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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 39875/2021

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seguente —e- ORDINANZA sul ricorso 16016-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4814/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della contribuente contro una cartella di pagamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale, per l'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 c.c. e 295 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che, diversamente dalle conclusioni della sentenza impugnata, la società aveva formulato un motivo di appello specifico, in merito alla domanda di sospensione del giudizio, ed inoltre sarebbero sussistite le ragioni per la sospensione necessaria del procedimento; che, attraverso il secondo motivo, la contribuente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 1° quater DPR n. 115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe illegittimamente disposto la corresponsione di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione; che l'intimata si è costituita con controricorso; Ric. 2018 n. 16016 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- i che il primo motivo è infondato; che la censura, nella parte riguardante l'asserita violazione dell'art. 1306 c.c., non è ulteriormente sviluppata; che, con riguardo all'art. 295 c.p.c., salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sia imposta da una disposizione specifica, che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra i due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (Sez.

U, n. 21763 del 29/07/2021): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l'art. 337 comma 2° c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione; che l'art. 39 comma 1 bis - aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), del D.Igs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - ("La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa") è stato tenuto presente dalla CTR, la quale ha però escluso un qualche rapporto di pregiudizialità necessaria con la sentenza n. 2839/2016 della CTR Puglia, senza che tale affermazione sia stata oggetto di specifica censura; che il secondo motivo è fondato; che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di declaratoria di infondatezza o Ric. 2018 n. 16016 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione nei giudizi avanti le commissioni tributarie, trattandosi, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18 del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile (Sez. 6-5, n. 20018 del 27/07/2018; Sez. 6-5, n. 15111 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente —e- ORDINANZA sul ricorso 16016-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4814/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della contribuente contro una cartella di pagamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale, per l'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 c.c. e 295 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che, diversamente dalle conclusioni della sentenza impugnata, la società aveva formulato un motivo di appello specifico, in merito alla domanda di sospensione del giudizio, ed inoltre sarebbero sussistite le ragioni per la sospensione necessaria del procedimento; che, attraverso il secondo motivo, la contribuente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 1° quater DPR n. 115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe illegittimamente disposto la corresponsione di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione; che l'intimata si è costituita con controricorso; Ric. 2018 n. 16016 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- i che il primo motivo è infondato; che la censura, nella parte riguardante l'asserita violazione dell'art. 1306 c.c., non è ulteriormente sviluppata; che, con riguardo all'art. 295 c.p.c., salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sia imposta da una disposizione specifica, che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra i due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (Sez. U, n. 21763 del 29/07/2021): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l'art. 337 comma 2° c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione; che l'art. 39 comma 1 bis - aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), del D.Igs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - ("La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa") è stato tenuto presente dalla CTR, la quale ha però escluso un qualche rapporto di pregiudizialità necessaria con la sentenza n. 2839/2016 della CTR Puglia, senza che tale affermazione sia stata oggetto di specifica censura; che il secondo motivo è fondato; che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di declaratoria di infondatezza o Ric. 2018 n. 16016 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione nei giudizi avanti le commissioni tributarie, trattandosi, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18 del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile (Sez. 6-5, n. 20018 del 27/07/2018; Sez. 6-5, n. 15111 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39875/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris