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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 10253/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte di appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, due coltelli a serramanico con apertura a mano, di lunghezza rispettivamente di 18 e di 15 centimetri, detenuti all'interno della tasca destra del giubbino che indossava.

Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv.

M. Pastorino (illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, Legge n. 110 del 1975) devolvono censure riproduttive dei motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. p. 3), nonché manifestamente infondate, per asserito difetto di motivazione che si assume illogica e che, invece, appare lineare in base alla lettura del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che la Corte territoriale valorizza il contesto in cui è stato accertato il possesso ingiustificato dei coltelli reperiti, con particolare riferimento al tipo di coltelli detenuti (a serramanico di cui uno con lama di otto centimetri), ai precedenti per cessione illecita di sostanze stupefacenti a carico, al reperimento, addosso all'imputato, di un piccolo quantitativo di marijuana a seguito di perquisizione da parte della polizia giudiziaria, svolta in un ospedale ove Marino era giunto ferito, a seguito di una colluttazione avvenuta, poco prima, per motivi che non sono emersi e con soggetti non indicati.

Ritenuto che la lieve entità del fatto ex art. 4 comma 3 legge cit., non può riconoscersi tenendo conto, non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere reperito, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità dell'imputato, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554) e che, comunque, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 02, precedente relativo a una mazza da baseball in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015).

Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte di appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, due coltelli a serramanico con apertura a mano, di lunghezza rispettivamente di 18 e di 15 centimetri, detenuti all'interno della tasca destra del giubbino che indossava. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. M. Pastorino (illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, Legge n. 110 del 1975) devolvono censure riproduttive dei motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. p. 3), nonché manifestamente infondate, per asserito difetto di motivazione che si assume illogica e che, invece, appare lineare in base alla lettura del provvedimento impugnato. Rilevato, infatti, che la Corte territoriale valorizza il contesto in cui è stato accertato il possesso ingiustificato dei coltelli reperiti, con particolare riferimento al tipo di coltelli detenuti (a serramanico di cui uno con lama di otto centimetri), ai precedenti per cessione illecita di sostanze stupefacenti a carico, al reperimento, addosso all'imputato, di un piccolo quantitativo di marijuana a seguito di perquisizione da parte della polizia giudiziaria, svolta in un ospedale ove Marino era giunto ferito, a seguito di una colluttazione avvenuta, poco prima, per motivi che non sono emersi e con soggetti non indicati. Ritenuto che la lieve entità del fatto ex art. 4 comma 3 legge cit., non può riconoscersi tenendo conto, non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere reperito, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità dell'imputato, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554) e che, comunque, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 02, precedente relativo a una mazza da baseball in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015). Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10253/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris