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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 28425/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30160-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 130, presso lo Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ R.G.N. 30160/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2022 CC studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 130, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1090/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 3185/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con cui eran o state respinte le domande di Ettore V eschi - nei confronti di S ara Assicurazioni, di cui era stato agente dal 1980, e di S ara [OSCURATO:SOCIETA]. -di accertamento della giusta causa del recesso comunicato con lettera 26/11/2011 e di condanna delle società in solido (o ciascuna per quanto di reciproca spettanza)al pagamento di € 109.136,49 a titol o di somma aggiuntiva e € 51.422,79 a titolo di indennità di mancato preavviso ( o somma di giustizia ), o vvero, in subordine, previo accertamento che il recesso era diretta conseguenza dello scorporoterritoriale della preponente, di condanna al pagamento di €43.654,60 a titolo di somma aggiuntiva e € 51.422,79 a titolo di indennitàdi mancato preavviso;

2. ha osserva to la Corte di merito , in sintesi e per quanto qui rileva, che: -l'originario ricorrente ha agito per il riconoscimento della giusta causa di recesso anche alla luce dell'applicabilità alla fattispecie dell'accordo ANA ([OSCURATO:PERSONA] A genti ) 2003; - non era perciò ammissibile (trattandosi di mutamento della causa petendi) fondare, solo in sede di gravame , pretese economiche sulla disciplina dell'accordo ANA1981, di cui era stata negata in primo grado da parte dello stesso ricorrente l'applicabilità al rapporto; - non sussisteva la lamentata giusta causa di recesso, perché l'operazione di scorporo è prevista dagli accordi nazionali entro determinati limiti, sicché,in assenza di un inadempimento addebitabile alla preponente, rimaneva irrilevante il profilo della tempestività o meno delle rassegnate dimissioni; -in ogni caso il requisito dell'immediatezza doveva essere escluso per essere state le dimissioni rassegnatea distanza di dieci mesi dalla notizia dello scorporo , di sei mesi dall'operato scorporo, di due mesi dall'accettazione delle relative indennità;-non era applicabile, in ogni caso , l’ANA 2003 per non avere a suo tempo l’agente accettato di accedere alla proposta della società di applicazione del suddetto accordo; - neppure le dimissioni erano riconducibili, a prescindere dalla giusta causa, allo scorporo ai fini del riconoscimento di indennità di preavviso e somma aggiuntiva ai sensi dell’ANA 1981, in quanto dissenso e recesso dovevano essere manifestati entro la data di attuazione dello scorporo, rimanendo l'accettazione dell'indennità con prosecuzione del rapporto dopo l’attuazione dello scorporo e la liquidazione dell’indennità incompatibili con leindennità dovute in caso di dissenso e recesso per l'operazione di scorporo;

3. avverso la predetta sentenza l’originario ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi , cui resistono con controricorso entrambe le società assicuratrici;

4. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 8-bis ANA 2003 e dell’art. 8 ANA 1981: sostiene che, in ragione della stretta dipendenza del recesso dallo scorporo disposto dalla preponente , in mancanza di un termine espresso per procedere al recesso dal rapporto agenziale, dovrebbe considerarsi la necessità di verificare in concreto da parte dell'agente, anche a distanza di tempo, le conseguenze dell'attuazione del provvedimento di scorporo, anche tenuto conto dell'anzianità agenziale;

2. con il secondo motivo deduce violazione dell'art 2119 c.c.: assume che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto non rispettato il principio dell'immediatezza, in assenza di previsione normativa che stabilisca un termine entro il quale il recesso del lav oratore possa ritenersi compatibile con la rivendicata giusta causa, stante la necessità di previa ponderazione necessaria per valutare le effettive conseguenze della sottrazione di ambiti territoriali più o meno estesi rispetto all'entità complessiva del portafoglio agenziale ed alla conseguente redditività dell'agenzia,avendo egli manifestato il proprio disaccordo sullo scorporoterritoriale impostogli dalla preponente;

3. con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 2119 c.c., per omessa considerazione degli effetti negativi del provvedimento di scorporo per l’agente;

4. il primo motivo è inammissibile ;

5. come esattamente rilevato dalle controricorrenti, la Corte d’Appello ha espressamente escluso l’applicabilità al rapporto sia dell’ANA 1981 (perché espressamente esclusa in primo grado dallo stesso ricorrente, con conseguente inammissibilità di fondamento di pretese economiche in via alternativa in sede di gravame, trattandosi di vietato mutamento della domanda oltre i confini del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.), sia dell’ANA 2003, perché in corso di rapporto l’agente aveva omesso di accedere alla proposta della società di applicarlo, rifiutando la sottoscrizione della relativa modifica contrattuale; tale esclusione non ha formato oggetto di specifiche contestazioni in questa sede;6. invero , la Corte d'appello h a rilevato che il tenore del contratto sottoscritto dalle parti sottoponeva ilrapporto alle norme dell'Accordo aziendale Agenti C apo S ar a - Ala del 30/1/1982(che ha recepito, con precisazioni , l' ANA 1981 e sue eventuali future modificazioni , senza alcun rinvio mobile), non applicandosi , così, la disciplina collettiva direttamente alla preponente;per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l'interpretazionedell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass.n. 2625/2010 e successive conformi);

7. i l secondo ed il terzo motivo, connessi in quanto prospettano entrambi una violazione dell'art.2119 c.c., non sono fondati;

8. s e è vero che i l principio dell'immediatezza, che condiziona la validità etempestività delle dim issioni del lavoratore pergiusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, si deve peraltro osservare che la correlativa valutazione è demandata al giudice di merito edè censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 31999/2018);

9. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto il profilo della tempestività irrilevante, per insussistenza a monte della giusta causa cui so no riconnesse le pretese economiche del ricorrente;10. i giudici di merito hanno ricostruito la fattispecie dello scorporo, ossia della riduzione del portafoglio di agenzia anche a seguito di riduzione del territorio, quale facoltà della preponente, prevista dalla contrattazione collettiva ed aziendale; la relativa decisione deve essere comunicata per iscritto all’agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento; ricevuta la comunicazione di riduzione del portafoglio, l’agente ha facoltà, in caso di disaccordo , di recedere , con diritto alla percezione di un determinato trattamento e di una somma aggiuntiva, ovvero può proseguire il rapporto,con diritto al pagamento di una determinata indennità;

11. ciò che è stato escluso dai giudici di merito è la possibilità di una terza opzi one , alternativa rispetto al recesso entro due mesi con pagamento di somma aggiuntiva o all’accettazione della riduzione con pagamento di indennità, consistente nel la valutazione della non convenienza della prosecuzione ai fini del recesso, per così dire, ex post, dopo la prosecuzione del rapporto e la percezione dell'indennità, in un periodo non determinato, come prospettatodal ricorrente;

12. le censure del medesimo, che riconducono la fattispecie alle dimissioni per giusta causa, si traducono quindi in una (non consentita in sede di legittimità) diversa valutazione degli elementi emersi in corso di giudizio, in base alla cronologia degli eventi (gennaio 2011 – comunicazione dello scorporo; maggio 2011 – attuazione dello stesso; settembre -ottobre 2011 – liqu idazione e pagamento dell’indennità; novembre 2011 - lettera di dimissioni) ed all’assetto contrattuale regolante il rapporto, rispetto a quella operata dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e senza omissione di valutazione di fatti decisivi;

13. il ricorso deve pertanto essere respinto ;

14. le spese del presente giudizio , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

15. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge per ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30160-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 130, presso lo Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ R.G.N. 30160/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 130, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1090/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 3185/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con cui eran o state respinte le domande di Ettore V eschi - nei confronti di S ara Assicurazioni, di cui era stato agente dal 1980, e di S ara [OSCURATO:SOCIETA]. -di accertamento della giusta causa del recesso comunicato con lettera 26/11/2011 e di condanna delle società in solido (o ciascuna per quanto di reciproca spettanza)al pagamento di € 109.136,49 a titol o di somma aggiuntiva e € 51.422,79 a titolo di indennità di mancato preavviso ( o somma di giustizia ), o vvero, in subordine, previo accertamento che il recesso era diretta conseguenza dello scorporoterritoriale della preponente, di condanna al pagamento di €43.654,60 a titolo di somma aggiuntiva e € 51.422,79 a titolo di indennitàdi mancato preavviso; 2. ha osserva to la Corte di merito , in sintesi e per quanto qui rileva, che: -l'originario ricorrente ha agito per il riconoscimento della giusta causa di recesso anche alla luce dell'applicabilità alla fattispecie dell'accordo ANA ([OSCURATO:PERSONA] A genti ) 2003; - non era perciò ammissibile (trattandosi di mutamento della causa petendi) fondare, solo in sede di gravame , pretese economiche sulla disciplina dell'accordo ANA1981, di cui era stata negata in primo grado da parte dello stesso ricorrente l'applicabilità al rapporto; - non sussisteva la lamentata giusta causa di recesso, perché l'operazione di scorporo è prevista dagli accordi nazionali entro determinati limiti, sicché,in assenza di un inadempimento addebitabile alla preponente, rimaneva irrilevante il profilo della tempestività o meno delle rassegnate dimissioni; -in ogni caso il requisito dell'immediatezza doveva essere escluso per essere state le dimissioni rassegnatea distanza di dieci mesi dalla notizia dello scorporo , di sei mesi dall'operato scorporo, di due mesi dall'accettazione delle relative indennità;-non era applicabile, in ogni caso , l’ANA 2003 per non avere a suo tempo l’agente accettato di accedere alla proposta della società di applicazione del suddetto accordo; - neppure le dimissioni erano riconducibili, a prescindere dalla giusta causa, allo scorporo ai fini del riconoscimento di indennità di preavviso e somma aggiuntiva ai sensi dell’ANA 1981, in quanto dissenso e recesso dovevano essere manifestati entro la data di attuazione dello scorporo, rimanendo l'accettazione dell'indennità con prosecuzione del rapporto dopo l’attuazione dello scorporo e la liquidazione dell’indennità incompatibili con leindennità dovute in caso di dissenso e recesso per l'operazione di scorporo; 3. avverso la predetta sentenza l’originario ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi , cui resistono con controricorso entrambe le società assicuratrici; 4. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 8-bis ANA 2003 e dell’art. 8 ANA 1981: sostiene che, in ragione della stretta dipendenza del recesso dallo scorporo disposto dalla preponente , in mancanza di un termine espresso per procedere al recesso dal rapporto agenziale, dovrebbe considerarsi la necessità di verificare in concreto da parte dell'agente, anche a distanza di tempo, le conseguenze dell'attuazione del provvedimento di scorporo, anche tenuto conto dell'anzianità agenziale; 2. con il secondo motivo deduce violazione dell'art 2119 c.c.: assume che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto non rispettato il principio dell'immediatezza, in assenza di previsione normativa che stabilisca un termine entro il quale il recesso del lav oratore possa ritenersi compatibile con la rivendicata giusta causa, stante la necessità di previa ponderazione necessaria per valutare le effettive conseguenze della sottrazione di ambiti territoriali più o meno estesi rispetto all'entità complessiva del portafoglio agenziale ed alla conseguente redditività dell'agenzia,avendo egli manifestato il proprio disaccordo sullo scorporoterritoriale impostogli dalla preponente; 3. con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 2119 c.c., per omessa considerazione degli effetti negativi del provvedimento di scorporo per l’agente; 4. il primo motivo è inammissibile ; 5. come esattamente rilevato dalle controricorrenti, la Corte d’Appello ha espressamente escluso l’applicabilità al rapporto sia dell’ANA 1981 (perché espressamente esclusa in primo grado dallo stesso ricorrente, con conseguente inammissibilità di fondamento di pretese economiche in via alternativa in sede di gravame, trattandosi di vietato mutamento della domanda oltre i confini del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.), sia dell’ANA 2003, perché in corso di rapporto l’agente aveva omesso di accedere alla proposta della società di applicarlo, rifiutando la sottoscrizione della relativa modifica contrattuale; tale esclusione non ha formato oggetto di specifiche contestazioni in questa sede;6. invero , la Corte d'appello h a rilevato che il tenore del contratto sottoscritto dalle parti sottoponeva ilrapporto alle norme dell'Accordo aziendale Agenti C apo S ar a - Ala del 30/1/1982(che ha recepito, con precisazioni , l' ANA 1981 e sue eventuali future modificazioni , senza alcun rinvio mobile), non applicandosi , così, la disciplina collettiva direttamente alla preponente;per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l'interpretazionedell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass.n. 2625/2010 e successive conformi); 7. i l secondo ed il terzo motivo, connessi in quanto prospettano entrambi una violazione dell'art.2119 c.c., non sono fondati; 8. s e è vero che i l principio dell'immediatezza, che condiziona la validità etempestività delle dim issioni del lavoratore pergiusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, si deve peraltro osservare che la correlativa valutazione è demandata al giudice di merito edè censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 31999/2018); 9. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto il profilo della tempestività irrilevante, per insussistenza a monte della giusta causa cui so no riconnesse le pretese economiche del ricorrente;10. i giudici di merito hanno ricostruito la fattispecie dello scorporo, ossia della riduzione del portafoglio di agenzia anche a seguito di riduzione del territorio, quale facoltà della preponente, prevista dalla contrattazione collettiva ed aziendale; la relativa decisione deve essere comunicata per iscritto all’agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento; ricevuta la comunicazione di riduzione del portafoglio, l’agente ha facoltà, in caso di disaccordo , di recedere , con diritto alla percezione di un determinato trattamento e di una somma aggiuntiva, ovvero può proseguire il rapporto,con diritto al pagamento di una determinata indennità; 11. ciò che è stato escluso dai giudici di merito è la possibilità di una terza opzi one , alternativa rispetto al recesso entro due mesi con pagamento di somma aggiuntiva o all’accettazione della riduzione con pagamento di indennità, consistente nel la valutazione della non convenienza della prosecuzione ai fini del recesso, per così dire, ex post, dopo la prosecuzione del rapporto e la percezione dell'indennità, in un periodo non determinato, come prospettatodal ricorrente; 12. le censure del medesimo, che riconducono la fattispecie alle dimissioni per giusta causa, si traducono quindi in una (non consentita in sede di legittimità) diversa valutazione degli elementi emersi in corso di giudizio, in base alla cronologia degli eventi (gennaio 2011 – comunicazione dello scorporo; maggio 2011 – attuazione dello stesso; settembre -ottobre 2011 – liqu idazione e pagamento dell’indennità; novembre 2011 - lettera di dimissioni) ed all’assetto contrattuale regolante il rapporto, rispetto a quella operata dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e senza omissione di valutazione di fatti decisivi; 13. il ricorso deve pertanto essere respinto ; 14. le spese del presente giudizio , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 15. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge per ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito
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