CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 24/11/2020, la Corte di appello di Roma - esclusa la recidiva contestata e rideterminata la pena principale in anni 3 di reclusione - ha, nel resto, confermato la sentenza del 10/01/2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore di diritto e poi di fatto di Ediltuscia s.r.I., dichiarata fallita il 19/03/2009, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. L'udienza in appello era stata fissata per il 10/11/2020, ma il processo, per un legittimo impedimento dell'imputato, era stato rinviato al 24/11/2020; nei cinque giorni anteriori all'udienza, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 cit., la difesa depositava una memoria con la quale eccepiva l'inapplicabilità della normativa alla luce della disciplina transitoria e, comunque, chiedeva la trattazione orale, richiesta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, era tempestiva. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione ai capi per i quali è intervenuta condanna. Nella motivazione si presume che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori richiedeva un'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società, stante il mancato rinvenimento del ricavato dei beni strumentali regolarmente venduti e risultanti dalla documentazione fornita dall'acquirente, laddove non spetta alla difesa fornire la prova delle modalità attraverso le quali l'operazione era stata regolata. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello ha richiamato il documento del 06/07/2007 di consegna della documentazione dal commercialista Carè all'imputato, che, tuttavia, aveva disconosciuto la firma, denunciando con consulenza grafica la falsità della sottoscrizione, intervenuta quando Casali non aveva alcuna qualifica per ricevere la documentazione stessa. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo. Dagli atti del processo e da quanto rilevato dalla Corte di appello si apprende che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; come rileva il giudice di appello, la richiesta di trattazione orale per questa seconda udienza era pervenuta (tardivamente, secondo la sentenza impugnata) il 18/11/2020. Il decreto-legge 09/11/2020, n. 149,, pubblicato nella G.U. n. 279 del 09/11/2020 era entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, appunto il 09/11/2020; in forza del comma 6 dell'art. 23 del decreto-legge citato, «In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»; ai sensi del comma 5, della medesima disposizione, «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di disciplina emergenziale per il Covid-19, ai fini del computo del termine di presentazione della richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza, che l'art. 23, comma 6, cit. fissa, per i procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso, in cinque giorni da tale data, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell'ordinamento - di cui sono espressione gli artt. 172 cod. proc. pen. e 155 cod. proc. civ. - secondo il quale, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del decreto medesimo (Sez. 6, n. 40287 del 20/10/2021, Rv. 282180). Ora, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rientrava nella disciplina transitoria del comma 5 dell'art. 23 cit., sicché ad essa non si applicava la disciplina del procedimento "cartolare", ma alla stessa conclusione deve giungersi per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Al riguardo, la giurisprudenza del legittimità ha avuto modo di precisare che, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). Nel caso di specie, la difesa aveva eccepito il mancato svolgimento del giudizio nelle forme della trattazione orale, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, e ha reiterato la censura con il ricorso, sicché la nullità del giudizio di appello deve essere rilevata da questa Corte; ne consegue che, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione