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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 33599/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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LIBERTA' di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso;letta la memoria di replica della difesa dell’imputato con la quale si è insistito perl’annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelaripersonali, con ordinanza in data 28 aprile 2026, respingeva l’istanza di riesameavverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere, perché ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del delitto diconcorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso.2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dellagravità indiziaria con riferimento all'elemento soggettivo del concorso inestorsione ed alla insussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente; silamentava, in particolare, che gli elementi fattuali sulla base dei quali era stataritenuta raggiunta la gravità indiziaria a carico del ricorrente, non potevano farescludere la convinzione dell'agente di esercitare un diritto, con esclusione deldolo tipico di estorsione; il provvedimento impugnato non aveva compiuto alcunavalutazione specifica del profilo soggettivo dell'indagato pur essendo emerso chelo stesso, quale dipendente della società operante nei cantieri, aveva agito in uncontesto in cui si percepiva come legittima la pretesa aziendale di pagamentodegli operai oltre che le pressioni esercitate nel contesto del cantiere;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazionedell'aggravante del metodo mafioso per illegittima estensione della stessa ancheal ricorrente, in assenza di qualsiasi prova della consapevolezza individualedell ' impiego di una particolare forza intimidatrice riconducibile adun'organizzazione criminale;- violazione degli articoli 274 e 275 codice procedura penale in ordine allavalutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione ed alla omessaconsiderazione della cessazione del rapporto di lavoro come fattore didiscontinuità, non essendosi, infine, tenute in considerazione le gravi condizionidi salute della moglie della ricorrente ai fini della scelta della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso appare non fondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed infattiquanto al primo motivo, reiterato nella memoria di replica, occorre rammentareche secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01).

Orbene, nel caso di specie, iltribunale del riesame personale, ha esattamente adempiuto a tali doverisottolineando, in plurime parti della motivazione del provvedimento impugnato(vedi pagine 8-9, 37-38 e 46 e segg.) tutte le risultanze a carico dell’indagatoche lo facevano ritenere pienamente coinvolto nelle attività estorsive attuatemediante reiterate richieste di elevate somme di denaro non dovute dai titolaridell’impresa vittima delle richieste la [OSCURATO:PERSONA].Si è pertanto in presenza della specifica valutazione di plurimi elementi difatto che, in quanto collegata a precise risultanze istruttorie, risulta nonsindacabile nella presente fase di legittimità secondo i dettami indicati dallacitata sentenza Audino delle Sezioni Unite.1.1 Quanto poi alla qualificazione giuridica dei fatti, che il primo motivo diricorso tenta di ricondurre all’ipotesi dell’art. 393 cod. pen., va ricordato comesecondo l’insegnamento delle Sezioni Unite il reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione sidifferenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondole ordinarie regole probatorie. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027 - 02); la motivazione della suddetta pronuncia del massimo consesso dilegittimità precisa che, nel caso della fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.,l’esercizio della pretesa deve essere collegata a motivi ragionevoli e non puòassumere carattere puramente arbitrario, altrimenti certamente sussistendo lapiù grave ipotesi estorsive.Nel caso in esame, oltre a non risultare che la questione sia stata devolutaspecificamente al tribunale del riesame, il motivo si rileva non fondato posto che,nella ricostruzione del giudice del riesame, le richieste di pagamento appaionoessere state effettuate in ragione di somme di decine di migliaia di euro maiadeguatamente contabilizzate così che tali iniziative, alcune delle qualipersonalmente assunte anche dall’indagato, non risultano in alcun modoricollegabili ad un diritto concretamente tutelabile.2.

Gli altri motivi appaiono manifestamente infondati; ed invero, in relazionealla circostanza aggravante del metodo mafioso il tribunale del riesame ha fattocorretta applicazione del principio secondo cui ai fini della configurabilitàdell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre chesia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendonecessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria dellaviolenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica edefficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo disodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una voltaaccertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, siapplica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione eminaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n.32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02).

Correttamente, pertanto, igiudici della misura ritenevano sussistente il metodo mafioso anche a carico delricorrente in ragione del coinvolgimento nei fatti di altro storico associato e dellemodalità di effettuazione delle richieste.2.1 In relazione, infine, alla scelta della misura, incensurabili appaiono levalutazioni e le considerazioni svolte dal tribunale del riesame alle pagine 50 eseguenti nelle quali viene evidenziato la sussistenza di un gruppo stabilmenteorganizzato con ripartizione funzionale dei ruoli, il tempo recente di accadimentodegli eventi (ottobre-novembre 2025), la gravità dei precedenti sussistenti oltreche a carico del ricorrente anche degli altri coindagati.

Valutazioni queste che afronte di una presunzione relativa di pericolosità ancorata alla tipologia di reatiper cui si procede appaiono prive di qualsiasi vizio.2.

Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. LIBERTA' di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso;letta la memoria di replica della difesa dell’imputato con la quale si è insistito perl’annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelaripersonali, con ordinanza in data 28 aprile 2026, respingeva l’istanza di riesameavverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere, perché ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del delitto diconcorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dellagravità indiziaria con riferimento all'elemento soggettivo del concorso inestorsione ed alla insussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente; silamentava, in particolare, che gli elementi fattuali sulla base dei quali era stataritenuta raggiunta la gravità indiziaria a carico del ricorrente, non potevano farescludere la convinzione dell'agente di esercitare un diritto, con esclusione deldolo tipico di estorsione; il provvedimento impugnato non aveva compiuto alcunavalutazione specifica del profilo soggettivo dell'indagato pur essendo emerso chelo stesso, quale dipendente della società operante nei cantieri, aveva agito in uncontesto in cui si percepiva come legittima la pretesa aziendale di pagamentodegli operai oltre che le pressioni esercitate nel contesto del cantiere;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazionedell'aggravante del metodo mafioso per illegittima estensione della stessa ancheal ricorrente, in assenza di qualsiasi prova della consapevolezza individualedell ' impiego di una particolare forza intimidatrice riconducibile adun'organizzazione criminale;- violazione degli articoli 274 e 275 codice procedura penale in ordine allavalutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione ed alla omessaconsiderazione della cessazione del rapporto di lavoro come fattore didiscontinuità, non essendosi, infine, tenute in considerazione le gravi condizionidi salute della moglie della ricorrente ai fini della scelta della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso appare non fondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed infattiquanto al primo motivo, reiterato nella memoria di replica, occorre rammentareche secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Orbene, nel caso di specie, iltribunale del riesame personale, ha esattamente adempiuto a tali doverisottolineando, in plurime parti della motivazione del provvedimento impugnato(vedi pagine 8-9, 37-38 e 46 e segg.) tutte le risultanze a carico dell’indagatoche lo facevano ritenere pienamente coinvolto nelle attività estorsive attuatemediante reiterate richieste di elevate somme di denaro non dovute dai titolaridell’impresa vittima delle richieste la [OSCURATO:PERSONA].Si è pertanto in presenza della specifica valutazione di plurimi elementi difatto che, in quanto collegata a precise risultanze istruttorie, risulta nonsindacabile nella presente fase di legittimità secondo i dettami indicati dallacitata sentenza Audino delle Sezioni Unite.1.1 Quanto poi alla qualificazione giuridica dei fatti, che il primo motivo diricorso tenta di ricondurre all’ipotesi dell’art. 393 cod. pen., va ricordato comesecondo l’insegnamento delle Sezioni Unite il reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione sidifferenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondole ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027 - 02); la motivazione della suddetta pronuncia del massimo consesso dilegittimità precisa che, nel caso della fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.,l’esercizio della pretesa deve essere collegata a motivi ragionevoli e non puòassumere carattere puramente arbitrario, altrimenti certamente sussistendo lapiù grave ipotesi estorsive.Nel caso in esame, oltre a non risultare che la questione sia stata devolutaspecificamente al tribunale del riesame, il motivo si rileva non fondato posto che,nella ricostruzione del giudice del riesame, le richieste di pagamento appaionoessere state effettuate in ragione di somme di decine di migliaia di euro maiadeguatamente contabilizzate così che tali iniziative, alcune delle qualipersonalmente assunte anche dall’indagato, non risultano in alcun modoricollegabili ad un diritto concretamente tutelabile.2. Gli altri motivi appaiono manifestamente infondati; ed invero, in relazionealla circostanza aggravante del metodo mafioso il tribunale del riesame ha fattocorretta applicazione del principio secondo cui ai fini della configurabilitàdell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre chesia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendonecessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria dellaviolenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica edefficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo disodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una voltaaccertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, siapplica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione eminaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n.32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02). Correttamente, pertanto, igiudici della misura ritenevano sussistente il metodo mafioso anche a carico delricorrente in ragione del coinvolgimento nei fatti di altro storico associato e dellemodalità di effettuazione delle richieste.2.1 In relazione, infine, alla scelta della misura, incensurabili appaiono levalutazioni e le considerazioni svolte dal tribunale del riesame alle pagine 50 eseguenti nelle quali viene evidenziato la sussistenza di un gruppo stabilmenteorganizzato con ripartizione funzionale dei ruoli, il tempo recente di accadimentodegli eventi (ottobre-novembre 2025), la gravità dei precedenti sussistenti oltreche a carico del ricorrente anche degli altri coindagati. Valutazioni queste che afronte di una presunzione relativa di pericolosità ancorata alla tipologia di reatiper cui si procede appaiono prive di qualsiasi vizio.2. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]