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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13833/2026

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enzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LazioRoma n. 2741/2018 depositata il 17/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnavainnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso diNumero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/2026accertamento catastale N. RM 1091569/2013, con il quale l’Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] rideterminava il classamento dell’immobile diproprietà della ricorrente con conseguente attribuzione di una nuovarendita catastale.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 21850/2016depositata in data 30.09.2016 di accoglimento del ricorso.2.

A seguito di appello proposto dall’Ufficio la Commissione TributariaRegionale del Lazio ribaltava la decisione di prime cure con una pronuncianella quale si statuiva che: “l’avviso di accertamento è adeguatamentemotivato e la documentazione in atti conferma la bontà del riclassamentooperato rispetto ad immobili insistenti su una microzona che nel tempo havisto radicalmente modificata la propria struttura sociale e immobiliare”.3.

Avverso la pronuncia n. 2471/2018 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio in data 09 aprile 2018, depositata il giorno17 aprile 2018, non notificata, la contribuente proponeva ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.4.

L’Ufficio ha resistito depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di impugnazione, la contribuente lamenta “Nullitàdella sentenza per violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 546/1992,artt. 16, 20, 22 e 53, della L. n. 890 del 1982, art. 8, nonché dell’art. 101c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Nullità della sentenzaper la inesistenza della notificazione dell’appello”.1.1 Con tale motivo parte ricorrente lamenta che soltanto al momento dirichiedere l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza dellaCTP di Roma veniva a conoscenza che tale pronuncia era stata impugnatadall’Ufficio innanzi alla CTR del Lazio, che aveva dichiarato erroneamentela contumacia della Cinesi.

La mancata conoscenza della pendenza delgiudizio di appello nonché della sentenza che lo aveva definito le avevaNumero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/2026impedito peraltro di impugnare la decisione a lei sfavorevole con ricorso inCassazione.Rappresenta, pertanto, che l’impugnazione era stata proposta oltre iltermine di cui all’art. 327 c.p.c., ma entro il semestre dalla data in cui erastata resa edotta della pronuncia della CTR (15.07.2021), versandosinell’ipotesi di cui all’art. 327 comma 2 c.p.c. e dall’art. 38 comma 3 D. lgs.n. 546/1992.In particolare, la ricorrente denuncia che l’atto di appello non le era maistato notificato nemmeno al suo difensore e ciò sul presupposto che lanotifica dell’impugnazione, come emergeva dalla documentazione allegataall’atto di appello, pervenuta al difensore della ricorrente facevariferimento alla proposizione di un appello nei confronti di un altrocontribuente, tale signor [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, nel caso di specie, deduce il profilo della inesistenza dellanotificazione dell’atto di appello proposto dall’Ufficio a cui conseguival’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che nel sintetico controricorso l’Ufficio si è limitato adevidenziare la tempestività dell’appello proposto nei sei mesi dal depositodella sentenza di primo grado, senza controdedurre né argomentare inmerito alla contestata inesistenza della notifica come eccepita dacontroparte.3.

In sede di memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. parte ricorrente ha insistitonello stigmatizzare il comportamento dell’Ufficio che non si era avvedutodi aver notificato l’atto di appello al difensore, geom.

SalvaneschiAnnamaria, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], come agevolmente desumibiledalla documentazione prodotta in giudizio e relativa al secondo grado, perpoi costituirsi in giudizio con il deposito nei termini di legge di un atto diappello diverso relativo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], invero mai notificatoa quest’ultima o al suo difensore nel suo interesse.Numero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/20264.

La difesa della controricorrente non fornisce alcun elemento di provaper contrastare la fondatezza dell’odierna impugnazione, né controdeducesulla circostanza dell’erronea notifica al difensore della ricorrente di unNe discende che deve ritenersi acclarata l’omessa notifica dell’appello allaCinesi Adelina è un travolgendo quindi la stessa procedibilità dell’appello erendendo quindi nulla la sentenza impugnata.Ed invero, il Collegio intende condividere l’orientamento costante di questaCorte, a tenore del quale: “In tema di contenzioso tributario, l'art. 38,comma terzo, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,prevedendo che il termine annuale per la proposizione dell'impugnazionenon si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avutoconoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dellacomunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza, richiama implicitamentel'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, nell'ammetterel'impugnazione, da parte del soccombente rimasto contumace, dellasentenza non notificatagli, anche dopo la scadenza del termine annuale,subordina tale impugnazione ad un duplice presupposto, oggettivo esoggettivo, costituito rispettivamente dalla nullità della notificazionedell'atto di appello e dall'effettiva ignoranza della pendenza del processo.Tale ignoranza, la cui dimostrazione incombe al contumace, deve peraltropresumersi in caso d'inesistenza della notificazione (nella specie, peromessa produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata speditaex art. 149 cod. proc. civ.), la quale pone a carico di chi eccepisca che laparte ebbe di fatto conoscenza del giudizio di appello l'onere di fornire larelativa prova (cfr. Cass. n. 11991/2006).Con successiva pronuncia, questa Corte si è interrogata sui diversi effettidella notificazione affetta da nullità o inesistenza onde vagliarel’ammissibilità della impugnazione, giungendo ad affermare il seguenteprincipio:Numero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/2026“In tema di contenzioso tributario, per stabilire, ai sensi dell'art. 38 deld.lgs. n.546 del 1992, se sia ammissibile l'impugnazione tardivamenteproposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenzadel processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo,occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, lamancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario sipresume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare chel'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece lanotificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza dellapendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà esserequest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materialeconoscenza dell'atto” (cfr. Cass. n.2817/2009).5.

Ed invero, nella fattispecie in esame, a fronte della inesistenza dellanotificazione nei confronti della ricorrente va presunta l’ignoranza delprocesso e quindi della stessa sentenza di appello che lo ha definito, con laconseguenza che la Cinesi era legittimata a proporre la presenteimpugnazione anche oltre i termini di legge, poiché ne ha presoconoscenza (in difetto di prova contraria che incombeva sulla partecontroricorrente) ben oltre il deposito della sentenza della CTR del Lazio ecomunque entro il temine semestrale da quando era stata resa edottadell’avvenuto deposito della pronuncia impugnata.Ritenuto acclarata e non controversa l’omessa notifica dell’appello neiconfronti della Cinesi, la conseguenza non può che essere la caducazionedell’intera fase del giudizio di appello, secondo un orientamentoconsolidato di questa Corte, che ha ritenuto che nel processo tributario -ma con principio pacificamente estensibile anche al processo civileordinario – è inammissibile l'appello proposto con un atto notificatodirettamente a mezzo del servizio postale, ove, nel termine previstodall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato ilrelativo avviso di ricevimento, sicché la sentenza di appello che, nonNumero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/2026rilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversia nelmerito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo nonavrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e pertanto la Corte dicassazione non può tenere conto della eventuale produzione tardivadell'avviso nel corso del giudizio di legittimità (Cass., sez. 5, 12/4/2019,n. 10322).Il principio testè affermato è sovrapponibile alla fattispecie in esame ecomporta l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenzaimpugnata e declaratoria di inammissibilità dell’appello, con conseguentepassaggio in giudicato della sentenza di primo grado.6.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiarainammissibile l’appello proposto da Agenzia delle Entrate; condannal’ufficio controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio dilegittimità liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, ed euro200,00 per esborsi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LazioRoma n. 2741/2018 depositata il 17/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnavainnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso diNumero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/2026accertamento catastale N. RM 1091569/2013, con il quale l’Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] rideterminava il classamento dell’immobile diproprietà della ricorrente con conseguente attribuzione di una nuovarendita catastale.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 21850/2016depositata in data 30.09.2016 di accoglimento del ricorso.2. A seguito di appello proposto dall’Ufficio la Commissione TributariaRegionale del Lazio ribaltava la decisione di prime cure con una pronuncianella quale si statuiva che: “l’avviso di accertamento è adeguatamentemotivato e la documentazione in atti conferma la bontà del riclassamentooperato rispetto ad immobili insistenti su una microzona che nel tempo havisto radicalmente modificata la propria struttura sociale e immobiliare”.3. Avverso la pronuncia n. 2471/2018 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio in data 09 aprile 2018, depositata il giorno17 aprile 2018, non notificata, la contribuente proponeva ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.4. L’Ufficio ha resistito depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di impugnazione, la contribuente lamenta “Nullitàdella sentenza per violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 546/1992,artt. 16, 20, 22 e 53, della L. n. 890 del 1982, art. 8, nonché dell’art. 101c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenzaper la inesistenza della notificazione dell’appello”.1.1 Con tale motivo parte ricorrente lamenta che soltanto al momento dirichiedere l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza dellaCTP di Roma veniva a conoscenza che tale pronuncia era stata impugnatadall’Ufficio innanzi alla CTR del Lazio, che aveva dichiarato erroneamentela contumacia della Cinesi. La mancata conoscenza della pendenza delgiudizio di appello nonché della sentenza che lo aveva definito le avevaNumero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/2026impedito peraltro di impugnare la decisione a lei sfavorevole con ricorso inCassazione.Rappresenta, pertanto, che l’impugnazione era stata proposta oltre iltermine di cui all’art. 327 c.p.c., ma entro il semestre dalla data in cui erastata resa edotta della pronuncia della CTR (15.07.2021), versandosinell’ipotesi di cui all’art. 327 comma 2 c.p.c. e dall’art. 38 comma 3 D. lgs.n. 546/1992.In particolare, la ricorrente denuncia che l’atto di appello non le era maistato notificato nemmeno al suo difensore e ciò sul presupposto che lanotifica dell’impugnazione, come emergeva dalla documentazione allegataall’atto di appello, pervenuta al difensore della ricorrente facevariferimento alla proposizione di un appello nei confronti di un altrocontribuente, tale signor [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, nel caso di specie, deduce il profilo della inesistenza dellanotificazione dell’atto di appello proposto dall’Ufficio a cui conseguival’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che nel sintetico controricorso l’Ufficio si è limitato adevidenziare la tempestività dell’appello proposto nei sei mesi dal depositodella sentenza di primo grado, senza controdedurre né argomentare inmerito alla contestata inesistenza della notifica come eccepita dacontroparte.3. In sede di memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. parte ricorrente ha insistitonello stigmatizzare il comportamento dell’Ufficio che non si era avvedutodi aver notificato l’atto di appello al difensore, geom. SalvaneschiAnnamaria, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], come agevolmente desumibiledalla documentazione prodotta in giudizio e relativa al secondo grado, perpoi costituirsi in giudizio con il deposito nei termini di legge di un atto diappello diverso relativo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], invero mai notificatoa quest’ultima o al suo difensore nel suo interesse.Numero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/20264. La difesa della controricorrente non fornisce alcun elemento di provaper contrastare la fondatezza dell’odierna impugnazione, né controdeducesulla circostanza dell’erronea notifica al difensore della ricorrente di unNe discende che deve ritenersi acclarata l’omessa notifica dell’appello allaCinesi Adelina è un travolgendo quindi la stessa procedibilità dell’appello erendendo quindi nulla la sentenza impugnata.Ed invero, il Collegio intende condividere l’orientamento costante di questaCorte, a tenore del quale: “In tema di contenzioso tributario, l'art. 38,comma terzo, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,prevedendo che il termine annuale per la proposizione dell'impugnazionenon si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avutoconoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dellacomunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza, richiama implicitamentel'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, nell'ammetterel'impugnazione, da parte del soccombente rimasto contumace, dellasentenza non notificatagli, anche dopo la scadenza del termine annuale,subordina tale impugnazione ad un duplice presupposto, oggettivo esoggettivo, costituito rispettivamente dalla nullità della notificazionedell'atto di appello e dall'effettiva ignoranza della pendenza del processo.Tale ignoranza, la cui dimostrazione incombe al contumace, deve peraltropresumersi in caso d'inesistenza della notificazione (nella specie, peromessa produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata speditaex art. 149 cod. proc. civ.), la quale pone a carico di chi eccepisca che laparte ebbe di fatto conoscenza del giudizio di appello l'onere di fornire larelativa prova (cfr. Cass. n. 11991/2006).Con successiva pronuncia, questa Corte si è interrogata sui diversi effettidella notificazione affetta da nullità o inesistenza onde vagliarel’ammissibilità della impugnazione, giungendo ad affermare il seguenteprincipio:Numero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/2026“In tema di contenzioso tributario, per stabilire, ai sensi dell'art. 38 deld.lgs. n.546 del 1992, se sia ammissibile l'impugnazione tardivamenteproposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenzadel processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo,occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, lamancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario sipresume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare chel'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece lanotificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza dellapendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà esserequest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materialeconoscenza dell'atto” (cfr. Cass. n.2817/2009).5. Ed invero, nella fattispecie in esame, a fronte della inesistenza dellanotificazione nei confronti della ricorrente va presunta l’ignoranza delprocesso e quindi della stessa sentenza di appello che lo ha definito, con laconseguenza che la Cinesi era legittimata a proporre la presenteimpugnazione anche oltre i termini di legge, poiché ne ha presoconoscenza (in difetto di prova contraria che incombeva sulla partecontroricorrente) ben oltre il deposito della sentenza della CTR del Lazio ecomunque entro il temine semestrale da quando era stata resa edottadell’avvenuto deposito della pronuncia impugnata.Ritenuto acclarata e non controversa l’omessa notifica dell’appello neiconfronti della Cinesi, la conseguenza non può che essere la caducazionedell’intera fase del giudizio di appello, secondo un orientamentoconsolidato di questa Corte, che ha ritenuto che nel processo tributario -ma con principio pacificamente estensibile anche al processo civileordinario – è inammissibile l'appello proposto con un atto notificatodirettamente a mezzo del servizio postale, ove, nel termine previstodall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato ilrelativo avviso di ricevimento, sicché la sentenza di appello che, nonNumero registro generale 30990/2021Numero sezionale 3579/2026Numero di raccolta generale 13833/2026Data pubblicazione 12/05/2026rilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversia nelmerito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo nonavrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e pertanto la Corte dicassazione non può tenere conto della eventuale produzione tardivadell'avviso nel corso del giudizio di legittimità (Cass., sez. 5, 12/4/2019,n. 10322).Il principio testè affermato è sovrapponibile alla fattispecie in esame ecomporta l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenzaimpugnata e declaratoria di inammissibilità dell’appello, con conseguentepassaggio in giudicato della sentenza di primo grado.6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiarainammissibile l’appello proposto da Agenzia delle Entrate; condannal’ufficio controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio dilegittimità liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, ed euro200,00 per esborsi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente
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