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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12034/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere per maturata prescrizione confermando, a carico dei ricorrenti, le statuizioni civili (si tratta di reato di concorso in lesioni aggravate); letta la memoria depositata dagli imputati in vista dell'udienza, tuttavia con oggetto censura sottratte al sindacato del Collegio; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il difetto di motivazione in ordine all'omessa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Il motivo è inammissibile anche perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che motiva adeguatamente sul punto (vedasi pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato).

Gli argomenti difensivi si rivelano anche non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01) 3.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; letta anche la memoria delle parti civili e le conclusioni con nota spese, si rende necessario disporre la rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla difesa delle parti civili, con condanna dei ricorrenti alla somma di euro 3500 oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquide' in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere per maturata prescrizione confermando, a carico dei ricorrenti, le statuizioni civili (si tratta di reato di concorso in lesioni aggravate); letta la memoria depositata dagli imputati in vista dell'udienza, tuttavia con oggetto censura sottratte al sindacato del Collegio; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il difetto di motivazione in ordine all'omessa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il motivo è inammissibile anche perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che motiva adeguatamente sul punto (vedasi pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato). Gli argomenti difensivi si rivelano anche non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01) 3.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; letta anche la memoria delle parti civili e le conclusioni con nota spese, si rende necessario disporre la rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla difesa delle parti civili, con condanna dei ricorrenti alla somma di euro 3500 oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquide' in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il
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