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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 05144/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e 1efel-kgaa impugnate.

Ritenuto che le censure dedotte, laddove non sono generiche, sono comunque manifestamente infondate.

Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato abbia erroneamente considerato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali meramente reiterativa di quella già valutata dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza depositata in data 11 gennaio 2022.

Tuttavia, non solo non ha allegato, ai fini della necessaria autosufficienza dell'atto di impugnazione, l'istanza precedentemente decisa, ma non ha nemmeno dedotto elementi concreti, limitandosi a prospettare l'avvenuto consolidamento dei pregressi trattamentali valutati negativamente appena qualche mese prima.

Non vi è ragione per riternere insussistente la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., determina, anche nel procedimento di sorveglianza, l'inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (qez: 11, n: 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv: 273650; Sez. 1, n. 18853 del 25/05/2020, Dolce, Rv. 279190 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: Così deciso, in Roma 10 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e 1efel-kgaa impugnate. Ritenuto che le censure dedotte, laddove non sono generiche, sono comunque manifestamente infondate. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato abbia erroneamente considerato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali meramente reiterativa di quella già valutata dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza depositata in data 11 gennaio 2022. Tuttavia, non solo non ha allegato, ai fini della necessaria autosufficienza dell'atto di impugnazione, l'istanza precedentemente decisa, ma non ha nemmeno dedotto elementi concreti, limitandosi a prospettare l'avvenuto consolidamento dei pregressi trattamentali valutati negativamente appena qualche mese prima. Non vi è ragione per riternere insussistente la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., determina, anche nel procedimento di sorveglianza, l'inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (qez: 11, n: 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv: 273650; Sez. 1, n. 18853 del 25/05/2020, Dolce, Rv. 279190 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: Così deciso, in Roma 10 novembre
Decreto Cassazione n. 05144/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris