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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02259/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera'e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. /;, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al deli:to ex artt. 110, 112, n. 1, 452-quaterdecies cod. pen. 2.

Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] il difensore che il Tribunale cautelare non avrebbe motivato in ordine all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a scongiurare i. pericolo di reiterazione dei reati, anche considerando il sequestro del mezzo con cui veniva commesso il traffico illecito di rifiuti, a tal proposito non essendo su .ficiente il riferimento precedenti episodi di analoga natura.

La motivazione, inoltre, sarebbe apparente in ordine alla ritenuta percezione di ingiusti profitti, e a5isente in ordine alla sussistenza del dolo, avendo peraltro il Bevilacqua, nel corso dell'interrogatorio, ammesso i trasporti a lui ascritti, che riteneva del tutto leciti, anche considerando il suo modesto livello culturale.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, debolmente conteste:a dal ricorrente nella trattazione del motivo (ancorché la relativa intito azic ne si riferisca unicamente alla violazione dell'art. 275, comma 3, cod. prcc. pe .i. per omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della custodia in wrcere con gli arresti domiciliari), si osserva che il Tribunale ha ampiame lte e diffusamente motivato sul punto.

Invero, sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'indagine (visione dei filmati, esiti dell'attività di osservazione e controllo, acquisizione dei Formulari di identificazione dei rifiuti), è emerso che: la ditta "[OSCURATO:PERSONA]', nel corso dell'anno 2019, non ha denunciato l'apertura di alcun cantiere, né nuovi lavori, la cui attività potesse determinare la produzione di rifiuti; la gran parte dei rifiuti conferiti, come emerge dai filmati, sono di natura diversa da quelli d:chiauti nei formulari, quando venivano compilati; l'impresa conferiva, per ciascu i trasporto, 1.500-1.860 kg., vale a dire quantitativi di gran lunga superiori alla soglia di 30 kg. giornalieri, consentita dall'autorizzazione ambientale; l'impresa, come accertato presso la banca dati dell'INPS, formalmente non aveva alcun lavoratore dipendente, mentre il ricorrente è stato ripreso dejle telecarrie re, in sette differenti occasioni, mentre lavorava rifiuti ferrosi sul terreno al 'inter io del campo nomadi, ne caricava alcuni su un altro camion, allontanandos a bordo di tale veicolo per poi scaricare gli scarti delle lavorazioni e far rientro da bcrio del camion svuotato dal suo carico.

A fronte di tali elementi, il Tribunale ha correttamente ritenuto sLssistente la gravità indiziaria del delitto in esame, ravvisando il fine di profitto, peraltro concretamente conseguito, sia nella percezione delle somme di denaro efogate dalle ditte conferitarie, sia nella riduzione dei costi aziendali, necessa i per precedere al regolare e lecito smaltimento delle categorie dei rifiuti trattati.

Quanto, poi, all'elemento soggettivo, esso è stato evidentemente dedotte dalla modalità della condotta, laddove, come si è evidenziato, il ricorrerte è statc visto, in ben sette occasioni, scaricare ingenti quantità di rifiuti ferrosi nel campo nomadi, procedere alla relativa lavorazione, in assenza di qualsivoglia autorizzazione. 5 Il secondo motivo è manifestamente infondato.

5.1. Va rammentato che, con riferimento al delitto di cui l'art. 452- quaterdecies cod. pen., il legislatore ha previsto una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria; ciò in forza dell'art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., a tenore del quale "ghiande sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'artico 51, comma 3-bis (...), del presente codice (...) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistone esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", e l'art. 51, cornma 3-bis, contempla, tra gli altri, anche il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. !len.

Ciò significa che la presunzione relativa di pericolosità sociale invelte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazic ne in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.

5.2. Nel caso di specie, non solo il ricorso è generico, non indicandp alcun elemento in grado di contrastare l'indicata presunzione, ma il Tribuna ,e ha ravvisato il pericolo di reiterazione, concretovattuale, sulla base della ripetizione delle condotte per un apprezzabile arco temporale e della personalità della ricorrente, gravato da due precedenti penali specifici.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caua di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quE la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nentc delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera'e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. /;, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al deli:to ex artt. 110, 112, n. 1, 452-quaterdecies cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] il difensore che il Tribunale cautelare non avrebbe motivato in ordine all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a scongiurare i. pericolo di reiterazione dei reati, anche considerando il sequestro del mezzo con cui veniva commesso il traffico illecito di rifiuti, a tal proposito non essendo su .ficiente il riferimento precedenti episodi di analoga natura. La motivazione, inoltre, sarebbe apparente in ordine alla ritenuta percezione di ingiusti profitti, e a5isente in ordine alla sussistenza del dolo, avendo peraltro il Bevilacqua, nel corso dell'interrogatorio, ammesso i trasporti a lui ascritti, che riteneva del tutto leciti, anche considerando il suo modesto livello culturale. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, debolmente conteste:a dal ricorrente nella trattazione del motivo (ancorché la relativa intito azic ne si riferisca unicamente alla violazione dell'art. 275, comma 3, cod. prcc. pe .i. per omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della custodia in wrcere con gli arresti domiciliari), si osserva che il Tribunale ha ampiame lte e diffusamente motivato sul punto. Invero, sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'indagine (visione dei filmati, esiti dell'attività di osservazione e controllo, acquisizione dei Formulari di identificazione dei rifiuti), è emerso che: la ditta "[OSCURATO:PERSONA]', nel corso dell'anno 2019, non ha denunciato l'apertura di alcun cantiere, né nuovi lavori, la cui attività potesse determinare la produzione di rifiuti; la gran parte dei rifiuti conferiti, come emerge dai filmati, sono di natura diversa da quelli d:chiauti nei formulari, quando venivano compilati; l'impresa conferiva, per ciascu i trasporto, 1.500-1.860 kg., vale a dire quantitativi di gran lunga superiori alla soglia di 30 kg. giornalieri, consentita dall'autorizzazione ambientale; l'impresa, come accertato presso la banca dati dell'INPS, formalmente non aveva alcun lavoratore dipendente, mentre il ricorrente è stato ripreso dejle telecarrie re, in sette differenti occasioni, mentre lavorava rifiuti ferrosi sul terreno al 'inter io del campo nomadi, ne caricava alcuni su un altro camion, allontanandos a bordo di tale veicolo per poi scaricare gli scarti delle lavorazioni e far rientro da bcrio del camion svuotato dal suo carico. A fronte di tali elementi, il Tribunale ha correttamente ritenuto sLssistente la gravità indiziaria del delitto in esame, ravvisando il fine di profitto, peraltro concretamente conseguito, sia nella percezione delle somme di denaro efogate dalle ditte conferitarie, sia nella riduzione dei costi aziendali, necessa i per precedere al regolare e lecito smaltimento delle categorie dei rifiuti trattati. Quanto, poi, all'elemento soggettivo, esso è stato evidentemente dedotte dalla modalità della condotta, laddove, come si è evidenziato, il ricorrerte è statc visto, in ben sette occasioni, scaricare ingenti quantità di rifiuti ferrosi nel campo nomadi, procedere alla relativa lavorazione, in assenza di qualsivoglia autorizzazione. 5 Il secondo motivo è manifestamente infondato. 5.1. Va rammentato che, con riferimento al delitto di cui l'art. 452- quaterdecies cod. pen., il legislatore ha previsto una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria; ciò in forza dell'art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., a tenore del quale "ghiande sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'artico 51, comma 3-bis (...), del presente codice (...) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistone esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", e l'art. 51, cornma 3-bis, contempla, tra gli altri, anche il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. !len. Ciò significa che la presunzione relativa di pericolosità sociale invelte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazic ne in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. 5.2. Nel caso di specie, non solo il ricorso è generico, non indicandp alcun elemento in grado di contrastare l'indicata presunzione, ma il Tribuna ,e ha ravvisato il pericolo di reiterazione, concretovattuale, sulla base della ripetizione delle condotte per un apprezzabile arco temporale e della personalità della ricorrente, gravato da due precedenti penali specifici. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caua di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quE la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nentc delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Cos