Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:86
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
22 maggio 2007
Causa F‑97/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Funzionari – Invalidità – Rigetto della domanda diretta alla costituzione di una commissione di invalidità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
dell’UAMI 6 ottobre 2005, che respinge la sua domanda di convocazione di una commissione di invalidità, conformemente all’art. 78
dello Statuto.
Decisione:
La decisione 6 ottobre 2005 con cui l’UAMI ha respinto la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la convocazione di
una commissione di invalidità è annullata. L’UAMI è condannato alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità – Condizioni
(Statuto dei funzionari, artt. 59, n. 4, e 78, primo comma; allegato VIII, art. 13)
2.
Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità – Condizioni
(Statuto dei funzionari, artt. 59, n. 1, e 78, primo comma; allegato VIII, art. 13)
1.
Il diritto del funzionario ad un’indennità di invalidità, garantito dalle disposizioni dell’art. 78, primo comma, dello Statuto
e dell’art. 13, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto, che può essere riconosciuto solo al termine del procedimento di invalidità,
comporta, implicitamente ma necessariamente, il diritto, per l’interessato, di ottenere l’avvio del detto procedimento se
egli soddisfa le condizioni previste dalle citate disposizioni. Tali disposizioni non attribuiscono all’autorità che ha il
potere di nomina un potere discrezionale, né, a fortiori, le lasciano una mera facoltà per decidere di avviare o meno il procedimento
di invalidità, ma le conferiscono una competenza vincolata, nel senso che l’autorità competente è tenuta ad avviare detto
procedimento qualora accerti che ricorrono le condizioni previste da tali disposizioni. Ammettere che l’adizione della commissione
di invalidità sia, in ogni caso, solo una semplice facoltà per l’amministrazione sarebbe in contrasto con l’art. 78 dello
Statuto, dato che siffatte condizioni di adizione della detta commissione di invalidità avrebbero la conseguenza di vanificare
il diritto riconosciuto al funzionario. L’autorità che ha il potere di nomina può dunque legittimamente rifiutare di avviare
il procedimento di invalidità solo se manca una delle condizioni richieste. Quindi, un funzionario che non sia costretto dal
suo stato di invalidità a sospendere lo svolgimento delle sue mansioni, vuoi che sia stato preliminarmente ammesso al beneficio
di una pensione di anzianità, vuoi che abbia precedentemente dato le dimissioni, non ha il diritto di chiedere l’avvio di
un procedimento di invalidità.
L’art. 59, n. 4, dello Statuto, ai sensi del quale l’autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione di
invalidità il caso del funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni,
fattispecie in cui l’adizione della commissione di invalidità è una mera facoltà, non è applicabile all’ipotesi in cui la
convocazione della commissione di invalidità viene chiesta all’amministrazione da un funzionario. Tale disposizione riguarda
specificamente il caso in cui è l’amministrazione che prende l’iniziativa di avviare il procedimento di invalidità. Questo
è del resto il motivo per cui essa autorizza l’autorità che ha il potere di nomina ad avviare d’ufficio un procedimento di
invalidità solo qualora le assenze complessive per congedo di malattia del funzionario superino una certa durata: una siffatta
condizione temporale garantisce al funzionario di disporre di un lasso di tempo ragionevole per ristabilirsi ed essere reintegrato
nelle sue mansioni prima di vedersi imporre un collocamento in invalidità. Ne consegue che l’autorità che ha il potere di
nomina non può rifiutare di avviare un procedimento di invalidità su domanda dell’interessato per il motivo che i suoi congedi
di malattia complessivi non raggiungono i dodici mesi richiesti ed egli non soddisfa quindi la condizione temporale prevista
dall’art. 59, n. 4, dello Statuto, poiché tale condizione temporale non è opponibile a una domanda presentata ai sensi dell’art. 78
dello Statuto.
(v. punti 48-53 e 56)
Riferimento:
Corte: 17 maggio 1984, causa 12/83, Bähr/Commissione (Racc. pag. 2155, punti 12 e 13); 13 gennaio 2005, causa C‑181/03 P,
Nardone/Commissione (Racc. pag. I‑199, punto 39)
Tribunale di primo grado: 16 giugno 2000, causa T‑84/98, C/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑497, punto 68); 21 ottobre
2003, causa T‑302/01, Birkhoff/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1185, punto 38)
Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑119/05, Gesner/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
33)
2.
Le disposizioni dell’art. 59, n. 1, dello Statuto, relative al congedo di malattia, e dell’art. 78, primo comma, relative
all’indennità di invalidità, predispongono, con finalità diverse, procedimenti autonomi. Discende tuttavia dalla formulazione
inequivocabile dell’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, che fissa, in base all’art. 78 dello Statuto, le condizioni
alle quali un funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità, che solo il funzionario costretto a sospendere l’esercizio
delle sue mansioni per l’impossibilità in cui si trova di continuare tale esercizio a causa del suo stato di invalidità può
essere sottoposto al procedimento di invalidità. Ne consegue che un funzionario che non sia impossibilitato ad esercitare
le proprie mansioni a causa del suo stato di salute non può manifestamente aspirare al beneficio di una pensione di invalidità.
Per questo motivo, malgrado l’autonomia dei procedimenti previsti dall’art. 59, n. 1, e dall’art. 78, primo comma, dello Statuto,
l’amministrazione può basarsi sull’esito di una procedura di arbitrato con cui viene riconosciuta l’idoneità di un funzionario
ad esercitare le sue mansioni per rifiutare a quest’ultimo la possibilità di essere esaminato da una commissione di invalidità
se la patologia che il funzionario intende sottoporre alla commissione di invalidità è la stessa esaminata dal medico-arbitro.
Allo stesso modo, l’amministrazione può fondare un rifiuto di convocazione di una commissione di invalidità su un siffatto
esito se la domanda del funzionario presenta carattere abusivo, in particolare se essa mira soltanto a contestare, in mancanza
di elementi nuovi, le conclusioni dell’arbitrato medico o ad addurre, senza comprovarla, l’esistenza di una patologia nuova.
(v. punti 59-61)
Riferimento:
Corte: 9 luglio 1975, cause riunite 42/74 e 62/74, Vellozzi/Commissione (Racc. pag. 871, punti 25‑27); Bähr/Commissione, cit.,
punto 12; Nardone/Commissione, cit., punto 39