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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16225/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42916/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte d'appello a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza di condanna da parte di Questa Corte di legittimità, è inammissibile perché aspecifico, oltre che riproduttivo di censure già dedotte in appello, dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42916/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte d'appello a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza di condanna da parte di Questa Corte di legittimità, è inammissibile perché aspecifico, oltre che riproduttivo di censure già dedotte in appello, dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16225/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris