inammissibile la censura. Risulta, dunque, evidenteche con il motivo in esame si chiede una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata». (Sez.1, Sent n. 16056 del 2016). La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento principalmente sulle risultanze della CTU che, peraltro, erano favorevoli al ricorrente quanto alla parte relativa al suo inadempimento per i vizi delle opere. Di conseguenza le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità. Come si è detto, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). Ric. 2019n. 20572sez. S2 - ud. 08/05/2024 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.
Sentenza Cassazione n. 14577/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris