CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12775/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Bolognaudita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale Fabiolalette le conclusioni presentate dall’Avvocatura dello Stato che, nell’interesse delMinistero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha rigettatola richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di DuilioCompierchio il quale è stato sottoposto dal 15 aprile 2020 al 28 maggio 2020 allamisura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arrestidomiciliari fino all’11 giugno 2020, data in cui il Tribunale del riesame ha annullatol’ordinanza, limitatamente alle esigenze cautelari.Il ricorrente era stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di bancarotta oltreche di reati fiscali in relazione a una serie di atti di gestione della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., operante nel settore automobilistico oltre che nella commercializzazione dimateriale di ricambio di veicoli industriali.Con sentenza del 7 novembre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] venivaassolto da tutti i reati a lui ascritti ad eccezione del reato di cui agli artt. 81 cpv, cod.pen. e 4 d.lgs. n. 74/2000 (capo F), limitatamente alla dichiarazione dei redditidell’anno 2013, dichiarato estinto per prescrizione.2. La Corte della riparazione ha respinto la domanda di indennizzo ravvisandonel comportamento tenuto dal ricorrente profili di colpa ostativi rappresentati dallasua ingerenza nella gestione della società poi fallita, personalmente e tramite parentinonché dall’avere tenuto un comportamento “apparentemente truffaldino” tale daavere indotto il giudice della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi dei reaticontestati.3. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del Compierchioaffidato a un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.In tesi difensiva il provvedimento impugnato non si confronta con la sentenzaassolutoria e individua, quali comportamenti colposi, condotte escluse dal [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto insussistente la qualifica di amministratore di fatto dellasocietà fallita, sul presupposto che le dichiarazioni dei testi escussi non hanno trovatoriscontro nelle produzioni documentali. Per contro, la Corte della riparazione dallemedesime dichiarazioni testimoniali e dalle produzioni documentali ha ritenuto didesumere la violazione delle regole deontologiche di un imprenditore, travalicandocosì i limiti del giudizio di riparazione e fondando la decisione su condotte nonaccertate nel giudizio di cognizione.Il provvedimento impugnato, inoltre, è contraddittorio laddove per un versoassume che l’ordinanza genetica sarebbe frutto di un errore e, per altro verso, ritienesussistenti comportamenti ostativi, giustificativi dell’intervento dell’autoritàgiudiziaria, senza neppure spiegare quali avrebbero avuto una efficacia sinergicarispetto alla emissione della ordinanza cautelare.3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Il giudice della riparazione, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare eprocessuale che ha riguardato il [OSCURATO:PERSONA] e delineato il quadro giurisprudenzialedi riferimento, richiamando il compendio indiziario valorizzato ai fini della adozionedella ordinanza genetica e di seguito la sentenza assolutoria, ha rigettato la domandadi riconoscimento dell’indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto dalricorrente, profili di colpa ostativi.A tal fine è stato evidenziato che, secondo l’impostazione accusatoria, siassumeva che il [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. tra il 2011 ed il 2015 e che in tale veste avesse commesso reati di bancarottae reati fiscali come descritti nelle imputazioni, assunto, questo, fondato sullarelazione del curatore fallimentare e sulle dichiarazioni rese dall’amministratrice“formale”, [OSCURATO:PERSONA] oltre che dal personale della Guardia di Finanza.Nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità e nell’autonomia digiudizio che è propria del giudice della riparazione, la Corte di appello di Bologna hadelineato condotte del [OSCURATO:PERSONA] che, con un giudizio ex ante sono state ritenutesintomo della commissione dei reati, in quanto caratterizzate quantomeno daimprudenza e contrarietà alla deontologia di un imprenditore, tali da giustificare”l’errore giudiziario”.A tal fine sono stati valorizzati i seguenti elementi:a) allorquando la società stava andando in decozione il [OSCURATO:PERSONA] avevaspostato, senza alcuna giustificazione, la sede sociale da Cerignola a Bologna in viaZanardi dove, come confermato dal personale della Guardia di Finanza, non vi erauna vera e propria sede;b) dal momento in cui la sede veniva trasferita a Bologna venivano nominatiamministratori giovani e inesperti, dapprima – da settembre 20212 a giugno 2013 −la [OSCURATO:PERSONA], venticinquenne senza esperienza, e di seguito [OSCURATO:PERSONA] fino al2015, data del fallimento. E’ stato evidenziato che si trattava di soggetti estranei alcontesto familiare del [OSCURATO:PERSONA] (a differenza di quanto avvenuto in precedenzaquando gli amministratori erano tutti riconducibili alla cerchia parentale delricorrente, come ricostruito dalla sentenza assolutoria che passava in rassegna lasuccessione nelle quote e nella carica di amministratore della Car nautica s.r.l.);c) il suddetto passaggio di quote e cariche a persone estranee al nucleofamiliare del [OSCURATO:PERSONA] avveniva proprio nel momento in cui mancavano fondi e ifornitori non venivano pagati;Quanto detto è stato ritenuto dalla Corte della riparazione comportamentodeontologicamente scorretto o quantomeno opaco che ha fondato il legittimosospetto della esistenza dei reati contestati e, dunque, ha giustificato l’adozione dellamisura cautelare.La Corte della riparazione, in un confronto diretto con la sentenza di assoluzioneha evidenziato che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che ha detto di aver acquistato lequote della società dal [OSCURATO:PERSONA] tramite un tale [OSCURATO:PERSONA] il quale si sarebbeingerito nell’affare con Tecnopuglia, hanno trovato riscontro documentale, nonsmentito dalla sentenza dei giudici di merito. E’ rimasto incontroverso, infatti, che letrattative nell’ambito dell’operazione di vendita con l’amministratore della societàTecnopuglia s.r.l., fornitrice della Car nautica s.r.l., erano state condotte dalCompierchio il quale aveva anche consegnato assegni in pagamento (che in unaprima occasione venivano denunciati smarriti dalla [OSCURATO:PERSONA] e in una seconda occasionerisultavano “scoperti”). Il dato è stato ritenuto riscontrato dalla circostanza che inalcune bolle di consegna di Tecnopuglia, dirette a Car nautica s.r.l. il Compierchioveniva indicato quale destinatario della merce benché la titolare formale fosse laBrusco.E’ stato rilevato che «se tale elemento rappresenta solo un indizio come affermala sentenza di assoluzione, tuttavia ai fini che qui interessano, appare elementoindicativo di colpa o dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA] che, insieme agli altri numerosiriscontri giustifica l’emissione iniziale delle misure cautelari di cui si discute».3. Come è noto, il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà di valutareil materiale acquisito nel processo non per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenzao meno delle condizioni dell’azione sia in senso positivo che negativo, compresal’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparzione (Sez. 4,n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016- dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01).Sul punto va ricordato che il giudice della riparazione, per valutare se l'imputatoabbia dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione patita, deve esaminare tuttigli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilitànon sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 49392 del23/10/2018, S., Rv. 274040 - 02; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv.268238 - 01; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266808 - 01), atteso chein tale ultimo caso viene meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la suacorrispondenza al vero processuale e non è certamente questo il caso.Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, perstabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo ocolpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire,con valutazione "ex ante" - e, come detto, secondo un iter logico-motivazionale deltutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condottaintegri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale.La Corte della riparazione operando, nel solco della giurisprudenza di legittimitàsul punto, su piani di indagine diversi, con motivazione che non soffre le criticitàlamentate dal ricorrente, ha dato rilievo a comportamenti ritenuti deontologicamentescorretti ritenuti tali da configurare una situazione obiettiva tale da evocare, secondocanoni di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv.284689 -02; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269034 – 01).4. Con gli elementi che la Corte della riparazione ha valorizzato, non ai finidell’accertamento della responsabilità penale ma della individuazione di profili dicolpa, il ricorso non si confronta e in maniera generica e aspecifica riafferma che lecondotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state escluse dalla sentenza diassoluzione, laddove le stesse, invece, non sono state ritenute sufficienti a pervenirea un giudizio di condanna. Il che, come detto, non è argomento idoneo ad escluderela valutazione dei medesimi elementi, sotto il diverso profilo colposo, rilevante in sededi riparazione avuto riguardo al diverso piano sul quale la stessa deve essere operata.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di eutrotremila in favore della Cassa delle ammende e, infine alla rifusione delle spesesostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendenonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalMinistero resistente che liquida in complessivi euro mille.Deciso il 27 gennaio 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]