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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24632/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena, e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ila Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 04/03/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di porto d'arma impropria (art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110: capo B), commessi il 06/10/2015 e lo aveva condannato alla pena finale di mesi 2 di reclusione (pena base per il reato di minaccia, mesi 2 di reclusione; aumentato per la recidiva a mesi 2 e giorni 20 di reclusione; aumentato di giorni 10 di reclusione per il reato di porto d'armi impropria; ridotta alla pena indicata per il rito) e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. perché alla data della sentenza di appello il reato sub B) era estinto per prescrizione.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena.

Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso deve essere accolto.

Come rilevato dal ricorso, il reato di porto d'arma impropria era estinto per prescrizione fin dal 06/10/2020, sicché erroneamente la Corte di appello non ha proceduto alla relativa declaratoria.

Questa Corte può procedere alla rideternninazione della pena, in quanto l'aumento per la continuazione del reato satellite, prescritto, era stato pari a 10 giorni di reclusione, da ridurre per il rito, ossia giorni 7 di reclusione.

P.Q.I1v1.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' la contravvenzione di cui all'articolo 4

I. 110/75 e' estinta per prescrizione.

Annulla senza rinvio la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di cui all'art.612 cp che riduce di giorni sette di re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena, e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ila Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 04/03/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di porto d'arma impropria (art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110: capo B), commessi il 06/10/2015 e lo aveva condannato alla pena finale di mesi 2 di reclusione (pena base per il reato di minaccia, mesi 2 di reclusione; aumentato per la recidiva a mesi 2 e giorni 20 di reclusione; aumentato di giorni 10 di reclusione per il reato di porto d'armi impropria; ridotta alla pena indicata per il rito) e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. perché alla data della sentenza di appello il reato sub B) era estinto per prescrizione. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso deve essere accolto. Come rilevato dal ricorso, il reato di porto d'arma impropria era estinto per prescrizione fin dal 06/10/2020, sicché erroneamente la Corte di appello non ha proceduto alla relativa declaratoria. Questa Corte può procedere alla rideternninazione della pena, in quanto l'aumento per la continuazione del reato satellite, prescritto, era stato pari a 10 giorni di reclusione, da ridurre per il rito, ossia giorni 7 di reclusione. P.Q.I1v1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' la contravvenzione di cui all'articolo 4 I. 110/75 e' estinta per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di cui all'art.612 cp che riduce di giorni sette di re
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