CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 19484/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZU600) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av _i-se—alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in data 2 gennaio 2024. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actunn la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i