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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30305/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NALE di CATANZARO, sezione peril riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 27 gennaio 2026 il Tribunale di Catanzaro,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta diriesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa il 7 gennaio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro con la quale era stata applicata nei confronti delNaccarato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato diestorsione in concorso aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere consentito alcoindagato [OSCURATO:PERSONA] di individuare la persona offesa, l’imprenditore DeBonis Flavio, accompagnandolo presso il cantiere da questi gestito e di avviarele richieste estorsive, il tutto dietro il pagamento di un compenso in denarocontante pari a euro 500,00.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolandodue motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. proc.pen. in relazione alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Assumeva che il coinvolgimento del ricorrente nel fatto contestato dovevaessere considerato di minima importanza se non addirittura irrilevante sul pianodell’efficienza causale, poiché anche in assenza di tale contributo l’Apuzzoavrebbe comunque posto in essere la condotta estorsiva, dovendosi osservareche a tenore di quanto dichiarato dalla persona offesa il [OSCURATO:PERSONA] si erapresentato al cospetto di quest’ultima una sola volta, in occasione del primoincontro (su quattro incontri complessivi) fra l’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], senza chenel corso di tale incontro il ricorrente avesse rivestito un ruolo particolare, nonessendo neppure stato messo a parte del contenuto della conversazioneintervenuta fra i due.Deduceva inoltre che la consegna al [OSCURATO:PERSONA] di denaro contante da partedell’[OSCURATO:PERSONA] – che in sede di spontanee dichiarazioni, e anche nel corso di unaconversazione il con [OSCURATO:PERSONA] debitamente intercettata, aveva esclusoqualsivoglia coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta estorsiva, affermandodi non conoscerlo - avrebbe potuto trovare anche una giustificazione lecita,come un pregresso rapporto di debito – credito fra i due.2.2.

Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della leggepenale.Assumeva che la contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.non poteva essere estesa al [OSCURATO:PERSONA], il quale non era consapevole del fattoche l’estorsione fosse finalizzata a favorire il gruppo criminale organizzato degli“italiani”, operante nel territorio di Cosenza.Richiamava al riguardo il disposto di cui all’art. 118 cod. pen., a tenore delquale le circostanze aggravanti soggettive, fra le quali quella in discorso, non siestendevano ai correi.Deduceva, sotto altro profilo, che anche la condotta attribuita all’[OSCURATO:PERSONA],che secondo le dichiarazioni accusatorie della persona offesa aveva evocato ilnome di [OSCURATO:PERSONA], soggetto al vertice della citata associazione criminale,non era idonea ad integrare la contestata aggravante, essendo invecenecessaria la rappresentazione alla vittima della forza di intimidazione propriadel gruppo criminale, e non di una singola persona appartenente al gruppomedesimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo richiamato, tra glialtri, un elemento che ha ritenuto dirimente per ritenere la rilevanza e laconsapevolezza del contributo concorsuale fornito dal ricorrente alla condottaestorsiva realizzata dall’[OSCURATO:PERSONA], elemento che consiste nel rinvenimento, sullasua persona, di parte della somma che era stata poco prima consegnata dallapersona offesa a quest’ultimo quale prima tranche di pagamento del “pizzo”, lacui provenienza è risultata certa poiché le banconote consegnate dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] erano state precedentemente siglate e fotocopiate dagli agentioperanti.Il Tribunale ha descritto anche la condotta tenuta dal Naccaratoanteriormente alla corresponsione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del denaro in favoredell’[OSCURATO:PERSONA]; in particolare il [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato l’[OSCURATO:PERSONA] dal DeBonis, imprenditore che stava svolgendo dei lavori all’interno di un cantiere sitonel territorio di Cosenza, conosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto entrambi originaridi Bisignano ma non dall’[OSCURATO:PERSONA], così consentendo a quest’ultimo di formularealla vittima la richiesta estorsiva consistente nella percentuale del 3% delprofitto derivante dai lavori eseguiti, presentandosi come “emissario di RinaldoGentile”, soggetto noto negli ambienti criminali cosentini in quanto esponente divertice della cosca degli “italiani”, una delle più note e operative organizzazionicriminali della città di Cosenza, e precisando che “è Natale anche per icarcerati”, facendo, quindi, espresso riferimento agli affiliati alla cosca che sitrovavano in quel momento ristretti in carcere.Il Tribunale ha anche dato conto del fatto che l’attività di osservazioneeffettuata dagli investigatori aveva consentito di accertare che il Naccaratoaveva accompagnato l’[OSCURATO:PERSONA] anche nei successivi incontri volti a sollecitare ilDe [OSCURATO:PERSONA] a versare quantomeno un anticipo sulla somma richiesta, pur senzache il ricorrente proferisse parola o presenziasse alla conversazione, salvo chein occasione dell’ultimo contatto, durante il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato notatotransitare con il proprio furgone nelle vicinanze dei due, senza fermarsi.Il Tribunale ha anche congruamente evidenziato che, dopo la consegna dellasomma di denaro da parte della vittima, l’[OSCURATO:PERSONA] si era recato, con la propriaautovettura, presso l’abitazione del ricorrente, era entrato all’interno dellastessa e quindi ne era uscito subito dopo, consentendo alla polizia giudiziariaintervenuta nell’immediatezza dei fatti di rinvenire, nell’abitacolo del veicolo, lasomma di euro 2.500,00 e, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA], l’importo di euro500,00, entrambi costituiti dalle banconote precedentemente segnate daglioperanti, ciò, a riprova del fatto che una parte del provento del reato eradestinata al ricorrente.Da tali emergenze in fatto il Tribunale ha tratto conseguenze improntate alogica nel ritenere la sussistenza di gravi indizi in relazione alla condottaconcorsuale contestata al [OSCURATO:PERSONA].2.

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.Si deve innanzitutto evidenziare che al ricorrente è stata addebitata lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non sotto il profilodell’agevolazione alla cosca mafiosa, ma sotto quello del metodo mafiosoutilizzato per la commissione del reato.Deve, al riguardo, essere richiamato il principio, consolidato nellagiurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, aifini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, dicui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazioneper delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumanola veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben piùpenetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della suaprovenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferatidelitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante,avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché leazioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo daalcuni di essi (v., ex multis, Sez. 2, n. 32564, Bisogni, Rv. 285018 – 02).L’esplicito riferimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava al cospettodella vittima, all’esponente di vertice dell’organizzazione di tipo mafiosooperante sul territorio di riferimento è stato ritenuto dal Tribunale, in manieradel tutto congrua, decisivo in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravantein discorso, come già osservato declinata nella versione del cosiddetto metodomafioso.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

La cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di CATANZARO, sezione peril riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 27 gennaio 2026 il Tribunale di Catanzaro,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta diriesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa il 7 gennaio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro con la quale era stata applicata nei confronti delNaccarato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato diestorsione in concorso aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere consentito alcoindagato [OSCURATO:PERSONA] di individuare la persona offesa, l’imprenditore DeBonis Flavio, accompagnandolo presso il cantiere da questi gestito e di avviarele richieste estorsive, il tutto dietro il pagamento di un compenso in denarocontante pari a euro 500,00.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolandodue motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. proc.pen. in relazione alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Assumeva che il coinvolgimento del ricorrente nel fatto contestato dovevaessere considerato di minima importanza se non addirittura irrilevante sul pianodell’efficienza causale, poiché anche in assenza di tale contributo l’Apuzzoavrebbe comunque posto in essere la condotta estorsiva, dovendosi osservareche a tenore di quanto dichiarato dalla persona offesa il [OSCURATO:PERSONA] si erapresentato al cospetto di quest’ultima una sola volta, in occasione del primoincontro (su quattro incontri complessivi) fra l’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], senza chenel corso di tale incontro il ricorrente avesse rivestito un ruolo particolare, nonessendo neppure stato messo a parte del contenuto della conversazioneintervenuta fra i due.Deduceva inoltre che la consegna al [OSCURATO:PERSONA] di denaro contante da partedell’[OSCURATO:PERSONA] – che in sede di spontanee dichiarazioni, e anche nel corso di unaconversazione il con [OSCURATO:PERSONA] debitamente intercettata, aveva esclusoqualsivoglia coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta estorsiva, affermandodi non conoscerlo - avrebbe potuto trovare anche una giustificazione lecita,come un pregresso rapporto di debito – credito fra i due.2.2. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della leggepenale.Assumeva che la contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.non poteva essere estesa al [OSCURATO:PERSONA], il quale non era consapevole del fattoche l’estorsione fosse finalizzata a favorire il gruppo criminale organizzato degli“italiani”, operante nel territorio di Cosenza.Richiamava al riguardo il disposto di cui all’art. 118 cod. pen., a tenore delquale le circostanze aggravanti soggettive, fra le quali quella in discorso, non siestendevano ai correi.Deduceva, sotto altro profilo, che anche la condotta attribuita all’[OSCURATO:PERSONA],che secondo le dichiarazioni accusatorie della persona offesa aveva evocato ilnome di [OSCURATO:PERSONA], soggetto al vertice della citata associazione criminale,non era idonea ad integrare la contestata aggravante, essendo invecenecessaria la rappresentazione alla vittima della forza di intimidazione propriadel gruppo criminale, e non di una singola persona appartenente al gruppomedesimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo richiamato, tra glialtri, un elemento che ha ritenuto dirimente per ritenere la rilevanza e laconsapevolezza del contributo concorsuale fornito dal ricorrente alla condottaestorsiva realizzata dall’[OSCURATO:PERSONA], elemento che consiste nel rinvenimento, sullasua persona, di parte della somma che era stata poco prima consegnata dallapersona offesa a quest’ultimo quale prima tranche di pagamento del “pizzo”, lacui provenienza è risultata certa poiché le banconote consegnate dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] erano state precedentemente siglate e fotocopiate dagli agentioperanti.Il Tribunale ha descritto anche la condotta tenuta dal Naccaratoanteriormente alla corresponsione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del denaro in favoredell’[OSCURATO:PERSONA]; in particolare il [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato l’[OSCURATO:PERSONA] dal DeBonis, imprenditore che stava svolgendo dei lavori all’interno di un cantiere sitonel territorio di Cosenza, conosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto entrambi originaridi Bisignano ma non dall’[OSCURATO:PERSONA], così consentendo a quest’ultimo di formularealla vittima la richiesta estorsiva consistente nella percentuale del 3% delprofitto derivante dai lavori eseguiti, presentandosi come “emissario di RinaldoGentile”, soggetto noto negli ambienti criminali cosentini in quanto esponente divertice della cosca degli “italiani”, una delle più note e operative organizzazionicriminali della città di Cosenza, e precisando che “è Natale anche per icarcerati”, facendo, quindi, espresso riferimento agli affiliati alla cosca che sitrovavano in quel momento ristretti in carcere.Il Tribunale ha anche dato conto del fatto che l’attività di osservazioneeffettuata dagli investigatori aveva consentito di accertare che il Naccaratoaveva accompagnato l’[OSCURATO:PERSONA] anche nei successivi incontri volti a sollecitare ilDe [OSCURATO:PERSONA] a versare quantomeno un anticipo sulla somma richiesta, pur senzache il ricorrente proferisse parola o presenziasse alla conversazione, salvo chein occasione dell’ultimo contatto, durante il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato notatotransitare con il proprio furgone nelle vicinanze dei due, senza fermarsi.Il Tribunale ha anche congruamente evidenziato che, dopo la consegna dellasomma di denaro da parte della vittima, l’[OSCURATO:PERSONA] si era recato, con la propriaautovettura, presso l’abitazione del ricorrente, era entrato all’interno dellastessa e quindi ne era uscito subito dopo, consentendo alla polizia giudiziariaintervenuta nell’immediatezza dei fatti di rinvenire, nell’abitacolo del veicolo, lasomma di euro 2.500,00 e, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA], l’importo di euro500,00, entrambi costituiti dalle banconote precedentemente segnate daglioperanti, ciò, a riprova del fatto che una parte del provento del reato eradestinata al ricorrente.Da tali emergenze in fatto il Tribunale ha tratto conseguenze improntate alogica nel ritenere la sussistenza di gravi indizi in relazione alla condottaconcorsuale contestata al [OSCURATO:PERSONA].2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.Si deve innanzitutto evidenziare che al ricorrente è stata addebitata lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non sotto il profilodell’agevolazione alla cosca mafiosa, ma sotto quello del metodo mafiosoutilizzato per la commissione del reato.Deve, al riguardo, essere richiamato il principio, consolidato nellagiurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, aifini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, dicui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazioneper delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumanola veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben piùpenetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della suaprovenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferatidelitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante,avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché leazioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo daalcuni di essi (v., ex multis, Sez. 2, n. 32564, Bisogni, Rv. 285018 – 02).L’esplicito riferimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava al cospettodella vittima, all’esponente di vertice dell’organizzazione di tipo mafiosooperante sul territorio di riferimento è stato ritenuto dal Tribunale, in manieradel tutto congrua, decisivo in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravantein discorso, come già osservato declinata nella versione del cosiddetto metodomafioso.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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