Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 02029/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Abdelilah ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione a fini di cessione a terzi di so- stanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata pronuncia assolutoria con particolare riferimento dei rilevati indici di emersione della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Abdelilah ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione a fini di cessione a terzi di so- stanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata pronuncia assolutoria con particolare riferimento dei rilevati indici di emersione della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris