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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13911/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria in quello di furto con strappo, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione della condotta di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 628 comma secondo cod. pen., in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto al fine di guadagnarsi l'impunità, a nulla rilevando che la stessa sia stata esercitata verso un soggetto diverso dalla detentrice della res); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla porzione di aumento ex art. 81 cpv, cod. pen. già individuata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua dalla corte territoriale, in ragione della capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria in quello di furto con strappo, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione della condotta di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 628 comma secondo cod. pen., in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto al fine di guadagnarsi l'impunità, a nulla rilevando che la stessa sia stata esercitata verso un soggetto diverso dalla detentrice della res); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla porzione di aumento ex art. 81 cpv, cod. pen. già individuata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua dalla corte territoriale, in ragione della capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 13911/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris