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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 13384/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31350/2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO e [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la SENTENZA n. 174/2020 pronunciata da lla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a favore della parte -2 - controricorrente nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31350/2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO e [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la SENTENZA n. 174/2020 pronunciata da lla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a favore della parte -2 - controricorrente nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Rom
Decreto Cassazione n. 13384/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris