CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di annullamento con rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile "Condominio via [OSCURATO:PERSONA]Agrate 37, in Milano" presentava conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per il reato di appropriazione indebita. Si contestava al Vettorello, che svolgeva la funzione di amministratore di condominio di essersi appropriato di diverse somme affidate alla sua gestione; la Corte d'appello riteneva che i reati contestati non fossero prescritti tenuto conto che il ricorrente era cessato dalla carica di quando era stato rimosso, ovvero iI26 ottobre 2015 data in cui si era verificata la interversione del possesso. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 157 cod. pen.): la prescrizione doveva essere calcolata facendo riferimento alla chiusura degli anni contabili, nulla rilevando il rinnovo della carica e la rimozione dell'amministratore; 2.2. violazione di legge (art. 133 cod. pen.): la motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio sarebbe carente tenuto conto che la pena si discostava dal minimo edittale; 2.3. violazione di legge (art. 175 cod. pen.): la motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale sarebbe carente in quanto non avrebbe tenuto in considerazione il pensionamento del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. La Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse (Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 - 01; Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199). Non ha dunque alcun rilievo dunque, al fine della identificazione del tempo in cui si è verificata l'interversio possessionis, la chiusura dell'anno contabile, scadenza amministrativa del tutto ininfluente rispetto alla consumazione della condotta penalmente rilevante.1.2.Le doglianze in ordine alla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio avanzate con il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondate. Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello offriva una congrua e specifica motivazione in ordine alla determinazione della pena ritenendo che il discostamento del minimo edittale fosse giustificato dalla gravità del fatto dalla sua perduranza nel tempo nonché dall'entità del danno cagionato alle persone offese. 1.3.L'ultimo motivo che contesta la mancata concessione del beneficio previsto dall'articolo 175 cod. pen non è consentito in quanto il ricorrente invoca una diversa valutazione delle prove al fine di ottenere il beneficio della non menzione della condanna, che è stato legittimamente denegato in relazione alla valutazione della gravità della condotta, che è stata reiterata nel tempo e commessa nell'ambito di rapporti professionali con terzi. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Agrate n. 37, Milano, che liquida in complessivi euro tremilaseicentoottantasei, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Agrate n. 37, Milano, che liquida in complessivi euro tremilaseicentoottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma