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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07394/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1822/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. ed in merito al trattamento sanzionatorio Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona e l'intensità del dolo.

A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità.

La medesima genericità connota anche il motivo sulla determinazione della pena in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022 Il C estensore [OSCURATO:PERSONA] iyiente [OSCURATO:PERSONA] r. cuoio ; O E POS$ [OSCURATO:PERSONA] C'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1822/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. ed in merito al trattamento sanzionatorio Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona e l'intensità del dolo. A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità. La medesima genericità connota anche il motivo sulla determinazione della pena in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il C estensore [OSCURATO:PERSONA] iyiente [OSCURATO:PERSONA] r. cuoio ; O E POS$ [OSCURATO:PERSONA] C'
Sentenza Cassazione n. 07394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris