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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03230/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di FERMO(-dato avviso alle parti; —)t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Re- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribu- nale di Fermo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concor- dato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio mo- tivazionale, è palesemente inammissibile in quanto proposto avverso una sen- tenza applicativa di pena e l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sen- tenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti al- l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena.

Nel caso di specie, il ricorrente non si duole della inesatta qualificazione giuridica del fatto, ma della mancanza di motivazione in ordine alla esattezza della stessa, cosicché il motivo di ricorso, ai sensi della disposizione sopra citata, rientra tra quelli non deducibili; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di uro quattromila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di FERMO(-dato avviso alle parti; —)t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Re- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribu- nale di Fermo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concor- dato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio mo- tivazionale, è palesemente inammissibile in quanto proposto avverso una sen- tenza applicativa di pena e l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sen- tenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti al- l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Nel caso di specie, il ricorrente non si duole della inesatta qualificazione giuridica del fatto, ma della mancanza di motivazione in ordine alla esattezza della stessa, cosicché il motivo di ricorso, ai sensi della disposizione sopra citata, rientra tra quelli non deducibili; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di uro quattromila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 03230/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris